Distacco dei lavoratori: i chiarimenti dell’INL sulla documentazione amministrativa

L’INL chiarisce che la copia di richiesta di modello A1 inoltrata dall’impresa distaccante alle autorità competenti dello Stato di stabilimento costituisce documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (INL, circolare 15 febbraio 2023, n. 1).

Nell’ambito delle misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE che distaccano lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, è stato introdotto (articolo 10, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 136/2016) un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

 

In considerazione del fatto che altri ordinamenti nazionali potrebbero non aver previsto una “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro”, presente invece nel nostro ordinamento al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, l’INL, con la circolare in oggetto, si è soffermata sul significato della “documentazione equivalente” che è possibile utilizzare in alternativa alla predetta comunicazione.

 

Il riferimento alternativo ad un documento equivalente è stato volutamente inteso dal Legislatore italiano in termini generici, proprio per consentire l’utilizzabilità di qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Pertanto, l’INL giunge ad affermare che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza, effettuata dall’impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 

Infatti, l’Ispettorato ritiene che, sebbene l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto. 

 

Il vantaggio di poter utilizzare tale semplice richiesta del modello A1, quale equivalente della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, è anche quello di consentire ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l’effettiva emissione del modello A1 e senza soffrire di eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 

Le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, dunque, devono conservare la copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, intesa come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro: il rispetto di tale obbligo viene considerato sufficiente in riferimento alla fondamentale esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari anziché come strumento di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati e della capacità concorrenziale delle imprese dell’Unione.

CIPL Edilizia Industria-Trento: aggiornata l’indennità di malattia

Nuova previsione indennitaria per operai ed apprendisti non in prova

Il Verbale di Accordo siglato il 6 febbraio 2023, tra Associazione Trentina dell’Edilizia – Ance Trento, Feneal, Filca e Fillea, premessa:
– la previsione contenuta nel CIPL Edilizia del 27 febbraio 2018 art.10,  dell’erogazione, nell’ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, dell’indennità giornaliera pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia, per eventi di durata fino a 12 giorni;
– la previsione contenuta nel CCNL Edilizia del 18 luglio 2018, in cui è contemplata la corresponsione per gli operai delle prestazioni nella misura dello 0,45% del contributo al Fondo Sanitario e del 25,5% alla Cassa Edile;
aveva considerato l’elargizione dell’indennità giornaliera solo per i primi 3 giorni di malattia.
Invece, a far data dal 1° febbraio 2023, la nuova disciplina ha stabilito che, nei casi in cui la malattia avrà una durata sino a 12 giorni nell’anno solare e limitatamente a 2 eventi, l’Azienda dovrà corrispondere al lavoratore operaio ed all’apprendista non in prova, per i primi 3 giorni, il 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali, mentre, dal terzo evento annuo, non potrà esser corrisposto alcunché.
Da ultimo, tale accordo ha enunciato la conferma delle Parti Firmatarie, dei versamenti al Fondo Sanitario ed alla Cassa Edile di cui sopra, mentre per il computo della malattia sino a 12 giorni, per l’anno 2023, viene considerata la decorrenza dal 1° febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Il prospetto informativo per conoscere quali debiti rientrano nella definizione agevolata

Il prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022. E’ possibile richiederlo in area riservata o tramite il form in area pubblica (Agenzia delle Entrate, comunicato del 16 febbraio 2023)

E’ attivo il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere “rottamate”. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023. Il documento consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023, utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia, disponibile già dallo scorso 20 gennaio. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

 

Per richiedere online il Prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione Definizione agevolata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima e-mail contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive 72 ore). Una volta convalidato il link, il servizio trasmetterà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo e la data dell’istanza. Se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceverà una e-mail di accoglimento, con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni (decorso tale termine non sarà più possibile scaricare il documento).

È possibile chiedere il Prospetto informativo anche dall’area riservata del sito con le credenziali Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel. In questo caso il contribuente visualizzerà direttamente una schermata con la conferma della presa in carico della richiesta e riceverà, entro le successive 24 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni (oltre tale termine non sarà più possibile effettuare il download).

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

La Definizione agevolata delle cartelle è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. Consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.  

CIPL Metalmeccanica Artigianato – Trento: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento dell’indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l’Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all’area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell’indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
– 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
– 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L’elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l’Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto le Parti hanno individuato l’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

CIPL Edilizia Artigianato – Bolzano: definito l’EVR

Stabilito il pagamento di un EVR per l’anno 2023 nella misura del 3,00% dei minimi

In data 2 febbraio 2023 è stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA  e Feneal – Uil, Filca, Fillea il Verbale di Accordo per la proroga dell’attuazione dell’ Elemento Variabile della Retribuzione per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’ Edilizia della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le Parti, tenendo conto dei parametri provinciali: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari, ore dichiarate e ore di infortunio denunciate alla Cassa Edile relativamente al triennio 2020 – 2021 – 2022 hanno stabilito per l’anno 2023 (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00 % dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2023.
L’EVR è calcolato sui minimi della paga base orarie ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie. 
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione avviene a consultivo mensilmente in 12 rate e la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre è definita come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. 
L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale del part – time. 

OPERAI
LIVELLO  IMPORTO ORARIO
4 0,23 
3 0,21
2 0,19
1 0,16
IMPIEGATI
LIVELLO  IMPORTO MENSILE
7 57,34
6 51,15
5 42,63
4 39,76
3 36,95
2 33,23
1 28,42