CCNL Riscossione Tributi: sottoscritto l’accordo sul telelavoro

 

 Dal 1°gennaio 2024 potranno avvalersi del telelavoro 140 lavoratori tra quadri direttivi e personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il 25 ottobre è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate – Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca-Uil il Protocollo di Intesa in materia di Telelavoro per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A.
E’ stato, inoltre, incrementato di ulteriori 140 unità il numero di postazioni per un totale di 185.
Al telelavoro può accedere il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, ad esclusione del personale con incarico di responsabile.
Il personale interessato può presentare istanza per lo svolgimento in telelavoro della prestazione lavorativa, entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Al telelavoratore è garantito lo stesso trattamento normativo ed economico dei dipendenti che prestano la loro attività nella sede di lavoro, fatte salve le specificità
conseguenti alla modalità di esecuzione della prestazione.
|l telelavoratore è tenuto ad osservare il medesimo regime orario applicato al personale operante presso le sedi aziendali. Nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in telelavoro il dipendente deve essere regolarmente reperibile e comunicare tempestivamente al proprio responsabile eventuali assenze.
E’, inoltre, riconosciuta una cifra di 15,00 euro al mese, a titolo di rimborso delle spese sostenute e connesse all’effettuazione della prestazione presso il proprio domicilio/residenza.
L’ accordo decorre dal 1°gennaio 2024, con durata triennale, con possibilità di proroga in caso di mancata disdetta delle Parti.
Entro il 30 giugno 2024 le Parti si dovranno incontrare, al fine di valutare l’efficacia dell’istituto.

CCNL Enti di Ricerca: confronto sull’ordinamento del personale tecnico amministrativo

Affrontato il tema relativo alla revisione dell’ordinamento professionale 

Lo scorso 24 ottobre, si è tenuto l’incontro sulla sequenza contrattuale circa la riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca.
In merito, è stato previsto lo stanziamento delle risorse per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal Mur e, relativamente allo svolgimento della sequenza contrattuale, è stato proposto di affrontare inizialmente la tematica relativa all’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo e, una volta definito, di trattare quello del personale ricercatore e tecnologo. Tale proposta è stata concordata dalle OO.SS.
A tal proposito, l’Aran ha ribadito la proposta dell’ordinamento professionale contenuta nella bozza di CCNL siglato il 12 luglio 2023, che prevede due distinti ruoli, quello dei Tecnici di ricerca comprendente collaboratori tecnici di ricerca e funzionari tecnici di ricerca, e quello Amministrativo e tecnico, che comprende operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità, precisando che, una volta stabilita la tabella di corrispondenza con gli attuali profili, non risulta più possibile prevedere passaggi automatici ad un inquadramento superiore ma, in base alle risorse a disposizione, si può accedere all’area superiore mediante una procedura comparativa. Nel primo periodo di applicazione è possibile effettuare il passaggio all’area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto ad eccezione di quella delle elevate professionalità, dove vi è un divieto normativo.
Circa il personale tecnico-amministrativo, si necessita di operare una modifica che permetta di definalizzare queste risorse, in quanto la Legge che le elargisce, prevede la loro assegnazione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti.
Ciò a cui si auspica è che i soldi stanziati, debbano essere messi a completa disposizione della contrattazione nazionale ed in subordine, che almeno il 50% di queste risorse, venga utilizzato per aumentare le voci fisse del salario, così come già previsto per il personale dell’Università.
Sempre relativamente alla necessità di non stravolgere l’equilibrio tra le figure professionali, si ritiene di prevedere un’area superiore rispetto all’attuale ordinamento sia per il ruolo di Tecnici di ricerca che per l’Amministrativo ed il Tecnico, come previsto dall’Aran, mentre si resta contrari alla previsione dell’istituzione di un’ulteriore area (Elevate Professionalità) per il ruolo Tecnici di ricerca, in quanto si prevede che, le due aree professionali tra gli attuali Cter e i Ricercatori e Tecnologi, possono determinare una svalorizzazione degli attuali Cter piuttosto che un loro sviluppo professionale, vista l’impossibilità di accesso diretto senza aver prima fatto il passaggio all’area dei Funzionari Tecnici di ricerca, nonché considerando anche l’inderogabilità del possesso del titolo di studio della laurea magistrale.
Dopo un’ampia discussione la riunione è stata aggiornata al 14 novembre, con l’impegno dell’Aran a produrre ulteriore documento sull’ordinamento professionale approfondendo anche il tema delle progressioni economiche all’interno delle aeree.

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.

CCNL Marittimi: avviato il confronto sul rinnovo

Iniziate le trattative per il rinnovo delle quindici sezioni che compongono il contratto, in scadenza il prossimo dicembre 

Nei giorni scorsi a Roma è iniziato il confronto tra i Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le delegazioni di Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore marittimo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Il confronto riguarda tutte le quindici sezioni che compongono il contratto, ovvero:
–  Sezione 1: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.;
– Sezione 2: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale;
– Sezione 3: per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale;
– Sezione 4: per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri;
– Sezione 5: per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
– Sezione 6: per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.;
– Sezione 7: per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero;
– Sezione 8: per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano;
– Sezione 9: per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera;
– Sezione 10: per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali;
– Sezione 11: per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi;
– Sezione 12: per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva;
– Sezione 13 : Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system;
– Sezione 14: per i medici di bordo imbarcati sulle navi;
– Sezione 15: per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato.
Le Parti sociali, durante l’incontro, hanno evidenziato la necessità di individuare adeguate risposte al fine di favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore (che riguarda oltre 70 mila lavoratori) nell’ambito della comune visione della centralità del comparto marittimo, con l’obiettivo di valorizzarne la portata strategica per lo sviluppo del Paese.
E’ stato, infine, definito un calendario di incontri tecnici, al fine di affrontare i numerosi argomenti al centro degli interessi del settore.