Diritto al credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”

Il credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa” può essere fatto valere, tra l’altro, in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (Agenzia delle entrate – Risposta 28 ottobre 2022, n. 531)

 

L’istante fa presente di aver acquistato, con il futuro coniuge, un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa”, nonché di aver contratto matrimonio in regime di separazione legale dei beni e successivamente di essersi separato consensualmente nell’anno successivo, con atto omologato dal Tribunale.
In esecuzione delle clausole dell’accordo di separazione, l’istante ha acquistato, la quota di proprietà del coniuge (50 per cento dell’abitazione coniugale).
Tale trasferimento è avvenuto in esenzione dall’imposta di registro. L’istante rappresenta, inoltre, che nel 2022 ha firmato l’accettazione di una proposta di vendita dell’ex casa coniugale e che, successivamente, ha acquistato un’altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”, senza utilizzare il credito d’imposta di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in detrazione dall’imposta dovuta per tale atto.
L’istante riferisce, in particolare, che per tale ultimo atto di acquisto, il notaio rogante non ha portato in detrazione alcun credito di imposta per l’acquisto della ” prima casa”, in quanto per l’ultimo atto di acquisto non venne pagata alcuna imposta di registro.
Premesso quanto sopra, l’istante chiede di conoscere “se l’atto in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione, comporti la decadenza della detrazione del credito d’imposta di registro versata “.
Per il Fisco l’istante matura il diritto al credito d’imposta in esame con l’acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nel 2022. In particolare, l’atto con il quale è stata acquistata la quota del 50 per cento in esecuzione degli accordi di separazione, non configura un acquisto di un nuovo immobile.
Si precisa, in ogni caso, che l’istante deve effettivamente procedere all’alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell’acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall’agevolazione fruita per tale acquisto (comma 4-bis della nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima), circostanza che comporterebbe, altresì, il recupero del credito d’imposta eventualmente utilizzato.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta spetta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Riduzione contributiva 2022 per il settore edile

Con la Circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’Inps ha fornito indicazioni operative per l’accesso alla riduzione contributiva prevista per l’anno 2022 in relazione all’impiego di operai a tempo pieno nel settore edile.

La riduzione contributiva a favore delle imprese edili, per gli operai a tempo pieno, è stata confermata per l’anno 2022 nella misura dell’11,50 per cento (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Decreto 5 settembre 2022).
L’agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2022, ai datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– dai codici Ateco2007da 41.20.00 a 43.99.09.
Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 43.21.01 a 43.29.09 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La riduzione si applica sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e riguarda i soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
La base di calcolo dell’agevolazione deve essere determinata al netto:
– delle riduzioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– delle riduzioni di cui all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– delle misure compensative eventualmente spettanti.
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo);
– l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, ovvero l’esonero per l’occupazione giovanile).
In presenza di contratti di solidarietà, l’agevolazione non spetta limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE

Per l’accesso alla riduzione contributiva deve essere presentata istanza esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande sono verificate in modo automatizzato e definite entro il giorno successivo all’invio.
In caso di definizione con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.
L’esito della domanda è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Lo sgravio va esposto nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
– il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
– per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando apposita dichiarazione. In caso di diritto al beneficio l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Ai fini della fruizione del beneficio spettante è necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. In tal caso non vanno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Deve essere, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva possono essere inviate fino al 15 febbraio 2023.

Tax credit librari: c’è tempo fino al 7 novembre 2022 per la presentazione delle istanze

Per il riconoscimento del credito di imposta, riferito all’anno 2021, è possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al nuovo termine di scadenza del 7 novembre 2022 (Ministero della Cultura – comunicato 27 ottobre 2022)

A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 viene riconosciuto un credito di imposta. (art. 1, commi 319-321, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
Al riguardo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto interministeriale n. 215 del 24/4/2018 recante disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.
Per il riconoscimento del credito di imposta, in conformità al decreto in esame, riferito all’anno 2021, è possibile presentare domanda dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al nuovo termine di scadenza del 7 novembre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Fondo Fast: Emissione dei MAV di novembre

Il 30 novembre è il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo  FAST , costituito in applicazione di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle condizioni di impiego nel settore, limitando nel contempo l’impatto dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria.

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 18 novembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 15 novembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 novembre 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 21 ottobre, il 16 settembre, l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Genitori lavoratori separati o divorziati: contributo per garantire l’assegno di mantenimento

Definite le modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento (DPCM 23 agosto 2022).

La misura in parola spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori nonchè dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Detta misura è erogata solo nei confronti dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020.
Per individuare i criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di euro 8.174,00.
Il contributo è erogato solamente ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
La misura in questione è corrisposta in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.
Nel dettaglio, la procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
L’istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione concernente le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale, l’importo dell’assegno di mantenimento di cui e’ titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato, se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione della sussistenza dell’obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente; il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell’anno 2021; la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attivita’ lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge; l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.