Procedura di gestione FSBA per le imprese artigiane

Con delibera FSBA n. 1/2022 è stata individuata la procedure di gestione relativa alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale per le imprese artigiane.

Il campo di applicazione riguarda le imprese che hanno le caratteristiche previste dalla Legge 8/8/1985, n. 443, con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
Massimale e calcolo: € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
Durata: 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dall’1/1/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Causali di intervento per riduzione/sospensione:
a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche.
b. Situazioni temporanee di mercato.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale, il quale può avere durata massima di 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
1- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
2- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
b. direttamente al lavoratore.
In coerenza con quanto previsto nel Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione:
– Trasferimento di tutti i dati all’INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno un pagamento.
– (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, INPS è impegnata ad emettere l’F24.
– Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l’F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB.
– Circa 20 giorni dopo, l’INPS aggiorna le posizioni contributive.

Metalmeccanica Confapi – EBM – Diritto allo studio

EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – comunica una nuova proroga dei termini per la presentazione domande per Iscrizione Asilo Nido e Scuola Media Superiore

Nella riunione del 2 marzo 2022, il Comitato Esecutivo di EMB, l’Ente Bilaterale per il settore Unionmeccanica Confapi, ha deliberato che il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni relative al Diritto allo Studio, nello specifico per “Iscrizione Asilo Nido” e “Iscrizione Scuole Medie Superiori”, in scadenza al 28 febbraio 2022 e già prorogato al 7 marzo, viene prorogato ulteriormente fino al prossimo lunedì 21 marzo incluso.

Versamento quote entro marzo al Fondo Coopersalute

  Entro il 28 marzo scadono i versamenti delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Coopersalute per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa

 

Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2022 potranno essere effettuate da martedì 1° marzo a venerdì 25 marzo 2022. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro lunedì 28 marzo 2022.
Si ricorda che per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno e a tempo parziale, 11,00 euro mensili per ciascun iscritto;
– una quota una tantum di iscrizione, per ogni iscritto, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
Sono iscritti al Fondo Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale

Registro delle imprese e REA: modificate le specifiche tecniche

Con decorrenza dal 10 marzo 2022 sono modificate le specifiche tecniche per la presentazione delle domande al registro delle imprese ed al REA (MISE – Decreto 24 febbraio 2022)

La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche recate dal decreto in oggetto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it

Le variazioni riguardano:

a) Creazione di nuovo Comune per scorporo dal territorio di altro Comune

b) Modifica CAP Comune;

c) Variazione provincia Comune;

d) Aggiornamento per nuovi codici di tabella VRT;

e) Aggiornamento per nuovo codice di tabella CAM e ATF.

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 10 marzo 2022.

Bonus TV decoder. procedura operativa

L’INPS, gli altri istituti previdenziali e l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura. (MISE – Decreto ministeriale 02 marzo 2022)

Il fornitore del servizio universale può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici, che vantino un’età anagrafica pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l’opportuna assistenza telefonica per l’installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS, gli altri istituti previdenziali e l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura.
Precisamente, il Ministero dello Sviluppo Economico opera il trattamento dei dati in relazione al trasferimento alla società Poste, a seguito di convenzione, dei dati personali acquisiti dall’Inps e dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle finalità di legge; l’Inps opera il trattamento dei dati personali dei soggetti che vantano un’età anagrafica pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000. Tali dati sono trasferiti al Ministero dello Sviluppo Economico; l’Agenzia dell’Entrate opera il trattamento dei dati personali relativi agli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che ne siano esenti ai sensi dell’art. 1, comma ,132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali dati sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico come da accordo di collaborazione sottoscritto; la società Poste Italiane spa opera il trattamento dei dati forniti alla stessa dal Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente per le finalità indicate. Tali dati sono trasmessi come da convenzione sottoscritta.
I dati saranno trasmessi tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s)), nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA”.