CCNL Cooperative sociali: proposte modifiche al campo di applicazione

Durante l’ultimo confronto per il rinnovo del contratto le Centrali cooperative hanno proposte modifiche all’articolato relativo al campo di applicazione

Il 21 febbraio 2023 nella sede di Confcooperative a Roma tra le Centrali cooperative e le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fp-Uill, Fisascat-Cisl e UIltucs è proseguito il confronto per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, scaduto nel 2019.
Le Associazioni datoriali hanno illustrato una nuova proposta relativa all’articolato sul campo di applicazione, dettagliando in maniera più esaustiva l’eventuale nuovo perimetro del contratto, così come richiesto per chiarimento dalle organizzazioni sindacali nel precedente incontro di gennaio. 
I sindacati, dopo aver visionato la nuova bozza di testo, hanno espresso unitariamente la loro contrarietà ed evidenziato le criticità su determinati aspetti della proposta, pur ribadendo la loro disponibilità a proseguire i lavori relativi al percorso di rinnovo del contratto. 
In chiusura dell’incontro è stato rinnovato il mandato alle tre commissioni relative all’area socio sanitaria, socio educativa e inserimento al lavoro-cooperazione di tipo B, in merito al lavoro sulla declaratoria professionale che proseguirà nelle prossime settimane, ed è stato altresì definito il calendario dei prossimi incontri in plenaria che si terranno il 20 marzo e il 3 aprile 2023.

Pensioni, le informazioni sul cedolino di marzo 2023

L’INPS rende noto data di pagamento, rivalutazione e trattenute fiscali sul prossimo rateo (INPS, comunicato 20 febbraio 2023).

Il pagamento delle pensioni per il prossimo mese avverrà il 1° marzo. A renderlo noto è ovviamente l’INPS che ha comunicato anche gli altri dati relativi al cedolino di marzo 2023: rivalutazione, trattenute fiscali e modalità di conguaglio. In particolare, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, l’Istituto ricorda che in attesa dell’approvazione della Legge di bilancio 2023, ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). 

Con l’approvazione della Legge di bilancio, l’INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste. L’importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali

Per quel che concerne le prestazioni fiscalmente imponibili sul rateo di marzo vengono prelevate oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022. L’Istituto ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR. Quanto sopra in conformità all’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che fissa quale termine ultimo di dette operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo.
Conseguentemente gli esiti contabili di tali conguagli, dai quali possono essere generate imposte a debito o anche a credito, vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.

Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro si procede ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla prima rata utile della prestazione in pagamento fino all’effettivo saldo. 

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito superiore a 100 euro il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023 con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un residuo debito, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese precedente, tale debito viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo. Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al servizio MyINPS o al cedolino di pensione, in cui è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF e dove sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

 

Fim-Cisl propone la settimana lavorativa corta

Il sindacato Fim-Cisl chiede l’apertura di un confronto sulla settimana corta di 4 giorni con gli altri sindacati del settore (Fiom-Cgil e Uilm-Uil) e le controparti datoriali 

Il segretario generale dei metalmeccanici della Fim-Cisl, vista la positiva sperimentazione della settimana corta nel Regno Unito in 61 aziende, con interessanti risultati sia per le aziende che per i lavoratori, ha richiesto un confronto tra parti sociali affinchè anche in Italia ci si possa muovere nella stessa direzione. Ha altresì rappresentato che è tempo di regolare il lavoro, soprattutto nel settore manifatturiero, in modo più sostenibile, libero e produttivo. I salti tecnologici ed organizzativi che si stanno realizzando in tante aziende metalmeccaniche devono spronare ad andare oltre e superare gli eventuali ostacoli. È possibile ripensare gli orari aziendali e ridurli non contro la competitività aziendale ma ricercando nuovi equilibri e migliori risultati.
Già lo scorso anno la Fim-Cisl ha proposto di negoziare, soprattutto a livello aziendale, una forma di lavoro fatta di 4 parti di attività piena e 1/5 di riduzione d’orario che possa essere dedicata anche a formazione o ai carichi di cura.
Per il Sindacato non si tratta di ridurre gli orari in modo generico ma di rendere il lavoro maggiormente sostenibile e flessibile verso i bisogni delle persone. Significa rendere i posti di lavoro più attrattivi, in un’epoca dove tanti lavoratori, soprattutto giovani, stanno cambiando posto di lavoro e le competenze si muovono nel mercato del lavoro.

CCNL Barbieri e parrucchieri: erogazione Una Tantum nel mese di marzo

Corresponsione della 3ª tranche Una Tantum di euro 46,00

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 10 ottobre 2022, tra Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, Cna Unione benessere e sanità, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ed applicata ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, prevede, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, a tutto il personale in forza alla data del 10 ottobre 2022, la corresponsione della 3ª tranche dell’importo Una Tantum pari ad euro 46,00.
Per coloro assunti con contratto di apprendistato, detto ammontare viene erogato al 70%.
Per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, l’Una Tantum viene ridotta proporzionalmente.
Ed inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, devono esser considerati a tutti gli effetti anticipazioni di Una Tantum e pertanto detratti dalla stessa fino a concorrenza.
Da ultimo, si specifica pure, che tale indennità è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

CCNL Scuola Pubblica: il punto sulla trattativa

I sindacati chiedono un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa delle proposte avanzate

Il 6 giugno 2022 è incominciata la trattativa per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica, mentre a novembre è stato sottoscritto un accordo, che sarà parte integrante del nuovo CCNL, relativo all’anticipo dell’erogazione del 95% delle competenze economiche già previste dalle leggi di bilancio degli anni 2019, 2020 e 2021.
Di seguito i punti salienti delle trattative. 
Parte Economica
Il nuovo CCNL dovrà prevedere, per la parte economica, le modalità di utilizzo delle risorse rimaste (5%) e di quelle aggiuntive previste dalla legge di bilancio del 2022.
Dal punto di vista sindacale,si suggerisce di definire la situazione degli EPR, in quanto  le risorse aggiuntive che sono state previste per la valorizzazione professionale degli EPR a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata stanziata soltanto per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e nella Legge di Bilancio 2023 non viene menzionata alcuna valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR.
Parte Normativa
La trattiva si incentra:
– sulla revisione dell’ordinamento del personale Tecnico ed amministrativo: secondo i Sindacati dovranno essere previsti meccanismi di primo inquadramento che tengano conto delle professionalità dei dipendenti, del titolo di studio posseduto e, in assenza di questo, della anzianità lavorativa; il nuovo ordinamento dovrà consentire uno sviluppo professionale a tutti i dipendenti in ruolo, tecnici e amministrativi; il differenziale economico tra le posizioni iniziali e le rispettive posizioni apicali dovrà essere maggiore rispetto all’attuale differenziale;
– sulla revisione dell’ordinamento del personale ricercatore e tecnologo: i Sindacati  evidenziano la necessità di rendere le carriere dei ricercatori e tecnologi più rapide;
– sull‘orario di lavoro e modalità di lavoro agile dei ricercatori e tecnologi: i Sindacati intendono proporrela modifica dell’art. 58 al comma 3, specificando che l’attività fuori sede può essere eseguita in qualsiasi luogo individuato dal ricercatore o tecnologo dove la prestazione lavorativa sia tecnicamente possibile nel rispetto delle norme di riservatezza e sicurezza e che l’autocertificazione mensile sia limitata alla esclusiva indicazione del tempo di attività svolto.
– sulle performance: i Sindacati ritengono necessario definire un nuovo sistema di valutazione annuale, abrogando la suddivisione dei lavoratori in tre fasce di premialità.