Enfea Salute: in vigore il nuovo piano sanitario

31 AGO E in vigore, dal 1° settembre 2022, il nuovo Piano Sanitario di Enfea Salute

 

L’Ente Bilaterale Enfea , a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, fornisce prestazioni ai lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i sudetti CCNL che hanno contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part-time o a domicilio; a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione e di apprendistato.

Il nuovo Piano Sanitario sarà disponibile per la consultazione nella pagina dedicata www.enfeasalute.it/guida-al-piano-sanitario/ a partire dal 1° settembre prossimo, valido fino al 31 agosto 2025.

Nonostante il periodo complesso che il Paese sta attraversando, il Fondo ha confermato per il prossimo triennio tutte le garanzie attualmente previste per lavoratrici e lavoratori;

Inoltre, il nuovo Piano prevederà la stabilizzazione della prestazione “Prevenzione malattie dell’apparato respiratorio” – introdotta in risposta alla Pandemia da COVID-19 – e il rafforzamento dell’Area Ricovero grazie all’aggiunta delle neoplasie maligne.

A subire variazioni saranno anche le franchigie previste in caso di prestazioni di alta specializzazione e visite specialistiche, effettuate presso strutture convenzionate, e i massimali per l’implantologia.

Licenziamento: efficacia della comunicazione in forma indiretta

La volontà del datore di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara, atteso che non sussiste per il datore l’onere di adoperare formule sacramentali (Corte di Cassazione, Ordinanza 5 agosto 2022, n. 24391).

Un dipendente della provincia di Benevento, a seguito di infarto al miocardio, veniva dichiarato dalla Commissione medica di verifica non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della P.A. in base all’art. 55 d.lgs. n. 165/2001;
conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. 119/2014 del 15/12/2014 il rapporto di lavoro veniva risolto con decorrenza 1/1/2015 per l’assoluta e permanente inidoneità al servizio dello stesso.

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra il predetto ente e il lavoratore dal 16 gennaio 2015; nello specifico, essa ha ritenuto il recesso avvenuto in forma incontestabilmente scritta e, pur giudicando non dimostrato il fatto storico della comunicazione di tale D.D. al dipendente, ha tuttavia, ritenuto dimostrata la conoscenza da parte del lavoratore della D.D. dal 16/1/2015, avendo lo stesso dichiarato di averne acquisito copia informalmente presso gli uffici dell’amministrazione;
la stessa Corte d’Appello ha perciò giudicato efficace da tale data la risoluzione del rapporto, sussistendo i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.

Avverso tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro della comunicazione formale del recesso, contenuta in D.D. di collocamento a riposo per inidoneità al servizio, e contestando gli effetti della conoscenza aliunde da parte dello stesso del relativo provvedimento.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, rigettando la tesi difensiva secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all’interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde; difatti, sul punto i Giudici di legittimità hanno richiamato, in tema di forma del licenziamento, l’art. 2, L. n. 604/1966. Quest’ultimo esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione; da tanto discende che, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.

I Giudicanti hanno, altresì, rilevato, che il prospettato pericolo di avere ricevuto una copia non conforme all’originale è puramente astratto: difatti, la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, come nel caso sottoposto ad esame, bensì va operata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

Autonomi e professionisti: le regole per ottenere il “bonus 200 euro”

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attuativo che disciplina i criteri e le modalità di fruizione del cd. “bonus 200 euro” da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti (MLPS – Comunicato 10 agosto 2022)

I beneficiari dell’indennità una tantum (cd. “bonus 200 euro”) sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari devono risultare iscritti alle menzionate gestioni previdenziali al 18 maggio 2022, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

L’indennità è pari a 200 euro ed è corrisposta dall’Inps ovvero dall’ente di previdenza di appartenenza.

Il beneficio non è compatibile con le medesime indennità riconosciute alle altre categorie di lavoratori (Dipendenti, assimilati, pensionati, percettori di prestazioni assistenziali).

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, deve essere presentata apposita istanza agli enti di previdenza a cui il beneficiario è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Nell’istanza deve essere rilasciata una dichiarazione di responsabilità attestante:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.

Accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva

Il giudice di merito, in ordine all’accertamento della gravità e proporzionalità della sanzione espulsiva, è tenuto a valutare la legittimità e la congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

La Corte d’appello, nel caso specifico, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione procedurale attinente alla omessa affissione del CCNL. La Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso della società, ha cassato la sentenza, osservando che la violazione procedurale posta a base della declaratoria di inefficacia del licenziamento (mancata affissione della disposizione del CCNL Commercio che equiparava l’assenza ingiustificata al caso in cui il lavoratore non avesse dato tempestiva comunicazione dell’assenza) riguardava un obbligo che non necessitava l’inclusione nel codice disciplinare, contenuto in una norma volta a sanzionare un comportamento integrante doveri fondamentali dei lavoratore, dallo stesso conoscibili senza necessità di specifica previsione.
In sede di rinvio, la Corte d’appello rilevò che il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell’assenza mediante SMS inviato a un collega, affinché costui avvisasse la direzione, senza sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione, e il successivo 17 aprile aveva inviato mail contenente certificazione medica per giustificare l’assenza, inviando soltanto il 24 aprile certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 in poi; che nelle giustificazioni formali il lavoratore aveva ascritto il ritardo a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l’Inps in dotazione del medico curante; che sulla base del descritto compendio probatorio era stato irrogato licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per 3 giorni.
La Corte, quindi, aveva proceduto al giudizio di proporzionalità della sanzione, rilevando che la condotta del lavoratore, pur improntata a superficialità, avendo affidato la comunicazione a un messaggio inoltrato a un terzo, non era di gravità tale da giustificare il licenziamento, posto che lo stesso medico curante aveva confermato che di aver dovuto inoltrare la certificazione in forma cartacea per problemi nel sistema di collegamento.
La Corte territoriale si è attenuta agli accertamenti già compiuti nelle fasi processuali antecedenti e in base ai quali la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza rescindente, limitandosi a valutare i dati processuali già emersi ai fini della valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, né la stessa ricorrente indica, nel rispetto della richiesta specificità della censura, quali punti della sentenza di rinvio abbiano esorbitato dai limiti del decisum di cassazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, rilevando che il comportamento del lavoratore è esistente e di particolare gravità, né è suscettibile di attenuazione in base al principio di proporzionalità, codificato nell’art. 2106 c.c., risiedendo la ratio della disciplina collettiva nella esigenza di evitare che impedimenti nell’esecuzione della prestazione lavorativa possano cagionare pregiudizio alla controparte.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in forza delle quali la condotta del ricorrente non è meritevole della sanzione espulsiva, anche mediante riferimento ai concomitanti disservizi del sistema di comunicazione del sistema sanitario, e il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286).

Cassa Edile di Savona: Versamento dei contributi del mese di agosto 2022

La Cassa Edile della Provincia di Savona fornisce indicazioni in ordine al termine per il versamento dei contributi relativi al mese di agosto 2022

La Cassa Edile di Savona, informa che scade il 30 settembre il termine per il versamento dei contributi e degli accantonamenti riferiti alla attività svolta nel mese di agosto 2022.

Il pagamento va effettuato attraverso:

– RID

– bollettino freccia, cioè attraverso un modulo che viene precompilato dal sistema MUT in occasione delle denunce telematiche mensili. È possibile stampare immediatamente il bollettino e/o salvarne una copia in formato pdf. Il bollettino permette di effettuare il pagamento presso tutti gli sportelli bancari di qualsiasi banca.

– bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato della Cassa Edile (Carige) – IBAN IT27X0617510610000000700080).