CCNL Carta – Industria: le novità previste a gennaio 2023

Istituito il contributo ENIPG, corrisposto l’Elemento di Modernizzazione Contrattuale, aumento del contributo a carico del datore di lavoro per il Fondo Byblos e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 28 luglio 2021 tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Pasta per Carta, l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, il sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa di seguito tutte le novità, a decorrere dal 1°gennaio 2023,  per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone.

Contributo ENIPG
Istituito un contributo di assistenza contrattuale da versare all’ Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.).

Per il pagamento della quota:
– le aziende fino ai 15 dipendenti versano una quota nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023;
– le aziende sopra i 15 dipendenti versano lo 0,10% della retribuzione annua lorda.
A tale esborso, non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale viene calcolato al 31 dicembre 2022, avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri nonché, computando proporzionalmente i lavoratori part time. Il medesimo, richiesto e riscosso dall’E.N.I.P.G. Nazionale o da un ente previdenziale/assicurativo, viene così ripartito: il 70% ai Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, ed il 30% all’E.N.I.P.G. stesso.

Elemento di Modernizzazione Contrattuale

Livello Incremento
A 8,31
B1 7,37
B2 Super 7,14
B2 6,82
C1 Super 6,31
C1 6,00
C2 5,45
C3 5,06
D1 4,75
D2 4,35

Fondo nazionale di previdenza complementare
 In favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione annua.
Minimi retributivi

Livello Minimo
Quadro 2.626,38
A Super 2.618,04
A 2.304,24
B1 2.099,58
B2 Super 2.047,88
B2 1.981,31
C1 Super 1.869,63
C1 1.803,11
C2 1.684,30
C3 1.599,76
D1 1.532,07
D2 1.447,17
E 1.353,99

 

CCNL Alimentari – Cooperative: con il nuovo anno previste modifiche migliorative

 Prevista l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 2/12/2020 tra Agci – Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop – Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil, Uila – Uil, di seguito le novità a partire dal 1°gennaio 2023 per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello

Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi erogano a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, a favore dei lavoratori dipendenti gli importi di seguito riportati per 12 mensilità e senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo intendersi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

Livello Parametro  Importo
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Minimi Retributivi

Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00

 

Legge di bilancio 2023: al via il “buono portuale”

La manovra finanziaria ha inserito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Sul versante delle politiche per il lavoro incluse nella Legge di bilancio 2023, va segnalata anche l’istituzione del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo1, commi 471 e 472, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il nuovo Fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale“, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

In particolare, il contributo in questione avrà lo scopo di agevolare:

– il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero  movimentazione  di persone e di merci all’interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun dipendente;

– sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  con il riconoscimento di un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

– incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari  a  50.000 euro per ciascuna impresa. 

Una  quota  delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della piattaforma informatica per l’erogazione  del  beneficio in questione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, saranno stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

 

Adottate le specifiche tecniche dell’albo dei gestori della crisi

Le nuove regole saranno efficaci dal 5 gennaio 2023 (Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, 30 dicembre 2022).

Pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’Albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore da oggi. I soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile selezionando la scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web dedicata.

 

Le specifiche riguardano l’iscrizione e la relativa gestione dell’Albo dei soggetti (persone fisiche, società tra professionisti o studi professionali associati) incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure e regolamentano, in particolare, l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità, in funzione dell’interesse e del ruolo di chi vi accede (magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari; personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; iscritti; soci incaricabili e agli associati).

L’albo permetterà anche di gestire la funzione di inserimento dei dati e documenti relativi ai soggetti interessati, i quali saranno tenuti a indicare, oltre ai dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’eventuale ordine professionale di appartenenza, le comunicazioni relative ai provvedimenti eventualmente adottati per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice, le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo (comprensive dei relativi provvedimenti) adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, o da persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, art. 1, co. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022).

Il Decreto regolamenta inoltre:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;

  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;

  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;

  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica (art. 10, co. 2, Decreto n. 75/2022) al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

CCNL Lavoro Domestico: il confronto sull’aggiornamento dei minimi è fissato per il prossimo 11 gennaio

Nel secondo incontro del 3 gennaio 2023 i Sindacati hanno affermato che l’allarmismo paventato dalle associazioni datoriali sull’aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro è infondato

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, al termine del secondo incontro della Commissione Nazionale (così come previsto dall’art. 38 del CCNL) tenutosi il 3 gennaio 2023 in modalità telematica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno affermato che non ci sarà nessun rischio “stangata” sulle famiglie con l’aggiornamento dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio applicati agli assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) in Italia, a fronte della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall’Istat al 30 novembre 2022.
Hanno altresì affermato che l’allarmismo delle associazioni datoriali, che hanno paventato un aumento delle retribuzioni fino a 2.000,00 euro mensili, è infondato, in quanto si tratterebbe di aumenti previsti dal CCNL per andare incontro alle esigenze di un settore estremamente debole, dal punto di vista salariale e normativo.
Durante l’incontro i sindacati hanno accolto positivamente le nuove posizioni delle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, inizialmente indisponibili a corrispondere l’aumento retributivo così come previsto dal CCNL, comportando di fatto una riapertura della trattativa alla quale ha preso parte, in modo del tutto inedito, anche una rappresentanza politica del Governo. Un segnale positivo per le parti sindacali, unite nella richiesta di un adeguamento annuale in base all’indice Istat (pari al 100% dello stesso, come previsto dal CCNL in vigore, e all’80% in caso di mancato accordo), anche alla luce della nota e sempre crescente fragilità del settore.
L’incontro si è concluso con la riprogrammazione di due nuovi momenti di confronto fissati per il prossimo 11 gennaio e, in sede ministeriale, il prossimo 16 gennaio.