Linee guida per rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Sono state approvate dall’Agenzia delle entrate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs. n. 128/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

 

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale”), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nella Legge delega, con il D.Lgs. n. 221/2023 e con il D.Lgs. n. 108/2024 sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

 

Assumono rilievo centrale le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 edha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024, contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, poi, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato, l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del MEF.

 

Per favorire, dunque, la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

In tale contesto sono state individuate le linee guida dell’Agenzia per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale.

 

In tale contesto sono state individuate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Si ricorda, infine, che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro. Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

Manageritalia: previste novità per il 2025

Ulteriori vantaggi e servizi per manager e alte professionalità iscritte alla community 

Manageritalia informa che dal 2025, verranno garantiti servizi e prestazioni con un rapporto qualità/prezzo esclusivo, spesso compresi nella quota d’iscrizione o acquistabili a condizioni davvero vantaggiose. Si riportano di seguito le novità previste.

Copertura LTC – Long Term Care in forma temporanea

Si tratta di nuovo piano assicurativo per imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza che prevede un supporto economico continuativo e a lungo termine. La polizza garantisce una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro, erogata vita natural durante, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre gli iscritti che sono in regola con il pagamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. Non copre i portatori di invalidità e coloro che non siano già in grado di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano alla data di ingresso in copertura. 

Programma di Alta Formazione Specializzata

Il programma verrà integrato e sviluppato in modo dinamico per andare incontro alle esigenze degli Executive Professional e per supportarli in tutte le sfide proposte da un mercato sempre più in evoluzione, aumentando le loro conoscenze per renderle più solide e attuali.

Tutela legale

Previsto un rimborso per l’intero nucleo familiare delle spese sostenute in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Programma di assistenza in viaggio

In caso di emergenze in Italia e all’estero, assistenza e consulenza con l’aiuto di Europ Assistance Italia, valida per tutto il nucleo familiare.

ASKMIT

Servizio multidisciplinare di consulenza online che risponde in 48h su tematiche legali, fiscali, contrattuali.

Investimento 

Viene offerta la possibilità di aderire alla polizza “Nuova Capitello” riservata agli affiliati dell’Associazione Antonio Pastore: i dirigenti, ex dirigenti, quadri, ex quadri, executive professional iscritti a Manageritalia e ai loro familiari in linea retta (coniuge, figli, genitori e nonni). L’età alla decorrenza della polizza deve essere compresa tra i 20 e gli 85 anni (compiuti da meno di 6 mesi).

Offerta di welfare integrativo

Sarà possibile accedere a una nuova proposta di servizi di welfare integrativo, acquistabili individualmente, customizzati in funzione di eventuali coperture già attive, con il miglior rapporto qualità/prezzo e studiate in relazione alle diverse esigenze professionali, personali e disponibilità economiche. Una serie di coperture assicurative, per il manager e la famiglia, in tema di salute, previdenza e patrimonio.

I vertical all’interno di Manageritalia Executive Professional

All’interno della community sono state realizzate delle aree dedicate a professionisti specifici, come l’Area Comunicatori. Un’opportunità per fare networking, formazione, promuovere il valore di determinate professionalità, lavorare insieme verso obiettivi comuni con appuntamenti che coinvolgono autorevoli esperti, come i Time Out della Comunicazione.

 

PA, prorogata la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

L’inapplicabilità dei termini è stata spostata con il D.L. 202/2024 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 87).

Con l’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) si è estesa fino al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge ha differito sempre al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, entro il quale le PA sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Inapplicabilità del regime sanzionatorio

Il Decreto Milleproroghe 2025 (con l’articolo 1, comma 3) ha anche modificato l’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 228/2021 prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili in questione.

 

CCNL Riscossione Tributi: presentata la piattaforma unitaria

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario di lavoro (35 ore) e l’aumento del 15% di tutte le voci economiche

Nei giorni scorsi Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno sottoscritto la Piattaforma per il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia. 
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Orario e organizzazione del lavoro 
I sindacati chiedono:
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore;
– la riduzione dell’orario di sportello a 6 ore.
L’ampliamento delle flessibilità orarie.
Inquadramento professionale
Viene richiesta l’eliminazione delle attività specialistiche previste nelle declaratorie.
Formazione 
In merito alle ore di formazione viene richiesto che le ulteriori 26 ore annuali vengano retribuite e svolte in orario di lavoro con apposito giustificativo.
Intelligenza Artificiale
Si richiede l’istituzione di un “Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione”.
Ferie
In merito alle ferie si richiede il riconoscimento di una giornata di ferie in più per tutte le lavoratrici ed i lavoratori.
Parte economica
I sindacati chiedono l’aumento del 15% di tutte le voci economiche e l’estensione dell’assistenza sanitaria a tutte le
lavoratrici ed i lavoratori con un minimo di  500,00 euro. 

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.