CCNL Igiene Ambientale: previsti nuovi minimi retributivi da luglio con l’adeguamento IPCA

Nuovi minimi retributivi dal 1° luglio grazie all’adeguamento IPCA

 In data 1° luglio 2025 Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente insieme alle OO.SS. Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel (Confcooperative-Lavoro e Servizi non ha apposto la firma) hanno siglato il verbale di accordo con il quale stabiliscono l’adeguamento dei minimi retributivi all’indice IPCA relativo al triennio 2022-2024 al netto degli energetici, sulla base di quanto stabilito dal comunicato ISTAT del 12 giugno 2025 che evidenzia un differenziale IPCA superiore di più dello 0,5% rispetto al 3,44% indicato nell’accordo di rinnovo del 18 maggio 2022, che unifica i CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e di Assoambiente del 6 dicembre 2016.

 

L’aumento previsto è pari a 15,00 euro medi calcolati sul parametro 130,07, come stabilito dall’art. 27 del CCNL, e decorre dal 1° luglio 2025.

 

Livello Parametro Importo aumenti Minimi 1.7.2025
Q 230 26,52 3.526,29
8 204,67 23,60 3.137,93
7A 184,41 21,27 2.827,28
7B 175,36 20,22 2.688,56
6A 166,84 19,24 2.557,91
6B 159,15 18,35 2.440,06
5A 151,29 17,45 2.319,53
5B 144,86 16,71 2.220,95
4A 138,57 15,98 2.124,51
4B 134,36 15,49 2.059,93
3A 130,07 15,00 1.994,19
3B 124 14,30 1.901,13
2A 123,51 14,24 1.893,61
2B 111,11 12,81 1.703,52
1A 100 11,53 1.533,16
1B 88,38 10,19 1.355,01
J 80 9,23 1.226,54

Flussi 2025: parte la precompilazione per gli stagionali del turismo

Dal 1° al 31 luglio i datori di lavoro possono utilizzare il Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno per le domande di nulla osta (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 luglio 2025).

La precompilazione delle domande di nulla osta per lavoratori stagionali nel settore turistico-alberghiero nell’ambito delle quote del Decreto flussi 2025 è aperta per tutto il mese di luglio 2025, dal al 31. Si tratta di una seconda tranche di ingressi, rispetto a quella già autorizzata a inizio anno, che servirà a coprire il fabbisogno invernale delle imprese.

Gli aspiranti datori di lavoro possono precompilare le domande tutti i giorni di luglio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’interno, dove è riportata nel dettaglio la procedura da seguire. Le domande potranno essere salvate, per poi essere spedite a partire dalle ore 9.00 del click day in programma il 1° ottobre 2025.

Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page del Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 20:00.

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: calendarizzati 3 incontri per la ripresa della trattativa

Riprende il confronto tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. partendo proprio dalla piattaforma sindacale

Il 2 luglio scorso si è tenuto l’incontro tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per la ripresa della trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.

 

Il confronto sul contratto, scaduto nel dicembre scorso, era proseguito fino al 17 marzo, quando si è registrata la battuta d’arresto dovuta alle risposte della Parte datoriale ritenute insufficienti dai sindacati, in merito ai contenuti della piattaforma. A questo sono seguiti scioperi e mobilitazioni che hanno portato alla ripresa del tavolo di trattativa.

 

A tal proposito, i prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15, 21 e 28 luglio. 

MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

L’Aran propone una riduzione sul fondo delle risorse decentrate a fronte di un aumento dello stipendio

Il 2 luglio si è tenuto un incontro per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Si è, pertanto, discusso sull’aumento salariale e nello specifico sulla proposta dell’Aran di ridurre l’indennità di comparto a favore di un aumento dello stipendio oltre ad una riduzione  delle risorse decentrate.

L’operazione comporterebbe uno spostamento da un massimo di 17,00 euro lordi per i funzionari ad un minimo di 11,00 euro lordi per gli operatori sul salario tabellare.

I sindacati ritengono la proposta totalmente insufficiente in quanto servirebbero fondi certi per un contratto giusto, ribadendo sempre la disponibilità ad un nuovo confronto.

L’Aran ha, pertanto, interrotto la trattativa introducendo solo una possibilità, non un obbligo, di superamento del tetto delsalario accessorio.