CCNL Funzioni Centrali: firmato il rinnovo del contratto

Stabiliti interventi in materia di aumenti e normativa. Introdotta la figura del “mentor”

L’Aran e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di intesa relativa al CCNL Funzioni Centrali relativa al triennio 2019-2021. L’accordo interessa circa 6.200 lavoratori tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici), oltre ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute, dell’Aifa e i professionisti medici degli enti previdenziali.
Tra le principali novità sono previsti aumenti medi del 3,78% parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. Inoltre, le Amministrazioni possono riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22% del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato. Viene precisato che la “contrattazione integrativa” sull’utilizzo dei fondi deve essere avviata entro il mese di aprile di ciascun anno di riferimento degli stessi e non più negli anni successivi come accedeva in precedenza. Sono stati rivisitati anche alcuni istituti normo-economici, come ad esempio la tutela nei confronti del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Per quel che riguarda le regole sul rapporto di lavoro, le Parti hanno stabilito il lavoro agile anche per il personale dirigente e per i professionisti. Inoltre, è stata inserita la figura del “mentor”. Nella fattispecie, si tratta di un dirigente o professionista esperto chiamato, su base volontaria, ad affiancare i neo-assunti nel corso dei primi mesi di servizio. Inserite anche disposizioni volte a tutelare l’identità di genere.

Depositi fiscali: autorizzazione provvisoria in assenza dei requisiti

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n. 124, è stato pubblicato il D.M. 17 marzo 2023 previsto dall’articolo 23, comma 12 del testo unico delle accise relativo all’autorizzazione per 12 mesi all’esercizio di deposito fiscale in assenza dei requisiti.

L’intervento di modifica dell’articolo 23, comma 12, del testo unico accise, ad opera dell’articolo 5-quater, comma 1, del D.L. n. 21/2022, risponde alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilità, agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal suddetto articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla soglia del 30% del totale delle estrazioni di un biennio.

 

L’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio in relazione all’ubicazione del deposito fiscale verifica annualmente la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale e qualora ne venga riscontrata l’insussistenza, il medesimo ufficio comunica all’esercente l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.

L’esercente può presentare entro 20 giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza di tali condizioni. 

Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di 10 giorni, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione.

 

L’importo della garanzia è determinato dall’ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione. La stessa può essere prestata dall’esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale e ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione. Qualora sia necessario, l’esercente può adeguarla in modo che la stessa risulti sempre conforme durante l’intero periodo dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell’attività.

L’ufficio competente, in ciascuno dei 12 mesi di prosecuzione transitoria dell’attività verifica la conformità della garanzia prestata e in caso contrario adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

 

Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo ufficio verifichi il mancato ripristino delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale; nel caso in cui al termine del suddetto periodo di sospensione il medesimo Ufficio verifica, invece, il ripristino delle suddette condizioni, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell’esercente.

 

Infine, sempre l’ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 23, comma 4, lett. a) e b), del testo unico e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, revoca l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale. Nel caso in cui, invece, il medesimo ufficio, al termine del suddetto periodo di prosecuzione verifica il ripristino delle predette condizioni, provvede a darne comunicazione all’esercente.

CIPL Edilizia Industria – Treviso: definito l’EVR 2023

Determinato nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 

In data 12 aprile 2023 è stato sottoscritto da Ance Padova, Ance Treviso e la  Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Padova e Rovigo, F.i.l.c.a.-Cisl di Padova e Rovigo, F.i.l.l.e.a.-C.g.i.l. di Padova, Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Treviso e Belluno, F.i.l.c.a-Cisl di Belluno e Treviso, , F.i.l.l.e.a -C.g.i.l di Treviso il verbale di accordo per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell’anno 2022 erogabile nel 2023 per le province di Padova e di Treviso ed applicabile ai dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le parti hanno, infatti, determinato l’.E.V.R. nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali. Pertanto, le aziende non dovranno corrispondere  l’E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

Livello Importo Orario
7Q 0,41 euro
7 0,41 euro
6 0,37 euro
5 0,31 euro
4 0,29 euro
3 0,27 euro 
2 0,24 euro 
1 0,21 euro 

 

Premi INAIL 2023: i minimi di retribuzione imponibile

L’Istituto ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno in corso (INAIL, circolare 29 maggio 2023, n. 21).

L’INAIL, acquisito il parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a fornire le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2023. Le indicazioni riguardano sia i premi ordinari (prima sezione), sia i premi speciali unitari (seconda sezione). 

Insieme alla circolare in commento, l’Istituto ha pubblicato sul suo sito anche 8 allegati contenenti specifiche tabelle relative alle diverse categorie con i limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Premi ordinari

Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurative dal tasso del premio: si tratta pertanto della traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

In particolare, nella circolare in commento vengono declinati i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario, costituiti dal tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e dall’ammontare delle retribuzioni.

L’Istituto, inoltre, rammenta che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Più nel dettaglio, ai fini del calcolo del premio, la retribuzione effettiva non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge che, per quanto riguarda il 2023, è per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 53,95 euro (giornaliera) e di 1.402,70 euro (mensile).

Esclusi, invece, dall’’adeguamento al minimale giornaliero sono gli operai agricoli per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera nel 2023 è di 48 euro (29,98 retribuzione convenzionale).

Premi speciali unitari

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. 

In particolare, per quel che riguarda i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari.

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CCNL Cuoio e Pelli – Industria: c’è l’intesa sul rinnovo del contratto

Previsti interventi su incrementi retributivi, welfare, fecondazione assistita e part-time

Le delegazioni di Assopellettieri, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, ha vigenza fino al 31 marzo 2026 e riguarda circa 56 mila addetti in quasi 5.000 imprese, ed entro il 31 luglio è prevista la votazione da parte dei lavoratori nelle assemblee. L’intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200,00 euro; mentre, sui minimi (Tem) l’incremento è di 180,00 euro al 3° livello. L’erogazione dell’emolumento avviene in 3 tranche:
– 60,00 euro da dicembre 2023;
– 60,00 euro da dicembre 2024;
– 60,00 euro da dicembre 2025.

Il montante retributivo complessivo è pari a 3.240 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale vengono stanziati 3,00 euro in più sull’assistenza sanitaria Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, e sul fondo previdenziale Previmoda un incremento dello 0,30% a carico delle imprese a partire da luglio 2025. Inoltre, sono previsti 2,00 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza. Per le aziende che non applicano la contrattazione di 2° livello, l’Elemento di Garanzia Retributiva viene aumentato a 310,00 euro annui dal 2024.
Sulla parte normativa le principali novità riguardano la Banca Ore, con l’accantonamento che viene elevato a 50 ore; mentre, per il diritto allo studio le ore passano dalle attuali 100 a 120 annue. Sui diritti d’informazione, la soglia dimensionale è stata ridotta, passa, infatti, da 60 a 50 dipendenti, con un conseguente allargamento a più imprese. Per le vittime di violenza di genere viene previsto 1 mese di congedo retribuito a carico dell’azienda aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge. All’interno del quadro normativo contrattuale viene inserito un periodo di aspettativa non retribuita per sostenere le donne nei percorsi di fecondazione assistita. Recepita anche la legge Cirinnà e la nuova normativa sui congedi di paternità per 10 giorni. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, è stato aggiornato il periodo di preavviso per gli operai e gli intermedi e la percentuale di part-time viene elevata dal 10 al 12% con una nuova definizione delle casistiche per il suo ottenimento. Viene precisata la disciplina del comporto prolungato con l’estensione della conservazione del posto in caso di gravi patologie. In materia di inquadramento, entro dicembre 2023 viene eliminato il 1° livello e si procede alla nomina di due coordinatori nella commissione per l’inquadramento, uno sindacale e l’altro datoriale, che entro il termine della vigenza contrattuale determina il testo unico finale per la revisione dello stesso.