CCNL Dirigenti-Aziende Autotrasporto: rinnovata la parte economica del contratto

Aumenti dei minimi, una tantum e welfare aziendale tra gli argomenti del rinnovo 

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto tra Confetra e Manageritalia il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, considerato congiuntamente all’accordo del 12 luglio 2021 relativo alla parte normativa e decorrente dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Ad integrale copertura del periodo 1°gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 viene corrisposto un importo una tantum di 1.500,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi, così suddiviso: 
– 700,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2023,
– 800,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2023.
E’, inoltre, previsto un aumento retributivo pari a:
150,00 euro a partire dal 1°dicembre 2023,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2024,
– 150,00 euro a partire dal 1°luglio 2025.
Con decorrenza dal 1°gennaio 2024 e dal 1°gennaio 2025 è, inoltre, prevista l’introduzione di un contributo welfare di importo pari a 1.300,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare.

Amministratore consociata estera: trattamento fiscale del compenso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del compenso di amministratore, da riversare ad una società consociata UE, con riguardo alla deducibilità del costo e all’eventuale ritenuta da operare all’atto del pagamento (Agenzia delle entrate, risposta 22 maggio 2023, n. 330).

La fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle entrate riguarda la definizione del corretto trattamento fiscale da adottare da parte di una società italiana che eroga un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento dell’emolumento.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera e), del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR, trattasi, nello specifico, di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

La circolare del MEF n. 326/1997 ha chiarito che l’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività venga fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Dunque, restano esclusi dal novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, senza però comportare la loro qualifica come redditi di lavoro dipendente. 

La predetta circolare MEF spiega, inoltre, che tali compensi reversibili non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale, per clausola contrattuale, devono essere riversati.

L’Agenzia delle entrate fa anche riferimento alla nota n. 8/166 del 17 maggio 1977, nella quale si riconosce che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo soggetto all’IRPEF i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione. Pertanto, l’Agenzia ritiene, in merito al caso di specie, che i compensi corrisposti al dipendente in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione, non assumano rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Infine, viene esclusa anche l’applicabilità dell’art. 16 della Convenzione tra Italia e Paese UE, che prevede una potestà impositiva concorrente per le retribuzioni che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nell’altro Stato contraente. Difatti il pagamento, nel caso in oggetto, è effettuato direttamente alla consociata e non al dipendente.

CCNL Metalmeccanica – Cooperative: in arrivo incrementi retributivi ed elemento perequativo 

 

A giugno erogati in busta paga gli incrementi retributivi ed elemento perequativo 

Le sigle sindacali Agci – Produzione e Lavoro, Ancpl/Legacoop, Federlavoro e Servizi – Confcooperative, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stipulato, il 15 giugno 2022, il CCNL relativo ai dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche. Il contratto resta in vigore fino al 30 giugno 2024. Il contratto si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro e alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche. Dal 1° giugno 2023 vengono corrisposti incrementi relativi ai minimi retributivi e la trance annuale dell’elemento perequativo

Livello  Minimi 
A1 2.613,58
B3 2.371,40
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Per quanto concerne l’elemento perequativo, con la retribuzione di giugno, i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di II livello riguardante il Premio di risultato o altri Istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL ricevono un contributo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. 

CIPL Edilizia Industria – Enna: firmato il nuovo contratto tra Ance e i Sindacati

Confermato l’istituto dell’EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E’ stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un’indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l’indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d’avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell’indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell’indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell’intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l’impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

CIPL Edilizia Industria – Forlì: definito l’EVR per il 2023

L’EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022

Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l’EVR di competenza dell’anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall’analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– Ore denunciate in Cassa Edile;
– Volume d’affari IVA.
Pertanto:
– con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
– con due parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l’EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61
Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61