Licenziato il lavoratore che usa il permesso sindacale per fini personali

9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.

Valido l’accertamento notificato all’associazione cessata

È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante (Corte di cassazione – ordinanza 06 settembre 2022, n. 26284).

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’evento estintivo dell’associazione non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l’associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio.

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’associazione non riconosciuta sia già cessata al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento, inoltre, va richiamata una recente decisione di questa Corte, a cui si deve dare continuità, secondo la quale: “È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973″.

Ne consegue, che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all’estinzione dell’ente rappresentato e l’intestazione dell’atto all’associazione non riconosciuta, ormai estinta, è funzionale ad individuare il titolo della ripresa e della responsabilità dell’ex rappresentante legale al quale l’atto è rivolto, anche nella sua qualità di “successore”.

Resto al Sud: credito d’imposta per le startup siciliane

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022).

La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito.
I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali.

INAIL: nuovo formato JSON per l’autoliquidazione 2022/2023

L’Inail fornisce istruzioni sul nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni (Comunicato 8 settembre 2022).

 

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023, l’Inail precisa che è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.
Rispetto all’attuale (txt), il nuovo formato garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Con lo scopo di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione 2022/2023 è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

Spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 05 settembre 2022 n. 26152 si è espressa sull’indetraibilità delle spese di ristrutturazione e gestione di immobile concesso in locazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa.

In buona sostanza, occorre accertare, in concreto, l’inerenza all’attività di impresa attraverso la verifica della sussistenza di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica. Analoghe considerazioni possono essere svolte, a maggior ragione, per quanto riguarda le spese di ristrutturazione e di ordinaria gestione del cespite.

Nel caso di specie, la CTR ha accertato che il bene per cui è causa è stato concesso in locazione da parte della società contribuente, sicché lo stesso non può dirsi strumentale, né per natura, né per destinazione, all’esercizio dell’attività imprenditoriale-

Ne consegue l’indetraibilità dell’IVA assolta per le spese di ristrutturazione e gestione dell’immobile.