CCNL Abrasivi – Industria (ex Assopiastrelle): erogato l’EGR nel mese di giugno

Corrisposta la somma di euro 100,00 lordi a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva al personale di Comparto

Il CCNL siglato in data 28 luglio 2014, tra Confindustria Ceramica e Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, applicato agli addetti dell’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès, avente decorrenza dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016, prevede al Capitolo 2°, art. 6 Contrattazione di secondo livello che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 a coloro assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai realizzato una contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che, nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è riconosciuta con le competenze della mensilità di giugno dell’anno successivo, un importo pari ad euro 100,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale.
L’emolumento in questione è omnicomprensivo e non computabile ai fini del Tfr.
Da ultimo si specifica altresì, che in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.

CCNL Dirigenti – Aziende Autotrasporto: prevista a giugno la prima tranche dell’Una Tantum

Ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 verranno corrisposti 700,00 euro a titolo di arretrati retributivi

Il Verbale di Accordo del 18 maggio 2023 sottoscritto tra Confetra e Manageritalia ed applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato ha previsto come integrale copertura del periodo dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data del 18 maggio 2023 l’erogazione di un importo “una tantum” di 1.500,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze:
700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Per i dirigenti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in forza alla data del 18 maggio 2023, l’importo viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Tale cifra non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo viene erogato con le competenze di fine rapporto.

Nuovo servizio telematico INAIL per la gestione transitoria degli infortuni ex INPGI

Per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato dall’INAIL un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e di invio delle denunce di infortunio, garantendo una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione e di definizione delle richieste di indennizzo (INAIL, circolare 6 giugno 2023, n. 24).

Il nuovo servizio è dedicato alla gestione delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali è anche prevista, a guarigione avvenuta, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

 

In base al regolamento INPGI del 24 giugno 1980, gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando la modulistica allegata alla circolare del 5 dicembre 2022, n. 44. Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

Al fine di migliorare la gestione di tale attività, è stato rilasciato il nuovo servizio applicativo per agevolare l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto. L’invio della denuncia attraverso tale servizio sostituisce la trasmissione con posta elettronica certificata, indicata nella citata circolare del 5 dicembre 2022, n. 44.

 

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’INAIL dal 6 giugno 2023 al percorso “Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex INPGI” oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione “Accedi ai servizi on line” selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.
Gli unici soggetti abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e, in caso di infortunio mortale, i familiari superstiti, accedendo al servizio tramite Spid, Cie o Cns.

 

L’INAIL ha precisato che, in caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia. Inoltre, la denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall’infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dall’infortunato o dal familiare.
Il rilascio della ricevuta dal servizio telematico costituisce notizia dell’acquisizione della documentazione e dell’avvio del procedimento relativo alla gestione dell’evento da parte dell’Istituto.

 

Le denunce inviate precedentemente al rilascio del nuovo servizio mediante posta elettronica certificata saranno inserite nell’applicativo dalla Direzione stessa, in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale.

Associazione professionale: compensi di sindaco o amministratore soggetti a IRAP

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito di un’associazione professionale, ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettamento a IRAP dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai soci (Agenzia delle entrate, risposta 5 giugno 2023, n. 338).

Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

 

Successivamente, l’articolo 1, comma 8, della Legge di bilancio 2022 ha previsto che tale imposta regionale non sia dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997.

A riguardo l’Agenzia delle entrate cita la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, nella quale viene anche chiarito che il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni contenuto nella norma implica che resti assoggettato a IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.

In relazione ai compensi connessi agli incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista che partecipa a un’associazione professionale, l’Agenzia richiama la sentenza del 29 settembre 2016, n. 19327 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che tali compensi non vadano inclusi nella base imponibile IRAP dell’associazione, qualora l’esercizio delle predette attività avvenga in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere a un’autonoma organizzazione. Oltre a ciò, affinché operi l’esclusione dalla base imponibile IRAP, deve risultare possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti, con onere della prova a carico del contribuente che è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione a una associazione professionale.

 

Nel caso di specie, l’oggetto dell’associazione professionale è l’esercizio in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono divenire proprie delle professioni giuridiche ed economiche, fra le quali quelle di dottore commercialista ed esperto contabile e consulente del lavoro, con il comune scopo di favorire ed accrescere lo svolgimento delle attività professionali dei soci.

In relazione alle modalità della gestione contabile degli incarichi di sindaco e amministratore, la fatturazione dei compensi connessi a tali incarichi risulta essere effettuata direttamente ed esclusivamente dall’associazione, sulla base del regolamento che prevede che tutti i soci svolgano la propria attività in piena autonomia professionale e in piena autonomia nei rapporti con la clientela, prevedendo espressamente che per l’incarico di sindaco o amministratore spetti un premio in percentuale sul compenso fatturato e percepito dalla medesima associazione professionale.

 

L’Agenzia, dunque, osserva che in questo quadro gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non appaiono svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell’attività svolta dagli stessi associati nel contesto associativo, che la designazione del professionista sembra avvenire anche in ragione dell’organizzazione dell’associazione professionale di cui il professionista fa parte e che quest’ultimo, nell’espletamento dell’incarico, si avvalga in concreto dell’organizzazione messagli a disposizione dallo studio associato.

 

Il riconoscimento al professionista, che assume l’incarico di sindaco e amministratore, del premio conferma che i compensi percepiti per tali incarichi sono da intendersi come proventi della propria organizzazione e non come remunerazioni riferibili esclusivamente al singolo professionista, confluendo con gli altri compensi percepiti dall’associazione professionale per le attività svolte.

 

Ciò premesso, dunque, l’Agenzia ha affermato che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, debbano concorrere alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione istante.

Ebap: rimodulate le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie

Per i dipendenti che abbiano già percepito la prestazione verrà bonificato un importo di 100,00 euro

Visto il perdurare dell’inflazione che continua ad indebolire la capacità di spesa delle famiglie, aggravata dal caro energia, l’EBAP, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemonte, insieme alle Parti Sociali regionali che lo costituiscono, ha ritenuto opportuno rimodulare le fasce di ISEE e gli importi della prestazione energia a favore delle famiglie. La scadenza per la richiesta di prestazione energia dipendenti, si ricorda, era stata già prorogata al 31 dicembre 2023.
I nuovo parametri sono:
–  250,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE pari od inferiore a 15.000,00 euro;
150,00 euro netti a favore di dipendenti con ISEE di valore compreso tra i 15.001,00 euro ed i 20.000,00 euro.
Ai dipendenti rientranti nella prima fascia di ISEE, che avessero già percepito tale prestazione, verrà automaticamente bonificato un importo integrativo di 100,00 euro.