Cassa Edile Siena: nuova contribuzione

La Cassa Edile della provincia di Siena, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1 gennaio 2022

Contributi: validità dall’1/1/2022

Contributo

% Impresa

% Operaio

% Totale

Contributo paritetico (1) 1,875 0,375 2,25
D.P.I. e Vestiario 0,50 0,50
Ape (2) 3,61 3,61
Scuola Edile – Formazione 0,80 0,80
C.P.T. – Sicurezza 0,20 0,20
Quota adesione contrattuale 0,59 0,59 1,18
Fondo prepensionamenti (ex lavori usuranti) 0,20 0,20
Fondo incentivo all’occupazione (3) 0,10 0,10
Fondo sanitario (3) (4) 0,60 0,60
TOTALE 8,475% 0,965% 9,44%
Contributo RLST (solo per le imprese che non hanno RLS Aziendale) 0,20% 0,20%
Fondo sanitario impiegati (5) (solo per le imprese con impiegati) 0,26% 0,26%

(1) lo 0,60% sarà restituito alle imprese regolari sulla base delle modalità stabilite dall’integrativo del CCNL Industria
(2) contribuzione soggetta al minimo contrattuale di € 47 mensili per ogni lavoratore
(3) la base imponibile di calcolo (minimo, contingenza, EDR, ITS) ore effettivamente lavorate
(4) contribuzione da versare su un minimo di 120 ore
(5) Su paga base, contingenza, EDR, premi di produzione su 12 mensilità

Proroga ERT nel settore alimentare artigiano del Veneto

Prorogato al 31 marzo 2022 l’elemento regionale (ERT) per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto, settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione.

Con accordo siglato lo scorso fine ottobre, le Parti firmatarie hanno convenuto la proroga della parte economica e normativa per il settore alimentare artigiano e quello dei panificatori, fino al 31/3/2022.
La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/3/2022 nelle modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 aumentata della quota annua prevista all’art. 1 punti c) e d) dell’accordo di proroga dell’8/3/2021.
L’elemento regionale (ERT) viene prorogata fino al 31/3/2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.

Livello

Valore ERT in € Mensile

Valore ERT in € Orario

1S 130,00 0,75144
1 104,00 0,60115
2 85,00 0,49132
3/A 73,00 0,42196
3 62,00 0,35838
4 55,00 0,31791
5 48,00 0,27745
6 38,00 0,21965

 

L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

ERT aziende settore panificazione

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.

Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €)Orario

A1S 21,20 0,12254
A1 17,70 0,10231
A2 14,80 0,08555
A3 11,30 0,06532
A4 9,40 0,05434

Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €) Orario

B1 13,00 0,07514
B2 6,90 0,03988
B3S 5,80 0,03353
B3 5,60 0,03237
B4 4,50 0,02601

L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

Firmato l’accordo Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco -Confartigianato

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL per i lavoratori addetti al settore artigiano e Pmi Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco

L’accordo, accorpa e si applica ai seguenti comparti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio -Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
L’Ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento e si incontreranno entro il 28/2/2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.

TESSILE ABBIGLIAMENTO – MODA

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00

CALZATURE

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00

PELLI E CUOIO

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

OCCHIALI

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

GIOCATTOLI

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

CHIMICA E SETTORI ACCORPATI

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

D 25,00 20,00 20,00 30,00 95,00

PLASTICA E GOMMA

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

V 25,00 20,00 15,00 23,00 83,00

ABRASIVI

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

V 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

 

CERAMICA

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

VETRO – settore meccanizzato (prime lavorazioni)

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

VETRO – settore trasformazioni (seconde lavorazioni)

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

VETRO – settore soffio a mano e semiautomatiche

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

Dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

Dal 1/12/2022

Incremento a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

LAVORAZIONI PIASTRELLE IN TERZO FUOCO

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

D 20,00 20,00 30.00 70.00

 

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili:100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Per lavorazioni piastrelle in terzo fuoco l’importo una tantum è  pari ad euro 180, suddiviso in due tranches: 90 euro ad aprile 2022, 90 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Bilateralità
In merito al diritto alle prestazioni della bilateralità, per tutti i settori viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 10/2/2022

Diversamente, in merito alle singole sezioni:

a) Per la SEZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CALZATURIERO viene ridisciplinato:
– rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale
– Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
– Conservazione del posto

b) Per la SEZIONE CHIMICA/CERAMICA viene disciplinato:
– Contratto a termine – somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Classificazione del personale del I e II livello della Plastica e Gomma
– Trasferta per il settore coibenti dall’1/4/2022, il cui importo della diaria. è fissato in € 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.
– Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
c) Per la sezione DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO:

– il Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato

COVID-19: Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala alcune delle previsioni contenute nella Legge 18/2/2022, n. 11, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Comunicato 21 febbraio 2022, segnala, oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, le seguenti previsioni:

– il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);

– i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);

– per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave, fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);

– i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Previste, infine, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Esclusione dall’Irap: il Fisco chiarisce

Con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) viene stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 4 del 2022)

La disposizione in oggetto stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
b) le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Nell’ambito della categoria soggettiva di cui alla sopra citata lettera a), si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa».
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Per le medesime considerazioni, si è dell’avviso che siano escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap dei soggetti sopra individuati, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di detta imposta.
Pertanto, i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell’acconto e del saldo dell’Irap, nonché dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.
Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.