CCNL Pulizia-Artigianato: in arrivo l’Edar per i dipendenti del Settore

Dal 1° maggio viene versata la nuova trance dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione

Per quel che concerne il CCNL Pulizia-Artigianato, le sigle sindacali Confartigianato-Imprese di Pulizia, assistite dalla Confartigianato Imprese, Cna Servizi alla Comunità, supportata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani-Casartigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane-Claai e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltrasporti-Uil hanno convenuto, in data 2 novembre 2022, sull’Ipotesi di Accordo circa la stipula del suddetto CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che erogano Servizi di Pulizie.
Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, infatti, si applica ai lavoratori dei servizi di pulizia e attività complementari svolte nell’ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali; per coloro i quali prestano servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione; e per chi si occupa di servizi di disinfestazione e derattizzazione e servizi di pulizia e manutenzione di piscine.
Nell’Ipotesi di Accordo del 27 dicembre 2022 è stata indicata l’erogazione dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione, a copertura del vuoto temporale contrattuale, per quei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del sopra citato Accordo. L’emolumento viene corrisposto mensilmente ed è pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
L’Edar ha durata temporanea e viene riproporzionato nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro part-time; mentre, in caso di rapporto di apprendistato viene erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le OO.SS. citate in apertura concordano che l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali, non ha effetti su quelli di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, compreso il Tfr.
L’Edar rappresenta una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. Nel caso in cui ci dovesse essere una risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l’azienda è tenuta a liquidare al lavoratore la parte restante dell’Edar in un’unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto. 

 

 

 

CCNL Dirigenti-Aziende Commerciali: con maggio erogata l’Una Tantum

Corrisposta la prima tranche di euro 700,00 ai Dirigenti del Settore

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 12 aprile 2023, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Pmi-Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia-Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, prevede, ad integrale copertura del periodo che va dal 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, a tutto il personale dirigenziale in forza alla data di stipula del suddetto accordo, compresi coloro nominati nel periodo menzionato, la corresponsione di una somma a titolo di Una Tantum pari ad euro 2.000,00 lordi a titolo di arretrati retributivi, erogata in tre tranches secondo le scadenze di seguito riportate:
700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Ed inoltre, ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, in servizio alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il medesimo periodo.
In aggiunta, viene specificato anche che, l’Una Tantum non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e che, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo di tale indennità, verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Bando ISI 2022: dal 2 maggio al via le domande

La procedura informatica per la compilazione delle richieste sarà aperta fino alle ore 18 del 16 giugno 2023.

Sta per scattare l’ora della compilazione delle domande relative al Bando Isi 2022, attraverso il quale l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge n. 208/2015. Dal 2 maggio al 16 giugno 2023 alle ore 18, sarà aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando.

Peraltro, a suo tempo, l’INAIL ha già reso noto con un comunicato del 15 febbraio che per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online, introducendo due nuovi specifici profili riservati ai professionisti e alle società di intermediazione.

In particolare, i soggetti intermediari devono registrarsi al portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica. L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

I Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;               — Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;                                                      – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti

Le risorse del Bando ISI sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermo restando i seguenti limiti: 
Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 50.000 euro;

per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) e del 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro, né superiore a 60.000 euro.

Modalità di presentazione della domanda

Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Entro il 16 giugno 2023 il calendario delle scadenze ISI 2022 sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.

Rottamazione-quater: domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare le domande per la rottamazione quater (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 21 aprile 2023).

Con il comunicato del 21 aprile 2023, n. 68, il MEF ha reso noto lo slittamento di due mesi del termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-riscossione è quindi differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Ne è conseguita la proroga al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, attualmente fissato al 30 giugno 2023. Inoltre, con una prossima disposizione, verrà annunciata anche lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata, dall’originario 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 – si ricorda – ha introdotto la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tale misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, escludendone le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa ha previsto, invece, che  non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il vecchio piano dei pagamenti prevedeva la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata e le restanti rate di pari importo. Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, ne consegue l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Oltre alle nuove scadenze, il MEF ha anche preannunciato l’arrivo di una prossima disposizione riguardo al pagamento della prima o unica rata che slitterà al 31 ottobre 2023.

 

Trasparenza retributiva, in arrivo la nuova direttiva UE

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla trasparenza retributiva al fine di combattere la discriminazione retributiva e contribuire a colmare il divario retributivo di genere nell’Unione europea (Consiglio europeo, comunicato 24 aprile 2023).

Il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dall’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54/CE sulla parità di retribuzione, inoltre, la trasparenza retributiva basata sul genere è stata inclusa tra le priorità fondamentali della strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025.

 

Per dare attuazione a questi principi, il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per contrastare il divario retributivo di genere

 

Nella nuova direttiva sulla trasparenza retributiva, si sancisce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire alle persone in cerca di lavoro informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva dei posti vacanti pubblicati, riportandole nel relativo avviso di posto vacante o comunicandole prima del colloquio di lavoro. Ai datori di lavoro sarà inoltre fatto divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

 

Una volta assunti, i lavoratori e le lavoratrici avranno il diritto di chiedere ai propri datori di lavoro informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Avranno inoltre accesso ai criteri utilizzati per determinare la progressione retributiva e di carriera, che devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

 

Vengono introdotti alcuni obblighi di comunicazione a carico delle imprese: quelle con più di 250 dipendenti saranno tenute a riferire annualmente all’autorità nazionale competente in merito al divario retributivo di genere all’interno della propria organizzazione mentre, per le imprese più piccole (inizialmente quelle con più di 150 dipendenti), l’obbligo di comunicazione avrà cadenza triennale.

 

Nel caso in cui si riscontri un divario retributivo superiore al 5% non giustificabile sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, le imprese saranno tenute ad agire svolgendo una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.

 

E’ prevista la possibilità di ottenere un risarcimento, compreso il recupero integrale delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus o pagamenti in natura, per i lavoratori e le lavoratrici che hanno subito una discriminazione retributiva basata sul genere.

 

Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare di non aver violato le norme UE in materia di parità di retribuzione e trasparenza retributiva e le eventuali violazioni saranno punite con sanzioni, come le ammende, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Per la prima volta, la discriminazione intersezionale (ossia fondata su una combinazione di molteplici forme di disuguaglianza o svantaggio, come il genere e l’etnia o la sessualità) è stata inclusa nell’ambito di applicazione delle nuove norme. La direttiva contiene, inoltre, disposizioni volte a garantire che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità.

 

A decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepire la direttiva a livello di legislazione nazionale e, due anni dopo il termine di recepimento, l’obbligo di comunicare informazioni sulle retribuzioni in base al genere ogni tre anni sarà esteso anche alle imprese con più di 100 dipendenti.