Differito, al 1° luglio, il termine di presentazione delle ricevute del bonus asili nido

L’Inps fornisce precisazioni sulla proroga della scadenza per la presentazione della documentazione a supporto delle domande inviate nel 2021.

Relativamente ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. Dal 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE, fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Per le domande presentate lo scorso anno, riferite alle mensilità del 2021, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), è prorogato al 1° luglio 2022 (precedentemente fissato al 1° aprile 2022).
La documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido; codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Laddove tale documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce. Diversamente, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute queste dovranno essere inviate in un unico file.
La documentazione può essere allegata tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione Allega documenti), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet attraverso il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (Messaggio 8 aprile 2022, n. 1588).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: Accordo per fornire aiuti all’Ucraina

Firmato il giorno 9/3/2022, tra AUTOSTRADE PER L’ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VL, un accordo per raccogliere e inviare aiuti economici alla popolazione Ucraina

Tenuto conto della guerra in corso in Ucraina e della conseguente crisi umanitaria che sta riguardando i civili attualmente in fuga dalle zone interessate, le Parti concordano nell’attuare una serie di iniziative al fine di favorire gli aiuti nelle zone interessate dal conflitto.
In tal senso viene convenuto tra le parti che sarà possibile, su base volontaria, per i dipendenti del Gruppo ASPI:

– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;

– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso banca ore che saranno convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dalla crisi umanitaria.

Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti la crisi ucraina, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato. Tali iniziative dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione.

Indennità di maternità/paternità lavoratori autonomi: richiesta di estensione

È stata implementata la procedura di domanda dell’indennità di maternità/paternità da parte dei lavoratori autonomi, consentendo di richiedere la fruizione dell’indennità per ulteriori 3 mesi (Inps – Messaggio 11 aprile 2022, n. 1605).

Dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata Inps, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità/paternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Il beneficio può essere richiesto da lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (art. 1, co. 239, della Legge di Bilancio 2022).
Per consentire l’acquisizione della dichiarazione di voler fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità, l’Inps ha implementato la procedura telematica delle domande.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per richiedere l’estensione di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda può riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022. Nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, la procedura esclude automaticamente l’indennizzo degli ulteriori 3 mesi.

Nuovo regolamento Sanimoda nell’industria della Moda

Approvato dal C.d.A. del 21 gennaio 2022 il Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda (Sanimoda).

Il suddetto regolamento si applica ai lavoratori dei seguenti CCNL:
– Tessile e Abbigliamento
– Occhiali e occhialeria
– Calzaturiero
– Spazzole, Pennelli e Scope
– Penne, Matite e articoli affini
– Pelletteria
– Giocattoli e modellismo
– Concerie Industriali.
Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati:
a. le imprese che applicano i suddetti CCNL, con lavoratori iscritti al Fondo
b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), come indicato nei CCNL in vigore. In particolare, salvo modifiche future, i Contratti concordano di indicare come soggetti che devono essere iscritti i dipendenti non in prova delle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
– a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)
– a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento
– a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l’Azienda con continuità.
A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
– i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l’iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei suddetti CCNL.
Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part-time, disciplinati dai CCNL elencati all’art. 1 del presente Regolamento, l’iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall’Azienda con il contratto che prevede l’orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
a. Il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente)
b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente. I componenti del nucleo familiare perdono quindi la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie quando l’iscritto esce dalla copertura sanitaria.
La quota di contribuzione è a carico dell’Azienda ed è prevista dal CCNL di riferimento in vigore.
La contribuzione è trimestrale e spetta ai dipendenti in base al loro stato occupazionale del primo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce.
a. 20/01 per il primo trimestre dell’anno (gennaio, febbraio, marzo)
b. 20/04 per il secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno)
c. 20/07 per il terzo trimestre dell’anno (luglio, agosto, settembre)
d. 20/10 per il quarto trimestre dell’anno (ottobre, novembre, dicembre).
La contribuzione deve essere versata tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato a SANIMODA indicato sul sito www.sanimoda.it.

Nuovi codici Ateco: l’Inps adegua i codici CSC

Con il Messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, l’INPS ha istituito codici statistici contributivi (CSC) corrispondenti alla nuova classificazione delle attività economiche individuata dall’ISTAT con l’aggiornamento 2022 dei codici ATECO 2007

L’Inps ha reso noto l’implementazione della procedura di Iscrizione e Variazione azienda in seguito alle modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, contenute nell’Aggiornamento ISTAT 2022.
Le modifiche introdotte dall’ISTAT riguardano principalmente:
– la creazione di nuovi codici ATECO, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
– la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) e delle note esplicative di alcuni codici ATECO già esistenti.
Per ciascuno dei nuovi codici ATECO l’Inps ha istituito i corrispondenti CSC, mentre per i codici ATECO modificati non sono state previste variazioni relativamente ai CSC già attribuiti in relazione alle attività economiche per come erano precedentemente declinate.

Di seguito si riportano i nuovi Ateco con i corrispondenti codici CSC.

SEZIONE “C” – MANIFATTURE

Il codice Ateco 16.23.20 (Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia) è stato sostituito da due nuovi codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno 10305
40305
16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere) 10305
40305

Inoltre, sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

24.33.03 Presagomatura dell’acciaio per cemento armato 10504
40504
27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste 10644
40644

SEZIONE “F” – COSTRUZIONI

È stato istituito il nuovo codice Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

43.21.04 Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) 11307 (c.a. 3N)
41307 (c.a. 3P)

SEZIONE “I” – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

55.20.53 Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche 11901
12001
12101
50102
56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche 11901
12001
12101
50102

SEZIONE “M” – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

71.20.23 Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli 70701
74.90.13 Consulenza agraria fornita da periti agrari 70708
74.90.14 Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura 70708
74.90.31 Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti 70708
74.90.32 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica 70708
74.90.33 Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica 70708

Con la creazione del codice Ateco 74.90.13, il codice già esistente 74.90.12 è stato modificato da “Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari” in “Consulenza agraria fornita da agrotecnici”.

SEZIONE “R” – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Il codice Ateco 93.21.00 (Parchi di divertimento e parchi tematici) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi 11808
70708
93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati 11808
70708

Sezione “S” – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

È stato istituito il nuovo codice Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

96.01.30 Attività di lavanderie self-service 70708

Con la creazione del codice 96.01.30, il codice già esistente 96.01.20 è stato modificato da “Altre lavanderie, tintorie” in “Attività di lavanderie, tintorie tradizionali”.

SEZIONE “T” – DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO, PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO

Il codice Ateco 97.00.00 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

97.00.01 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini) 70706
97.00.02 Attività di condomini 70601