CdM: le misure previste dal nuovo D.L. sulle agevolazioni fiscali

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 26 marzo 2024, n. 75).

Le nuove disposizioni approvate dal Governo sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

In particolare, il nuovo decreto-legge prevede:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;

  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, l’esclusione dell’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;

  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. Previsto, inoltre, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;

  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

CCNL Ortofrutticoli e agrumari: proseguono in plenaria le trattative

Negoziato aperto tra le Parti sociali, 60 mila gli addetti interessati dal confronto

Sono iniziate le trattative di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023 ed applicato a 60mila addetti del settore ortofrutticolo ed agrumario. Invero, a seguito della presentazione della piattaforma unitaria l’11 gennaio scorso e degli ultimi incontri in sede tecnica del 15 febbraio e del 4 marzo, i sindacati di categoria Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno presentato all’associazione imprenditoriale di settore Fruitimprese la piattaforma rivendicativa unitaria.
Le principali richieste sono: orario di lavoro; maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e supplementare festivo; lavori disagiati; indennità di disponibilità sulla flessibilità, permessi retribuiti per assistenza figli fino ai 14 anni ed anziani oltre i 65 anni, inclusi gli affini, aggiuntivi alle 66 ore già previste dal contratto; calcolo maggiorazione straordinario anche sull’indennità sostitutiva del 34,45%; calcolo del TFR sull’intera paga, comprensiva dell’indennità sostitutiva del 34,45%; pagamento del rateo della 14° alle lavoratrici in maternità; scatti di anzianità per i lavoratori stagionali; appalti, con la richiesta di parte sindacale di prevedere l’obbligatorietà dell’applicazione del Ccnl anche per le aziende appaltatrici.
Condividendo, le Parti sociali, la necessità di accelerare la trattativa per rinnovare in tempi brevi il CCNL, il confronto in sede tecnica è previsto il 24 aprile ed il 14 maggio.

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L’Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L’INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L’INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L’INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.

 

Ebav Veneto: contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese

Entro il 30 aprile 2024 è possibile inviare la richiesta per l’ottenimento del contributo

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha previsto un contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese al fine di acquisire nuove professionalità tramite stages aziendali. Gli stages, avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto, devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, come informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
La misura del contributo è pari al 50% dei costi lordi sostenuti da azienda, per un massimo erogabile mediamente per mese di 400,00 euro. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. La durata massima del contributo è di 6 mesi.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. L’Ente precisa inoltre che la mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 

Chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di “servizi aeroportuali” configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l’articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all’interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell’Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L’Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all’istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.