CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: stabilite nuove disposizioni per Edilcassa

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.

Superbonus: sanzione applicabile in caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia

Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all’Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ”non spettante”), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ”inesistente”).

 

L’Agenzia precisa che all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

– l’istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

– le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

– a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l’istante ha compensato la totalità dell’importo ricevuto;

– l’istante, a seguito dell’annullamento della comunicazione e preso atto dell’errore commesso, ha annullato totalmente l’operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l’Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente prima dell’invio della comunicazione corretta.

CIPL Edilizia Industria – Belluno: siglato il rinnovo

Previsti EVR, premio fedeltà e bonus alta quota

Il 23 maggio scorso è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini che prestano servizio nella provincia di Belluno. Intorno al tavolo concertativo si sono riunite le sigle sindacali di Feneal-Uil Veneto-Treviso, la Filca-Cisl di Belluno-Treviso e la Fillea-Cgil di Belluno insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed hanno firmato l’integrativo 2023 del CCNL 3 marzo 2022. Il nuovo contratto interessa alcune migliaia di lavoratori che operano nel Bellunese ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Le principali novità riguardano la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, con il riconoscimento dell’emolumento anche per l’anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’innalzamento a 12,00 euro dell’indennità di pernottamento in caso di trasferta, un ulteriore premio di fedeltà correlato alla permanenza duratura di un lavoratore presso la stessa azienda, in previsione per il 2025. In soldoni, si premia con 3,00 euro ogni giornata, oltre la 141esima, svolta nella stessa ditta nell’arco dell’intero anno solare. Il bonus si aggiunge all’indennità di alta montagna, già riconosciuta su unità orarie per chi lavora ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri.

Cassa Edile Cagliari: erogati nuovi sussidi e rimborsi

Dal 1° giugno 2023 raddoppiano le prestazioni extracontrattuali per il personale di aziende del settore edile

La Cassa Edile della provincia di Cagliari e Sardegna Meridionale comunica che dal 1° giugno 2023 raddoppiano gli importi delle prestazioni extracontrattuali riservate al personale di aziende regolarmente aderenti alla Cassa Edile. Trattasi di un miglioramento senza precedenti e che dà ulteriori incrementi di importi apportati già nel luglio 2022.
Tra le prestazioni si enunciano:
– il sussidio di natalità pari ad 600,00 euro per ogni figlio che sia nato, adottato o in affidamento;
– il rimborso per spese scolastiche effettuate fino ad un massimo di euro 150,00 per ogni figlio a carico;
– il rimborso spese per campi estivi passa da 200,00 euro annui ad un massimo pari a 400,00 euro;
– rimborsi per conseguimento di patenti conduzione mezzi di tipo C, C1, D1, E, fino ad un massimo di 600,00 euro annui e, in caso di rinnovo, fino a 300,00 euro.
A queste, vengono aggiunte altre due nuove prestazioni:
– voucher di un ammontare pari a 500,00 euro annui per soggiorno e cure termali presso strutture convenzionate, riservato ai lavoratori che abbiano più di 65 anni;
viaggio turistico-formativo-culturale presso il SAIE, fiera annuale dedicata al settore edile a favore dei lavoratori più giovani in servizio presso imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
Si precisa che tali importi si intendono per eventi tenuti a partire dal 1° giugno 2023, oppure tenendo conto della data riportata sull’atto di matrimonio, nascita, affidamento, adozione o sulla fattura o scontrino.
Per tutti gli eventi avuti prima della data summenzionata, valgono le quote previste dal Regolamento in vigore fino al 30 maggio 2023.
Per poter accedere alle prestazioni, previa verifica dei requisiti richiesti, si deve necessariamente compilare l’apposito modulo allegando la documentazione domandata per la prestazione di cui si intende usufruire.
Si ricorda che la domanda può essere inoltrata anche per e-mail sul sito della Cassa Edile della provincia di Cagliari.
Da ultimo si comunica che per ulteriori dettagli si può consultare il nuovo Regolamento delle prestazioni extracontrattuali 1° giugno 2023.