CCNL Autostrade: erogata Una Tantum a luglio

Dal 1° luglio, versata in busta paga l’Una Tantum a copertura della vacanza contrattuale  

Nei giorni scorsi, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, insieme a Federreti e Acap hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 16 dicembre 2019 per il personale che opera nel Settore di società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori. Il nuovo CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2025. A copertura dell’arco temporale di carenza contrattuale, compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, è stata stabilita l’erogazione dell’Una Tantum con la busta paga del mese di luglio 2023, come riportato nella tabella di seguito.

Livello Parametro Una Tantum
A 235 1.111,49 euro
A1 210 993,24 euro
B 185 875,00 euro
B1 169 799,32 euro
C 148 700,00 euro
C1 135 638,51 euro
D 100 472,97 euro

Gli importi corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2023, vengono proporzionalmente determinati in funzione dei mesi di effettivo servizio prestati nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero. Per il personale a tempo parziale tali importi vengono erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata al mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, vengono considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra. Con riferimento al medesimo periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, le Parti convengono inoltre di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di 300 euro Una Tantum in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, da destinare a forme di Welfare. L’importo sale a 330 euro nel 2024 e a 360 euro nel 2025.

Programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero: risposte del Ministero del lavoro

Pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcune Faq riguardanti i programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero destinati ai cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 25 luglio 2023).

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, come convertito dalla Legge n. 50/2023) in materia di flussi, potranno entrare nel nostro paese e soggiornare per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro – anche al di fuori delle quote del Decreto Flussi – cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

 

I programmi sono finalizzati alla realizzazione di attività formative: i corsi professionali mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.

 

I programmi in questione devono riportare le seguenti informazioni:

 

– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– le modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– le modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

 

E’ richiesto un contenuto essenziale, ovvero i programmi devono necessariamente prevedere:

 

a) la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

 

b) la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

 

Riguardo alle concrete modalità di svolgimento della formazione, la stessa potrà essere erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD. È rimessa alla discrezionalità dei soggetti proponenti la facoltà di definire le percentuali di ricorso a questa modalità di erogazione della formazione che, ad ogni modo, non potrà essere esclusiva.

 

I soggetti proponenti devono inviare al Ministero il programma di formazione professionale e civico-linguistica affinché sia esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

 

Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al Ministero a cui dovrà, inoltre, essere inviata una relazione conclusiva al termine del corso di formazione.

I versamenti volontari del settore agricolo per il 2023

L’INPS ha comunicato le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori del comparto (INPS, circolare del 24 luglio 2023, n. 69).

Anche quest’anno l’INPS ha reso note le modalità le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Nella circolare in commento, peraltro, è possibile trovare anche le tabelle relative alle distinte categorie, di cui si riportano di seguito alcuni casi.

 Lavoratori agricoli dipendenti

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L’aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella:

Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1° gennaio 2023      
Autorizzati entro il

30 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

Aliquota Base

0,11%

 

0,003679

Quota Pensione

29,79%

 

0,996321

Totale IVS

29,90%

 

1,000000

Autorizzati dal

31 dicembre 1995

 

Coefficienti di riparto

0,11%

 

0,003679

29,79%

 

0,996321

29,90%

 

 1,000000

 

Contributi integrativi volontari

 

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, come già visto, per il FPLD è pari a 29,90%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano, invece, a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023. La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna “Retribuzione” della tabella dell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto.

I coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. In particolare, gli importi dei contributi volontari per il 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2 alla circolare in commento. L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.

Infine, per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

– importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62 euro;
– importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

 

I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella tabella pubblicata nella circolare in commento sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.

 

CCNL Federcasa: avviato il tavolo tecnico per il rinnovo

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l’impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

CIPL Edilizia Industria – Macerata: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.