Taglio cuneo fiscale dipendenti pubblici: aumenti in busta paga da agosto

Definite le modalità di pagamento ai dipendenti pubblici degli aumenti in busta paga derivanti dall’innalzamento del taglio del cuneo fiscale previsto dal D.L. Lavoro per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 20 luglio 2023, n. 120).

Il D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) convertito in Legge il 3 luglio 2023 ha previsto, per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, l’innalzamento del taglio del cuneo fiscale:

  • fino al 6% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendente inferiori a 2.692 euro;

  • fino al 7% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendenti inferiori a 1.923 euro.

Riguardo alle modalità di pagamento ai dipendenti pubblici, il MEF ha comunicato che la decontribuzione verrà corrisposta tramite NoiPa sul cedolino del mese successivo rispetto a quello in cui viene riconosciuto il beneficio.

Pertanto, il pagamento riferito alla mensilità di luglio verrà erogato con il cedolino di agosto 2023.

 

Tale meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi, fino alla mensilità di dicembre 2023 che sarà erogata a gennaio 2024.

 

A beneficiare del taglio del cuneo fiscale del 6% saranno circa 860.000  dipendenti pubblici, mentre la platea interessata alla misura del 7% sarà di circa 335.000 dipendenti.

 

 

CIPL Edilizia Industria – Palermo: definito EVR

Definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per il personale del Comparto Edilizia-Industria di Palermo

Nel corso della riunione tenutasi l’8 giugno scorso, le Parti Sociali, Ance Palermo, Feneal-Uil Tirrenica-Messina-Palermo, Filca-Cisl Palermo-Trapani, Fillea-Cgil Palermo e Cassa Edile, hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al Contratto Integrativo Provinciale 2019-2022, previa verifica degli indicatori territoriali che riguardano l’andamento congiunturale del Settore e dei risultati raggiunti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Suddetto parametri sono:
– incidenza percentuale dell’EVR: 4% dei minimi attualmente in vigore;
– quarto indicatore che indica il rapporto tra le ore di C.I.G. e le ore denunciate in Cassa Edile;
– incidenza ponderale 25%.
Ritenuti i parametri positivi (numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; monte salari e ore denunciate in Cassa Edile; rapporto tra le ore di C.I.G. e quelle denunciate in Cassa Edile), le Parti hanno deliberato che, a decorrere dal 1° marzo 2023, l’incidenza dell’EVR viene determinata nella misura del 4% dei minimi in vigore, come indicato nelle tabelle riportate di seguito.

EVR OPERAI 
  Operaio Specializzato Operaio Qualificato Operaio Comune  Disc. senza alloggio  Disc. con alloggio 
Operai  4° livello  3° livello  2° livello 1° livello    
Paga base oraria (01.03.2022) 7,67 7,12 6,41 5,48 4,93 4,38
Aumento orario  0,31 0,28 0,26 0,22 0,20 0,18
EVR IMPIEGATI 
Impiegati  7° livello 6° livello 5° livello 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello
Stipendio (01.03.2022) 1.894,71 1.705,23 1.421,02 1.326,31 1.231,56 1.108,41 947,36
EVR 75,79 68,21 56,84 53,05 49,26 44,34 37,89

Indicazioni INPS sull’integrazione salariale con causale “eventi meteo”

Nei casi in cui la temperatura esterna sia più alta di 35° centigradi o venga comunque percepita in misura superiore a quella reale, il datore di lavoro può ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” (INPS, messaggio 20 luglio 2023, n. 2729).

L’INPS rende note alcune indicazioni allorquando, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative, i datori di lavoro decidano di sospendere o ridurre le stesse chiedendo di accedere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”.

 

Si ricorda che tale causale è invocabile se le temperature risultino superiori a 35° centigradi, fermo restando che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

 

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

 

L’istituto pone poi l’attenzione sul fatto che, oltre all’umidità, anche la particolare tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori incidono concretamente sulla percezione della temperatura, come nei casi in cui le attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o comportano l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

 

La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). 

 

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

 

Conseguentemente, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale anche laddove il responsabile della sicurezza ravvisi rischi o pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.

 

Infine, nel messaggio in commento, l’istituto ribadisce che possono ricorrere all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, sempre in considerazione sia della tipologia di attività lavorativa espletata, sia delle concrete modalità di svolgimento della stessa. 

 

CCNL Credito: confronto sulla piattaforma

Aumento delle retribuzioni, flessibilità, welfare e diritti tra gli argomenti dei sindacati 

Il 19 luglio Fabi, Fist-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin si sono incontrate per discutere sulla piattaforma unitaria presentata per il rinnovo del CCNL Credito applicabile ai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato i seguenti punti di rilievo:
– l’aumento delle retribuzioni in virtù delle dinamiche inflattive, della redditività e produttività; 
– necessità di una contrattazione collettiva d’anticipo necessaria per gestire i cambiamenti; 
– aumento dell’occupazione per evitare la riduzione dell’organico, la chiusura delle filiali; 
– maggiore interesse sul benessere lavorativo; profili professionali e sviluppo di carriera e maggiore flessibilità lavorativa;
– welfare e diritti.
E’ stata, inoltre, ribadita la necessità di velocizzare l’accordo per il rinnovo del CCNL.

Ebav – Veneto: contributo per rinnovo patente CQC

Fino al 31 luglio previsto un contributo del 50% dei costi sostenuti per il rinnovo della “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per il rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori pari al 50% dei costi sostenuti e fino a 130,00 euro l’anno.
Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
L’anno di competenza di riferimento (2022) è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”).
Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci) D-DE (trasporto persone).
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni entro il 31 luglio 2023.
E’ necessaria la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo;
– visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori).
I contributi verranno erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato.