Ebap Puglia: stanziato il contributo educativo 

Fino al 31 dicembre è possibile inoltrare la domanda e richiedere il contributo di 300,00 euro 

L’Ebap Puglia ha stabilito un contributo educativo in favore dei figli dei dipendenti delle imprese pugliesi che risultano in regola con i versamenti ad Ebap-Fsba da almeno 18 mesi precedenti all’inoltro della domanda. Oltre a questo, altro requisito importante è che i dipendenti abbiano almeno un figlio, entro il limite dei 18 anni di età, iscritto nell’anno scolastico corrente a:
– asilo nido;
– scuola dell’infanzia;
– scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado statali. 
Il contributo è pari a 300,00 euro per ciascun figlio e possono presentare domanda i dipendenti che hanno un Isee, riferito all’intero nucleo familiare, non superiore a 30.000,00 euro. Le domande possono essere inoltrare fino al 31 dicembre 2023, accedendo al sito dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti, quali:
– certificato di regolare frequenza scolastica;
– stato di famiglia in esenzione da bollo o in autocertificazione, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e del codice fiscale dei figli;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– attestazione Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
– fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, viene erogato il contributo. 

Proroga integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga: istruzioni INPS

In virtù della proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, l’INPS fornisce alcune istruzioni contabili (INPS, messaggio 19 luglio 2023, n. 2721).

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, co. 325) ha stanziato ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni per le finalità di completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché per quelle dell’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

 

Si tratta, come ben noto, rispettivamente, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese e i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa per i quali la norma contenuta nell’articolo 1, comma 325, della Legge n. 197/2022 ha previsto la proroga per l’anno 2023.

 

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 3/2023 con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie pari, come detto, a 70 milioni di euro per il 2023.

 

La Regione destinataria di un maggior importo risulta essere il Lazio (con 19.207.318,82 euro) mentre, minori sono le risorse messe a disposizione di Abruzzo e Umbria (2.239.197,75 euro).

 

L’INPS comunica che, per la rilevazione contabile degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nonché ai trattamenti di mobilità in deroga, si farà riferimento ai conti GAU30210-GAU30280, GAU30165-GAU30265, istituiti con il messaggio n. 1873/2017, e al conto GAU30275, istituito con la circolare n. 159/2017, che verranno aggiornati con la normativa in argomento.

 

Infine, si riporta, in allegato al messaggio in oggetto, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Ebav Veneto: contributo per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per i costi sostenuti dalle aziende del settore Trasporto Merci per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Per le aziende del Settore Trasporto merci è possibile richiedere, entro il 31 luglio, un contributo pari al 50% per i costi sostenuti per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori, per un massimo erogabile di 130,00 euro annualmente. L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”). Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
La domanda di contributo deve essere consegnata agli Sportelli Ebav, con la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in Italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori). 
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav precisa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Ebav – Veneto: contributo per rinnovo patente CQC

Fino al 31 luglio previsto un contributo del 50% dei costi sostenuti per il rinnovo della “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per il rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori pari al 50% dei costi sostenuti e fino a 130,00 euro l’anno.
Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
L’anno di competenza di riferimento (2022) è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”).
Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci) D-DE (trasporto persone).
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni entro il 31 luglio 2023.
E’ necessaria la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo;
– visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori).
I contributi verranno erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato.
 

Danni da calore: gestione del rischio e attività ispettiva

L’INL, in considerazione delle condizioni climatiche in atto, riporta l’attenzione sui rischi legati ai danni da calore a cui possono essere esposti i lavoratori, fornendo indicazioni sulla valutazione e gestione del rischio e ricordando la possibilità di chiedere la CIGO qualora le temperature superino i 35° centigradi (INL, nota 13 luglio 2023, n. 5056). 

Con l’arrivo della stagione estiva e, soprattutto, in virtù dell’eccezionale ondata di calore che ha investito il nostro paese negli ultimi giorni, l’INL torna a occuparsi della tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

 

Nella nota in commento, pertanto, l’Ispettorato integra le indicazioni operative già fornite in precedenza con la nota n. 4753/2022 precisando, per esempio, quali sono i principali canali e metodologie per la valutazione del rischio in argomento.

 

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili ai link  messi a disposizione sul sito istituzionale dell’INL, con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. 

Il personale abilitato degli Uffici dell’Ispettorato può anche consultare le norme tecniche di riferimento presenti sulla banca dati UNI.

 

Si ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

 

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i principali.

 

Particolare attenzione nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica e ispettiva, deve essere posta ai seguenti elementi: gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

 

Il rischio da calore richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di apposite misure di prevenzione e protezione, tra cui anche quelle esposte nel decalogo INIL-Worklimate, i cui contenuti sono stati considerati anche dalla giurisprudenza di merito.

 

A tal proposito, l’INL rende disponibile sul proprio sito e anche in allegato alla nota in oggetto, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

 

Uno strumento a disposizione delle aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo (si considerano tali quelle superiori a 35° centigradi) o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è quello della cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere richiesta evocando la causale “eventi meteo”.

 

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

 

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.

 

L’INL, infine, sollecita l’attenzione durante lo svolgimento dell’attività ispettiva alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.