CIPL Agricoltura Operai Venezia: siglato l’accordo di rinnovo

Rinnovato il contratto per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia

Il 24 settembre 2024 le Parti sociali Confagricoltura Venezia, Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia e la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, insieme alle OO.SS. Flai-Cgil Venezia, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno firmato l’accordo di rinnovo che interessa i dipendenti del settore della provincia di Venezia.
L’accordo verte sui seguenti temi:
– pari opportunità;
– appalti di servizio;
– introduzione di nuove figure e livelli ( Liv. B1 addetto droni, Liv. B1 conducente di motobarche in acque interne ed esterne, Liv. B2 addetto motosega, Liv. D, addetto sfalcio siepi ed erba);
– ferie solidali, i lavoratori assunti potranno cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie ed i riposi da loro  maturati ad altri dipendenti;
– indennità di reperibilità, pari al 10% della retribuzione globale di fatto;
– aumento delle retribuzioni del 6,4% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– premio continuità professionale, a titolo di Una Tantum pari al 50% di una retribuzione lorda, riconosciuto al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio continuativo; 
– previdenza, assistenza ed integrazione trattamento malattia ed infortunio.

Beneficiari ADI: chiarimenti sulla partecipazione ai Tirocini sociali

Le indennità correlate ai TIS non rilevano per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 ottobre 2024, 16631).

Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una nota in materia di partecipazione ai Tirocini di inclusione sociale (TIS) di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e di nuclei e individui in condizioni economiche similari.

Al riguardo, il dicastero evidenzia che:

– le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione;
– i beneficiari dell’ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato);
– i case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente all’INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

Diverso è, invece, il caso dei Tirocini di formazione e orientamento, attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato, che ricadono nelle previsioni dell’articolo 3, comma 7 del D.L. 48/2023, che dispone che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con il beneficio previsto è riconosciuta entro il limite massimo di 3000 euro lordi annui per il nucleo familiare.

Il beneficiario deve comunicare a INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro utilizzando il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio. 

Sospensione dell’ADI

In riferimento al rischio di sospensione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che questo deriva dalla non corretta indicazione da parte delle aziende ospitanti i tirocinanti nelle Comunicazioni obbligatorie (CO) della natura del tirocinio. Infatti, la sospensione viene applicata quando dalle comunicazioni obbligatorie risulta attivato un tirocinio non classificato come TIS, ma non risulta essere stato presentato l’ADI-com esteso da parte del beneficiario (per comunicare l’importo della indennità).

Al riguardo il Ministero invita a sensibilizzare le aziende ospitanti alla corretta comunicazione della natura del tirocinio utilizzando nelle CO la categoria “09 – PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che, come indicato nel relativo manuale, identifica i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.

Infine, il dicastero rammenta che i tirocini sociali rientrano tra gli interventi attivabili anche in favore di nuclei familiari e di individui che non siano beneficiari dell’Assegno di inclusione e in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9360 euro, per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con D.M. n.160/2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato.

CCNL Metalmeccanica Art. (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’inquadramento del settore Autoriparazioni e all’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Il giorno 9 settembre 2024 Conflavoro Pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL del settore Metalmeccanico Artigianato, applicabile ai rapporti di lavoro tra le aziende e lavoratori operanti nel settore suindicato. 

Dopo il rinnovo del contratto siglato nel mese di gennaio le Parti Sociali sopra indicate, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, sono intervenute sull’inquadramento del settore Autoriparazioni e sull’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.
Le variazioni stabilite, con effetto dal 1° settembre 2024, riguardano la disciplina dell’apprendistato e l’inquadramento professionale. In particolare, in materia di apprendistato, il comma 2 dell’art. 56 viene così modificato ed integrato: “Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°”.
Per quanto riguarda la classificazione del personale per il Settore Autoriparazione, l’art. 141 viene così modificato: “In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1° e 3°” A seguire: La locuzione “ terzo livello” viene sostituita con “quarto livello” La locuzione “quarto livello” viene sostituita con “quinto livello” La locuzione “quinto livello” viene sostituita con “sesto livello La locuzione “sesto livello” viene sostituita con “settimo livello”.

Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Sono state individuate dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575).

Per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

 

L’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto nel D.P.R. n. 600/1973, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.

Il quinto comma del suddetto articolo 60-ter prevede, in particolare, che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possano eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

Contestualmente l’articolo 1 del D.Lgs. n. 13/2024 ha anche modificato l’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 602/1973, introducendo l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, al fine di estendere anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha disposto che il domicilio digitale speciale venga eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

L’Agenzia invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento, poi, di tale codice all’interno dell’area riservata dell’utente porterà alla positiva conclusione della verifica.

Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato. La revoca, invece, dovrà essere comunicata mediante apposita funzionalità.

 

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

 

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’articolo 6-quater del CAD.

Ciascuno dei suddetti soggetti può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’articolo 6-bis del CAD.

 

Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio.

 

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni qui indirizzate.

CCNL Federcasa: report del tavolo di trattativa

Il Presidente di Federcasa ha proposto un incremento economico del 6,5%

Si è svolto nella giornata del 2 ottobre 2024 il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. L’Associazione datoriale aveva trasmesso negli scorsi mesi una versione modificata della parte normativa discordante sia da quanto convenuto nei tavoli precedenti sia da quanto proposto unitariamente a maggio, rispetto alla quale le OO.SS avevano proposto modifiche in merito ai punti di arretramento. La controparte datoriale si era poi impegnata a verificare le parti discusse e a rimandare un nuovo testo. 
In merito alla parte economica del rinnovo, il Presidente di Federcasa ha presentato una prima proposta condivisa dall’assemblea dei presidenti così articolata:
6,5% di incremento tabellare dal 1° gennaio 2024;
600,00 euro di una tantum per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le OO.SS. avevano chiesto unitariamente una diversa proposta che aumentasse il costo complessivo del contratto e che rappresentasse un incremento stipendiale strutturale. La controparte, dopo lunga discussione, ha dimostrato disponibilità a ragionare di una proposta economica maggiore su cui chiedere alle aziende un mandato con l’impegno di un aggiornamento a breve termine.
Il Presidente ha, quindi, rimesso all’assemblea delle aziende la definizione di una proposta complessiva della parte economica e normativa su cui le OO.SS. faranno le proprie valutazioni.