LAZIO: Accordo mobilità e cassa in deroga per le aree di crisi complessa

Firmato l’11/4/2022, tra la REGIONE LAZIO e le Parti Sociali Lazio: CGIL, CISL, UIL, UGL UNINDUSTRIA, FEDERLAZIO, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, COLDIRETTI, CONFPROFESSIONI, CNA, CONFETRA, FEDERALBERGHI, CISAL, CONFAPI, CDO, ABI, l’Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022

L’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali Regionali Lazio, definisce i criteri per la fruizione delle risorse volte al finanziamento dell’indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21/6/2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, co. 11-bis, del DLgs n. 148 del 2015, nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti anno 2022.

Destinatari della mobilità in deroga
Ai fini del presente accordo, i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell’area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

Durata del trattamento di mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui sopra, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente trattamento di mobilità ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga
Le Parti, in un’ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:

1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede a trasmettere – in data odierna – alle organizzazioni sindacali l’elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2022.

2) Le Organizzazioni sindacali, entro il 19 aprile 2022, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta certificata dell’Area Ammortizzatori Sociali areavertenze@regione.lazio. legalmail.it, dovranno confermare la presenza, all’interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2022, avendo cura di evidenziare solamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l’inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.

3) Per le domande di mobilità in deroga per le quali si richiede l’accesso per la prima volta perché riferibili a lavoratori che alla data del gennaio 2017 avevano un trattamento di mobilità ordinaria in scadenza a gennaio 2022, la O.S. raccoglie la domanda da parte del lavoratore e la invia alla casella PEC di cui al punto 1).

4) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l’elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.

5) Ottenuta la fattibilità economica da parte del MLPS, la stessa provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.

6) Successivamente, la Direzione procede con propria determinazione ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.

7) La Direzione trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo.

8) La Direzione provvederà a trasmettere ad Anpal, l’elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.

Trattamento di mobilità in deroga condizionato all’attivazione di una politica attiva
Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all’attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.
Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Percorsi formativi per i beneficiari di ISCRO: competenza a regioni e province autonome

Alla fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) sono associati percorsi formativi che hanno lo scopo di fornire ai beneficiari l’aggiornamento professionale utili al reinserimento nel mercato di riferimento. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento spetta alle regioni e province autonome (Decreto 24 marzo 2022).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che i percorsi di aggiornamento professionale previsti per i beneficiari dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) devono rispondere ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
La competenza per la definizione dei percorsi di aggiornamento professionale è demandata alle regioni e alle province autonome, nell’ambito della propria offerta formativa.
Regioni e province autonome definiscono i percorsi formativi anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
A tal fine, le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un’area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
La domanda di ISCRO, presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato, i beneficiari dell’ISCRO devono contattare i centri per l’impiego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome; in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
I dati relativi all’esperienza formativa sono registrati nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Regime forfetario: attività svolta precedentemente in un Paese Estero

Per poter applicare l’aliquota ridotta al reddito imponibile occorre il requisito di “novità”, requisito che risulta essere escluso qualora il professionista intenda proseguire la medesima attività svolta nel Paese Estero e rivolgerla agli stessi clienti. (Agenzia delle entrate – Risposta 20 aprile 2022, n. 197)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, legge n. 190 del 2014). Riferisce, in particolare, di essere residente da più di tre anni nel Paese Estero, dove svolge attività professionale mediante utilizzo di partita iva estera, e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per ivi continuare l’esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri (con contestuale chiusura della posizione Iva all’estero), optando per il regime forfetario.
Al riguardo, rappresenta il dubbio circa la possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta (5 per cento) prevista per le nuove attività produttive, evidenziando che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche sul punto.
L’istante, pur sottolineando che l’attività che lo stesso intende svolgere in Italia sarà la medesima attività svolta nel Paese Estero e sarà rivolta agli stessi clienti, ritiene che ciò non pregiudicherà la sussistenza dei requisiti per fruire dell’aliquota ridotta al 5 per cento, prevista dal comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione, infatti, farebbe implicito riferimento al requisito di novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita iva italiana, ipotesi nella quale non rientra l’istante, che quindi dovrebbe poter aprire la partita iva in Italia nel 2022 ed applicare il regime forfetario con aliquota ridotta al 5 per cento sino al quinto anno di attività (2026).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, seppur possa fruire del regime forfetario (sussistendone tutti gli altri requisiti), l’istante dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, senza poter applicare l’aliquota ridotta di cui al successivo comma 65, in quanto il predetto requisito di “novità” risulta essere escluso per espressa dichiarazione dell’istante, il quale afferma che intende proseguire la « medesima attività svolta nel Paese Estero» e che la stessa «sarà rivolta agli stessi clienti».

CFP perequativo: per la determinazione occhio alla dichiarazione dei redditi

Ai fini della richiesta del contributo a fondo perequativo previsto dal DL Sostegni-bis, per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, occorre far riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2021, per ciascun modello di dichiarazione (Agenzia Entrate – risposta 20 aprile 2022, n. 199).

L’art. 1, co. 16-27, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 ha riconosciuto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo a differenza degli altri contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.
Pertanto, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, il calcolo del contributo perequativo è semplificato. Infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, n. 227357, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento. Pertanto, ai fini del calcolo del peggioramento del risultato d’esercizio (o del risultato economico d’esercizio) assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 settembre 2021, n. 227357.

Sismabonus acquisti e leasing finanziario

In materia di Sismabonus acquisti, l’Agenzia delle entrate, con la risposta del 20 aprile 2022, n. 202, ha fornito chiarimenti sul leasing finanziario.

La società istante, che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing (codice ATECO 682001), ha acquistato, mediante un’operazione di leasing finanziario, a inizio 2021, dall’impresa costruttrice, tramite contratto di leasing, un’unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra di un fabbricato ricostruito in sostituzione di un preesistente opificio industriale rispetto al quale presenta un miglioramento sismico di almeno 2 classi. Tale immobile ricade in una zona sismica 2.
La società evidenzia, inoltre, che detta unità immobiliare, in base alle informazioni e alla documentazione fornita dal costruttore permette di usufruire del c.d. «sismabonus acquisti» nel limite dell’85% del prezzo di acquisto o della minor somma di Euro. 96.000 in forza del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013.
In relazione al possesso dell’immobile di cui si tratta, l’istante precisa, innanzitutto, che il soggetto che “giuridicamente” acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.
L’istante dopo avere premesso che disciplina agevolativa in argomento non richiama espressamente la proprietà ma l’acquirente delle unità immobiliari senza fornire ulteriori indicazioni, chiede di sapere, ai fini dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti»), se con il termine «acquirente» si «debbano intendere coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che “acquisisce” l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata».
Con riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpello, nel contratto di leasing finanziario si prevede che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili, al prezzo già concordato tra l’istante e l’impresa di costruzioni che li ha effettuati, al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante e, inoltre, che gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione (sinistro, furto o altri eventi) sono sempre a carico dell’istante). Dunque, nel presupposto che la società che ha realizzato gli interventi agevolabili sia un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e che si provveda alla stipula dell’atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’utilizzatore può fruire delle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013. Proprio in considerazione dello schema contrattuale qui rappresentato che consente di operare una piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, inoltre, l’ammontare della detrazione di cui al più volte citato comma 1- septies, fermo restando il limite massimo di spesa posto dalla disposizione qui in esame pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, dovrà essere commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.
Resta fermo, in ogni caso, che nel caso di specie la società di leasing concedente è esclusa dalla possibilità di fruire della detrazione qui in esame, al fine di considerare rispettato il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.