Regime speciale lavoratori impatriati e indennità di partecipazione a tirocinio promosso dall’Università

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di regime speciale per lavoratori impatriati fornendo chiarimenti sul caso di un soggetto residente all’estero iscritto a un master presso un’Università italiana che prevede nell’ambito dell’attività formativa un tirocinio per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2024, n. 152).

Per fruire del Regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015) è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;

  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

 

Il suddetto articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione è stato abrogato dall’articolo 5 del D.Lgs. 27 n. 209/2023 che sostituisce il regime previgente le cui disposizioni, tuttavia, continuano a trovare applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in un comune del territorio italiano entro il 31 dicembre 2023.

 

Con la circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia ha già precisato che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato, nonché i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale.

Per ciascuna categoria di reddito, sono agevolabili ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano.

 

Sono da ritenersi, pertanto, escluse dall’agevolazione, in via generale, le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una ”attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Tali somme, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

Nel caso di specie, dunque, posto che l’istante non è rientrato in Italia per iniziare un’attività lavorativa ma per frequentare un master nel cui ambito sono previsti tirocini quali complemento della formazione accademica che non costituiscono rapporti di lavoro, non è possibile applicare il regime speciale per lavoratori impatriati.

Il Decreto Agricoltura è legge: le novità sul lavoro 

Rinnovate le disposizioni per fronteggiare le ondate di calore con il finanziamento degli ammortizzatori sociali e istituita la banca dati inter-operativa tra INPS e AGEA contro il caporalato (Legge 12 luglio 2024, n. 101).

Il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024 ) è stato convertito in Legge n. 101/2024, con entrata in vigore il 14 luglio 2024. Le novità della conversione sono soprattutto rappresentate dal nuovo articolo 2-bis sull’attivazione degli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche, dall’articolo 2-quater in materia di istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e dall’articolo 2-quinquies che crea presso l’INPS la Banca dati degli appalti in  agricoltura.

Emergenze climatiche e ammortizzatori sociali

Il comma 1 dell’articolo 2-bis, stabilisce che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, il trattamento, previsto nei casi di intemperie stagionali (articolo 8 della Legge n. 457/1972), è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della Legge n. 457/1972. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024. In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento in questione è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2-bis prevede che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese dei settori edile, lapideo e di escavazione. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, peraltro, il contributo addizionale. In questo caso, i benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024. 

Lotta al caporalato e banche dati

Per quanto riguarda versante della gestione dei dati, al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura che costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Infine, l’articolo 2-quienquies prevede, per rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, che sia istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica, sia aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla Banca dati in questione, si iscrivono le imprese, in forma singola o associata di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e) della Legge n. 92/1979, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.

 

CCNL Poste: incontro sul rinnovo

Oggetto dell’incontro sono state le proposte economiche da parte dei vertici aziendali 

Il 3 luglio si sono incontrate le OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisl, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni ed i vertici aziendali di Poste Italiane S.p.A. per discutere di una ipotesi pre-conclusiva del CCNL dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
La Società ha presentato un aumento totale di 230,00 euro di cui 190,00 euro sui minimi tabellari, così suddivisi:
– 50,00 euro a settembre 2025,2026, 2027 e 40,00 a dicembre 2027;
1.000 euro a titolo di Una Tantum a settembre 2024;
– quota Fondo Poste a carico dell’azienda aumento dal 2,30% al 2,50%;
– incremento di 5,00 euro della polizza sanitaria.
Le OO.SS. si sono riservate di decidere in merito nei prossimi giorni.

CCNL Marittimi: con il rinnovo previsto un aumento retributivo medio di 202,00 euro

Nell’accordo previste anche importanti novità dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza

È stato sottoscritto, nella giornata di ieri, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale unico dell’industria armatoriale tra Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti e le associazioni datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori.
L’accordo, da sottoporre alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore prima della validazione, decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico l’intesa prevede un aumento economico di 202,00 euro su parametro medio (nostromo), da corrispondere in tre tranches:
– 80,80 euro dal 1° luglio 2024;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2025;
– 60,20 euro dal 1° luglio 2026.
Per il periodo di vacanza contrattuale di 6 mesi verrà inoltre riconosciuto un importo una tantum di 380,00 euro, da corrispondere in due tranches:
– 200,00 euro a luglio 2024;
– 180,00 euro a gennaio 2025.
Per i circa 70 mila marittimi a cui si applica il contratto sono previste importanti novità anche dal punto di vista normativo ed in materia di salute e sicurezza. Dal punto di vista della previdenza, è stata definita la costituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa per tutti i marittimi, in grado di assisterli in ogni parte del mondo. 

Nuove Tabelle codici-atto per trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le nuove Tabelle contenenti i codici-atto per l’esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nei pubblici registri immobiliari (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2024, n. 292682).

Nel contesto della meccanizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare, con circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio, n. 128/T/1995 sono state fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con Decreto interministeriale 10 marzo 1995 e sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare, nella forma della trascrizione, dell’iscrizione e dell’annotazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.

 

A seguito dell’evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all’ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, l’Agenzia delle entrate ha dovuto individuare ulteriori codici atto in relazione a nuove fattispecie soggette a pubblicità, tra le quali:

  • quelle introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;

  • quelle introdotte dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile,.

Tali tabelle codificano fattispecie sopravvenute in forza dell’emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.

 

Pertanto, l’Agenzia ha pubblicato nuove Tabelle denominate rispettivamente:

– “Tabella degli atti soggetti a trascrizione”;

– “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni”;

– “Tabella dei tipi di annotazione”.

 

Le codifiche di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.