CCNL Metalmeccanica – Industria: con il mese di giugno previste importanti novità

Nuovi minimi retributivi, Elemento perequativo e Welfare per il personale di settore

Il CCNL siglato in data 5 febbraio 2021, tra Federmeccanica, Assistal, con l’assistenza della Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, IM-CISL, ed applicato alle aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, avente decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 30 giugno 2024, prevede delle interessanti novità per il personale di comparto, come riportato di seguito.
Minimi Retributivi

Livello Minimo
A1 2.493,21
B3 2.434,88
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Elemento Perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, in Aziende prive di contrattazione di secondo livello concernente il Premio di risultato e gli altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che, nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento stipendiale composto solo da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione), è erogato, a titolo perequativo, con la retribuzione della mensilità di giugno, un importo annuo pari ad euro 260,00, onnicomprensivo e non incidente sul Trattamento di Fine Rapporto, o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Contratto Collettivo, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità precedente.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mensilità intera.
Dal 1° gennaio 2014 l’Elemento Perequativo è aumentato per un ammontare di 485,00 euro.
Qualora un rapporto di lavoro si sia risolto antecedentemente alla corresponsione dell’emolumento di cui trattasi, fermo restando i criteri con cui si matura lo stesso, tale somma verrà data all’atto della liquidazione delle competenze spettanti. L’Elemento Perequativo sarà poi di competenza dell’anno di erogazione, in quanto, il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è individuato dalle parti come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Welfare 
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le Aziende dovranno fornire ai lavoratori, strumenti di welfare del valore di 200,00 euro ed utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr, avendone altresì diritto coloro che, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, abbiano:
– un contratto a tempo indeterminato;
– un contratto a tempo determinato e maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.
Ne sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non vengono poi riproporzionati per gli assunti con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’Azienda.
Quanto sopra previsto, viene sommato alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in Azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi, ed in tal caso, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.
Ai fini dell’applicazione di ciò, le Aziende si confronteranno con la Rsu per individuare, tenendo conto delle esigenze del personale di settore, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una vasta gamma di beni e servizi aventi le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando altresì quelli che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno inoltre la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Cometa o al Fondo MetaSalute, secondo regole e modalità dettate dai medesimi e fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Azienda per ciascun anno, non potrà superare l’importo di 200,00 euro.
Le OO.SS. stipulanti il CCNL, forniranno le dovute informazioni rispettivamente ad imprese e lavoratori sui contenuti della presente disciplina ed altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale invece, valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, osservando l’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle Pmi. Queste tengono anche a precisare, che le date del 1° giugno devono intendersi come termine entro cui l’Azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare, e che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la stessa.

 

CCNL Scuola Pubblica: proseguono le trattative per il rinnovo

Verso il riconoscimento di un aumento degli stipendi, di tre giorni di permessi retribuiti ai supplenti, di congedi alle donne vittime di violenza e in caso di parti plurimi per ciascun figlio

Il 17 maggio si è tenuto all’Aran un altro incontro per discutere sul rinnovo contrattuale del CCNL Scuola Pubblica 2019/2021, con l’obiettivo di migliorare la parte normativa e di attribuire l’ultima tranche degli arretrati e degli aumenti. 
Per quanto riguarda la parte normativa le Parti sono concordi nel riconoscere:
– 30 giorni in più di congedi a favore delle donne vittime di violenza;
– i congedi per i parti plurimi per ciascun figlio;
– 3 giorni di permessi retribuiti ai precari docenti e ATA.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, invece, si pensa di aumentare le retribuzioni di docenti, personale ATA e amministrativi.
I sindacati hanno, inoltre, richiesto la verifica dei finanziamenti relativi agli anni precedenti, le cui risorse sono rimaste inutilizzate a causa dei ritardi derivanti dal prolungamento delle trattative.
Il prossimo incontro è fissato per il 1°giugno 2023.

San.Arti: novità sul Piano sanitario dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo

Introdotti nuovi pacchetti prevenzione per i lavoratori dipendenti

Oltre ai pacchetti già previsti dal Piano sanitario dipendenti (prevenzione cardiovascolare, oncologica, dermatologica e oculistica) sono stati introdotti 3 nuovi pacchetti, ossia quelli per la prevenzione:
– endocrinologica;
– pneumologica;
– angiologica.
Per poterne usufruire bisogna rivolgersi, senza la prescrizione medica, alle Strutture convenzionate con UniSalute.
Si segnala inoltre che, esclusivamente per i pacchetti di prevenzione specialistica, è ora prevista la possibilità di rivolgersi a Strutture e medici non convenzionati con UniSalute, qualora nel raggio di 15 km (non più di 30 km), dalla propria residenza o domicilio, non siano presenti strutture e medici convenzionati. Per verificare la copertura per la zona individuata occorre chiamare il Numero Verde e, nel caso in cui la zona sia scoperta, richiedere l’autorizzazione preventiva alla Compagnia assicuratrice. Grazie all’autorizzazione l’iscritto potrà utilizzare le Strutture o medici non convenzionati e poi chiedere il rimborso ad UniSalute, la quale lo erogherà per conto di San.Arti, entro i limiti del massimale fissato per ciascun pacchetto.
I costi per le prestazioni private non autorizzate preventivamente da UniSalute rimangono interamente a carico del dipendente iscritto. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Fondo. 

Il progetto Single Digital Gateway per cittadini e imprese dell’UE

Il contributo dell’INPS allo sportello europeo per uniformare e facilitare l’accesso ai servizi pubblici (INPS, messaggio 22 maggio 2023, n. 1866).

L’INPS ha fatto il punto sul suo impegno nell’ambito del progetto Single Digital Gateway, previsto dal Regolamento UE 2018/1724 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L295 del 21 novembre 2018.

L’SDG è parte della Strategia per il mercato unico digitale che intende rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europei con l’obiettivo di uniformare e facilitare a livello europeo l’accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini dell’Unione, ma anche di rappresentare un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government.

In particolare, l’Annex II al regolamento UE definisce quali sono gli ambiti di interesse del progetto SDG, che riguardano fatti per cui un cittadino o una impresa deve interloquire con un ente pubblico, per questioni legate ad eventi della vita, la residenza, lo studio, il lavoro, la circolazione, la pensione, l’attività di impresa. L’Annex individua anche le procedure di interesse SDG in tali ambiti, per nazione, nonché gli enti attuatori nazionali (tra cui è incluso INPS). Il Dipartimento per le Politiche Europee (Presidenza del Consiglio dei Ministri) coordina l’attuazione del Regolamento e del progetto per l’Italia.

L’INPS partecipa al progetto SDG per fornire supporto a coloro che lavorano in un paese diverso da quello di origine e intendono richiedere servizi all’Istituto, superando le difficoltà di accesso alle informazioni necessarie a comprendere le regole che governano gli adempimenti previsti dalle procedure ordinarie vigenti in Italia.

Gli obiettivi del progetto

In termini operativi, il progetto SDG ha due principali macro-obiettivi:

– mettere a disposizione di cittadini e imprese che si spostano all’interno dei confini dell’UE un unico punto di accesso sul portale Your Europe (YE) alle informazioni sulle regole vigenti nei vari Stati membri in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione;

– consentire a cittadini e imprese di accedere ad alcune procedimenti amministrativi erogati in modalità telematica dagli enti nazionali negli ambiti individuati dal Regolamento, direttamente dal portale Your Europe della UE ovvero come soluzione tecnica alternativa consentendo l’accesso diretto al servizio dal portale web dell’ente erogatore.

In riferimento al primo obiettivo, gli enti degli Stati membri devono rendere disponibili sui propri siti, e mapparle sul portale Your Europe, le seguenti informazioni relative alle procedure di propria competenza indicate nell’ANNEX II del regolamento UE:

– se le procedure sono erogate on line o no, e link alle procedure on-line;

– diritti, obblighi e norme europee e nazionali che si applicano agli utenti che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell’Unione nell’ambito del mercato interno;

–  dettagli sulla procedura (da rendere disponibili prima del login) tra cui: a) le fasi della procedura; b) l’autorità competente responsabile della procedura; c) i sistemi di autenticazione; mezzi di appello contro le decisioni dell’ente; modalità di pagamento on line; le scadenze previste per utente e autorità competente.

– Informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili per l’utente.

Da parte sua, l’INPS ha provveduto fin da dicembre 2020 a popolare una apposita sezione del proprio sito web con le informazioni richieste. Per quanto attiene, invece, al secondo obiettivo, da raggiungere entro il 2023, gli Enti nazionali dovranno rendere disponibili sui propri siti web e referenziarli sul portale Your Europe i servizi riferibili alle procedure individuate dall’ANNEX II del Regolamento.

L’INPS, in particolare, è chiamato a rendere disponibili a cittadini e imprese sul proprio sito web, e referenziarle (tramite un link) sul Portale Your Europe, un insieme di procedure ricadenti nei 3 ambiti individuati dall’Annex II al Regolamento UE per i quali l’Istituto è stato individuato come referente: Lavoro, Pensionamento, Avvio Gestione e Chiusura di un Impresa.

Le procedure messe in campo dall’INPS

Le procedure per le quali INPS è referente sono 8. Per ogni procedura, in collaborazione con AGID, INPS ha individuato alcuni procedimenti amministrativi di interesse del progetto SDG. Procedure e relativi procedimenti amministrativi sono riportati nel messaggio in commento. 

I servizi IT associati alle procedure e procedimenti amministrativi dovranno rispettare le specifiche tecniche previste dalla UE per i servizi di interesse SDG, ovvero che siano digitalizzate tutte le fasi di una procedura, dall’identificazione dell’utente, alla presentazione della domanda, all’emissione di un output o alla notifica di completamento della procedura. Inoltre, le applicazioni devono rispettare il principio “once only”, secondo il quale non va richiesta all’utente alcuna documentazione che è già in possesso della pubblica amministrazione. In questo caso il principio si estende anche alle informazioni presenti in archivi di altri Stati membri, che dovranno essere collegati in interoperabilità, tramite una apposita piattaforma realizzata per l’Italia da AGID. L’autenticazione dell’utente dovrà avvenire tramite il sistema eIDAS.

Infine, per raggiungere il secondo obiettivo del progetto SDG (l’accesso ai procedimenti amministrativi per cittadini e imprese europee) l’Istituto ha predisposto un Piano Operativo, che è stato approvato da AGID. Le attività previste dal Piano sono finanziabili dal PNRR.

Finanziamento formazione Fondo Nuove Competenze: chiarimenti ANPAL

L’ANPAL interviene attraverso una FAQ per chiarire il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fondo nuove competenze, precisando i casi in cui il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento (ANPAL, comunicato 22 maggio 2023).

Il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale?

 

Questa è la nuova FAQ sulla quale si è pronunciata l’ANPAL, ribadendo che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all’iniziativa, salvo alcuni casi specifici in cui è consentito al datore di lavoro di non farvi ricorso.

 

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dall’articolo 4, comma 4, del D.M. 22 settembre 2022, nonché dal paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022, secondo i quali l’attività di formazione spetta ai Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze e il cui elenco è stato pubblicato sul sito ANPAL. Infatti, il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce e, nel caso in cui il progetto formativo coinvolga categorie di lavoratori (dirigenti e non) per i quali il datore di lavoro aderisca a più Fondi, lo stesso dovrà presentare una sola istanza contenente un progetto per ogni Fondo a cui aderisce.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro iscritto a un Fondo paritetico non può discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo, tranne che in alcune ipotesi.

 

I casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi si verificano allorquando:

 

– il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;

 

– il Fondo cui aderisce il datore di lavoro non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc;

 

– ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (ad esempio, esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad ANPAL nel corso dell’istruttoria della singola istanza.

 

Nelle suddette ipotesi, l’Avviso prevede che la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti erogatori richiamati (paragrafo 7) con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.  

 

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

 

Per tutte le istanze pervenute dai datori di lavoro senza dichiarare l’adesione al Fpi, ANPAL verificherà presso l’INPS l’effettiva iscrizione a un Fondo e, nel caso in cui tale verifica si concluda con esito positivo, risultando l’iscrizione a un Fpi, verranno attivati i Fondi medesimi e i datori di lavoro per l’eventuale integrazione dell’istanza ai fini del successivo invio al Fondo di appartenenza che dovrà valutare l’effettiva sussistenza, anche alla data di presentazione dell’istanza, di un impedimento oggettivo.