Tax credit energia e gas 2022: approvato il modello per la comunicazione entro il 16 marzo 2023

I beneficiari dei crediti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (Agenzie delle Entrate, provvedimento 16 febbraio 2023, n. 44905).

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 6, del D.L. n. 176/2022, i beneficiari devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia, direttamente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

 

Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni:

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1 e 2, D.L. n. 176/2022), relativi al mese di dicembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, co. 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, D.L. n. 144/2022), relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

  • crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 6, D.L. n. 115/2022), relativi al terzo trimestre 2022;

  • credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Nel modello, devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:

  • il codice che identifica il credito;

  • l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;

  • l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il singolo bonus.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione tramite modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

 

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta maturati, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 253445/2022). 

Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto alla fruizione del credito residuo se non rispettano il termine previsto, ovvero entro il 16 marzo. A partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene scartato.

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere utilizzati in compensazione indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre 2023.

Nelle istruzioni sulla comunicazione è a disposizione un riepilogo di codici e percentuali per ogni tipologia di credito d’imposta.

Welfare aziendale e conguaglio per datori con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

L’INPS fornisce le istruzioni riguardo alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens (INPS, messaggio 14 febbraio, n. 674).

Dopo aver dato (con il messaggio n. 4616/2022) le indicazioni operative per il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS si rivolge ora ai datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, fornendo le istruzioni per effettuare le analoghe operazioni di conguaglio anche nella sezione <ListaPosPA>.

 

Pertanto, l’Istituto rende noto che, in sostituzione della denuncia già inviata, è necessario trasmettere, per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l’elemento V1, Causale 5, con l’indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, in tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione.

 

All’esito dell’operazione effettuata, a seconda della fattispecie di cui sopra detto, si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest’ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.

CIPL Edilizia Artigianato – Bolzano: definito l’EVR

Stabilito il pagamento di un EVR per l’anno 2023 nella misura del 3,00% dei minimi

In data 2 febbraio 2023 è stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA  e Feneal – Uil, Filca, Fillea il Verbale di Accordo per la proroga dell’attuazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’ Edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Parti, tenendo conto dei parametri provinciali: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari, ore dichiarate e ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile relativamente al triennio 2020 – 2021 – 2022 hanno stabilito per l’anno 2023 (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00 % dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2023.
L’EVR è calcolato sui minimi della paga base orarie ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie. 
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione avviene a consultivo mensilmente in 12 rate e la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre è definita come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 
L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale del part – time. 

OPERAI
LIVELLO  IMPORTO ORARIO
4 0,23 
3 0,21
2 0,19
1 0,16
IMPIEGATI
LIVELLO  IMPORTO MENSILE
7 57,34
6 51,15
5 42,63
4 39,76
3 36,95
2 33,23
1 28,42

CIPL Metalmeccanica Artigianato – Trento: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento dell’indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l’Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all’area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell’indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
– 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
– 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L’elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l’Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto le Parti hanno individuato l’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

Il prospetto informativo per conoscere quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E’ possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E’ attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.