Licenziamento nullo se la forma scritta è provata per testimoni

Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532).

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale sul punto.

Nel caso di specie la lavoratrice, inquadrata come dirigente, era stata licenziata in occasione di una riunione tenutasi nei locali aziendali, alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti; erano, tuttavia, controverse la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione.
I giudici del gravame, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservavano a fondamento della decisione che, nelle ipotesi in cui sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova testimoniale, tenuto conto del divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La Suprema Corte, giudicando la sentenza impugnata conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dall’ art. 2724 n. 3 c.c., ossia quando il documento sia andato perduto senza colpa; il detto divieto di testimonianza ne determina l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado né lo stesso è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., dal momento che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..
Il Collegio ha, infine, osservato che a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il menzionato divieto di prova testimoniale ex art. 2725 cpv. c.c..
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso sottoposto ad esame, non potendosi provare in via testimoniale la controversa comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma prevista ex lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso.

Pensione anticipata per lavoro discontinuo: non spetta alla lavoratrice domestica

La deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (Corte di Cassazione, Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26320).

La Corte d’appello di Roma negava ad una lavoratrice domestica il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 2, co.3, lett. b), d.Igs. n.503/92), difettando in capo a quest’ultima il requisito contributivo normativamente richiesto, ovvero l’occupazione per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. La stessa, durante gli anni di lavoro domestico, era stata occupata per periodi inferiori a 52 settimane per l’effetto delle norme di accreditamento dei contributi.
In particolare, secondo la consulenza recepita in sentenza, la lavoratrice aveva lavorato oltre le 24 ore settimanali, e quindi senza diritto a essere considerata come lavoratrice discontinua.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la sentenza d’appello avesse errato nell’escludere, dai 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, gli anni di lavoro domestico, in quanto, per sei annualità, il lavoro domestico prestato ebbe una durata inferiore all’anno.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la deroga stabilita dall’art. 2, co.3, lett. b), d. Igs. n. 503/92 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e non opera, quindi, a vantaggio dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Il Collegio ha ritenuto, inoltre, non condivisibile la tesi della ricorrente che escludeva la rilevanza del criterio delle 24 ore di lavoro settimanale ai fini della contribuzione domestica, siccome non previsto da alcuna norma di legge; al contrario, tale requisito è, difatti, considerato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3044/12), sulla base dell’art. 7, co.6 d.l. n.463/83, conv. in I. n.638/83.

La lavoratrice deduceva, infine, che per sei annualità il lavoro prestato ebbe una durata effettiva inferiore all’intero anno solare, rientrandosi, pertanto, nel campo di applicazione della deroga normativamente prevista. Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, dal momento che richiedeva, fuori dai limiti dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c., un accertamento di fatto quale l’accertamento che la prestazione lavorativa fosse stata inferiore all’intero anno solare.

Cessione di ecotomografi ad ultrasuoni: IVA al 5%

Le cessioni degli ecotomografi ad ultrasuoni possono beneficiare, in linea di principio, delle agevolazioni IVA, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle entrate – Risposta 09 settembre 2022, n. 446).

In ogni caso, per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.
Resta, ad ogni modo, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di valutare, in sede di controllo, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie, l’effettivo uso sanitario dei prodotti in questione.

Edilizia Industria Frosinone: erogazione E.V.R.

La Cassa Edile per la provincia di Frosinone, comunica a tutte le imprese del settore Edilizia Industria, l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. – annualità 2022

La Cassa Edile di Frosinone, con riferimento all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all’anno 2022, comunica che il 1° agosto 2022 l’ANCE Frosinone e le OO.SS. Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nella Provincia di Frosinone, come previsto dal CIPL 11 aprile 2016 e dal vigente CCNL.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati andamentali del triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Oltre alla verifica degli indicatori territoriali, effettuata dalle Parti Sociali, va espletata una ulteriore verifica a livello aziendale.
Ciascuna impresa, pertanto, deve procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro);

– Volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2022, le imprese prenderanno a riferimento i dati (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”), relativi al triennio 2021/2020/2019, confrontandolo con quello 2020/2019/2018.
Il raffronto a livello aziendale tra la media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2021/2020/2019 rispetto alla media dei valori (“Ore denunciate” e “Volume affari IVA”) del triennio 2020/2019/2018, determinerà una delle seguenti situazioni:

– se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Tabella A);

– se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% (Tabella B).

-se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.

TABELLA A – IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI POSITIVI

E.V.R. Provinciale 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2014

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,26
III Livello € 0,25
II Livello € 0,22
I Livello € 0,19

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 65,23
VI Livello € 58,71
V Livello € 48,92
IV Livello € 45,66
III Livello € 42,40
II Livello € 38,16
I Livello € 32,61

TABELLA B – IMPRESE CON UN PARAMTERO POSITIVO

65% dell’E.V.R. Provinciale

OPERAI

Valori orari

IV Livello € 0,17
III Livello € 0,16
II Livello € 0,14
I Livello € 0,12

IMPIEGATI

Valori mensili

VII Livello € 42,40
VI Livello € 38,16
V Livello € 31,80
IV Livello € 29,68
III Livello € 27,56
II Livello € 24,80
I Livello € 21,20

Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, all’esito della verifica aziendale, le imprese dovranno iniziare a corrispondere ai propri dipendenti l’E.V.R. a partire dalla retribuzione di agosto 2022 (erogata a settembre 2022).
A partire dalla già menzionata mensilità di agosto 2022 ed entro il 31/12/2022, le aziende dovranno provvedere ad erogare, oltre alla quota corrente, anche le ulteriori somme maturate dai lavoratori a titolo di E.V.R. da gennaio 2022 a luglio 2022, che andranno quindi conguagliate entro fine 2022.
 In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di vigenza dell’E.V.R., l’ultima busta paga del lavoratore dovrà contenere tutte le spettanze, anche pregresse a far data dal 1° gennaio 2022

Regime Iva prestazioni mediche: chiarimenti dal fisco

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 09 settembre 2022 n. 452 ha fornito chiarimenti sul regime Iva di cui all’art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972 relativo alle prestazioni mediche.

L’art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 esenta da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il regime di esenzione è, dunque, riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano:
– dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona;
– fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.

Relativamente alla definizione di “prestazione medica”, la Corte di giustizia europea ha evidenziato che tale nozione non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute. Anche se le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, da ciò non consegue necessariamente che lo stesso “debba essere inteso in un’accezione particolarmente rigorosa”. Non costituisce causa ostativa al riconoscimento del regime di esenzione la circostanza che gli esami o gli altri trattamenti medici a carattere preventivo siano effettuati su persone non affette da alcuna patologia o anomalia di salute , stante la finalità generale di rendere maggiormente accessibili le cure mediche, riducendone gli oneri di spesa.

Non possono, invece, beneficiare del regime agevolativo le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone. Ai fini del riconoscimento del regime di esenzione occorre, dunque, avere riguardo non alla prestazione medica in quanto tale, bensì alla finalità cui la stessa è sottesa.

Sul piano della prassi amministrativa interna, la circolare n. 25 del 3 agosto 1979 ha chiarito che fruiscono dell’esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi.

La circolare n. 13 del 28 febbraio 1991 ha, altresì, precisato che sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione anche le prestazioni mediche che non necessitano di un rapporto diretto con la persona (nel caso specifico si trattava delle prestazioni rese dall’odontotecnico) in quanto svolte nell’esercizio delle arti ausiliare delle professioni sanitarie, cui risultano strettamente e funzionalmente connesse. La risoluzione n. 87/E del 2006 ha, infine, riconosciuto il regime di esenzione alle prestazioni di analisi rese da un laboratorio centralizzato (chiuso al pubblico) ai laboratori associati, che curano i rapporti con i clienti esterni, provvedendo ai prelievi, alla consegna dei risultati e alla fatturazione dell’intera prestazione.

Tanto premesso, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali e di prassi sopra richiamati, si ritiene che i servizi di diagnostica medica, con un alto livello di specializzazione nell’attività di refertazione possono in linea di principio essere ricondotti nell’ambito applicativo del richiamato articolo 10, comma 1, n. 18), in quanto diretti alla tutela dello stato di salute della persona.