Bonus psicologo 2025: istruzioni per la presentazione delle domande

Dall’anno 2025 i beneficiari del Bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 124). 

Si tratta della novità introdotta a partire dall’anno in corso dall’articolo 6 del Decreto interministeriale del 10 luglio 2025 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, rende nota la predetta novità e, nel contempo, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande, dopo aver riepilogato i requisiti per accedere al Bonus e la misura dello stesso.

 

Il Bonus prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

 

–        massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

–        massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

–        massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato.

 

In particolare, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

portale web dell’Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

 

Contact Center Multicanale. 

 

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I., relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

 

Per i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda scatta la decadenza automatica dal beneficio e, in tal caso, è previsto un unico scorrimento delle graduatorie.

CIPL Edilizia Industria Messina: siglato il verbale di accordo per l’EVR 2025 

Confermato al 3% l’EVR 2025 per i lavoratori edili di Messina

Lo scorso 1° settembre le Organizzazioni sindacali Fenea-Uil Tirrenica Messina, Filca-Cisl Messina, Fillea-Cgil e l’Associazione datoriale Ance Messina hanno siglato il verbale di accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il triennio 2022-2024, da corrispondersi nel 2025.

Ai fini della determinazione del suddetto EVR sono stati confrontati i dati della Cassa Edile di Messina con i 4 parametri territoriali definiti dal CCNL di settore quali: numero lavoratori iscritti alla cassa edile, massa salari denunciata, massa salari versata e rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata. Tali parametri hanno, ciascuno, un peso del 25% sul risultato complessivo.

La verifica dei dati del triennio 2022-2024, confrontati con i dati del triennio precedente 2021-2023, hanno mostrato esito positivo per 3 parametri su 4.

Di conseguenza  l’EVR resta determinato nella misura pari al 3% dei minimi retributivi in vigore al 1° marzo 2022.

L’importo a titolo di EVR è calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e sulla base dei risultati delle verifiche territoriali e aziendali condotte annualmente. Tale importo viene corrisposto con la mensilità di settembre 2025.

Per quanto riguarda la verifica aziendale, per accedere all’EVR, le imprese devono ottenere un risultato positivo in 2 parametri aziendali indicati (ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile e volume d’affari Iva). Nell’ipotesi in cui i 2 parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi, l’azienda è tenuta ad erogare l’importo a titolo di EVR nella misura del 3%. Nell’ipotesi in cui entrambi i parametri risultino negativi tale importo non viene erogato.

Infine, nell’ipotesi di un solo parametro positivo l’EVR viene erogato in misura ridotta e sulla base di una particolare procedura prevista dal verbale di accordo e che coinvolge la Cassa Edile, le Rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, ed eventualmente anche le OO.SS.

Le Parti sociali, infine, si danno appuntamento entro marzo 2026 per discutere circa la verifica del triennio 2023-2024-2025 sul triennio 2022-2023-2024.

 

Il cambiamento del Codice ATECO 2025 non causa cessazione del CPB se l’attività rimane invariata

L’Agenzia delle entrate chiarisce se il cambiamento del codice ATECO dovuto all’aggiornamento ATECO 2025 causa la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 236).

L’Agenzia delle entrate esamina la situazione di un’azienda che opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, fungendo da intermediario nella stipula di contratti di noleggio a lungo e breve termine e percependo commissioni. Poiché l’attività non era specificamente prevista nelle precedenti tabelle ATECO, l’istante utilizzava il codice ATECO generico 45.11.02 a cui era associato il modello ISA CM09U.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, un nuovo codice più appropriato, il 77.51.00, è stato creato per la sua attività di intermediazione, al quale è associato il modello ISA EG61U.

L’istante sta valutando di aderire al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e, dunque, il suo dubbio riguarda l’applicazione dell’articolo 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, che prevede la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella precedente.

 

L’Agenzia ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività, ma non se per le nuove attività è previsto l’applicazione del medesimo ISA.
Già nella circolare n. 18/E/2024 e nelle FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia chiarisce che il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non rileva ai fini della cessazione del CPB, anche se ne deriva l’applicazione di un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata.  Ne deriva che:

  • se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella precedente, la cessazione non si verifica;
  • se l’attività viene modificata, ma l’ISA applicabile rimane il medesimo, la cessazione non si verifica;
  • la cessazione non si verifica per il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento ATECO 2025, anche se comporta un diverso ISA, perché non configura un cambiamento sostanziale dell’attività.

Inoltre, la risoluzione n. 24/E/2025 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni. L’adozione di ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati immediata, ma va fatto alla prima dichiarazione di variazione o se richiesto da specifiche normative. Per le dichiarazioni IVA 2025, è consentito indicare sia i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) che i nuovi ATECO 2025, con un’indicazione nella casella “Situazioni particolari”.

 

Pertanto, nel presupposto che l’attività effettivamente svolta non sia modificata, l’istante dovrà utilizzare, già a partire dal 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (associato all’ISA EG61U). Il codice precedentemente utilizzato dall’istante (45.11.02, confluito nel 47.92.21, associato all’ISA DM09U) non dovrà essere usato. A differenza della dichiarazione annuale IVA 2025, per la dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) relativa al periodo d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, deve essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 (cui è associato l’ISA EG61U).

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo contrattuale

Rinnovo CCNL 2022-2024: le nuove proposte di Aran e le riserve sindacali

Lo scorso 9 settembre si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e l’Associazione datoriale Aran per la prosecuzione delle trattative di rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024.

Come riportato in un comunicato della Fp-Cgil, l’Aran ha presentato nuove proposte tra cui la valorizzazione dei vice segretari negli incarichi di EQ negli enti privi di dirigenza; il trattamento del personale convenzionato tra enti; l’incremento del fondo straordinario negli enti senza dirigenza e l’indennità di servizio esterno.

Le  Organizzazioni sindacali hanno espresso riserve sulle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale e hanno avanzato riflessioni critiche su diverse questioni, come le disparità di trattamento economico tra il personale a tempo parziale incaricato di EQ e quello impiegato nello scavalco in eccedenza; l’impossibilità di aumento del fondo straordinario a carico del salario accessorio e la necessità di risorse aggiuntive e la contestazione dell’abolizione del limite minimo di 1,00 euro per le indennità di servizio esterno.

Infine, i Sindacati hanno ribadito la necessità di soluzione alla disparità di trattamento economico durante le ferie e la previsione di titoli equivalenti alla laurea per accedere all’area dei funzionari.

Il prossimo tavolo di confronto è stato fissato per il 2 ottobre 2025.

Pensioni all’estero 2025-2026: al via la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 17 settembre saranno coinvolti i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2624).

L’INPS informa che dal prossimo 17 settembre 2025 verrà avviata da Citibank N.A. la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (esclusi i Paesi scandinavi e dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Nel caso l’attestazione non sia presentata, il pagamento della rata di febbraio 2026, se possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

Sono esentati dall’accertamento i pensionati:

– residenti in Germania e Svizzera con accordi telematici già attivi;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) francese;
– residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des pensions (SFP);
– residenti in Australia, i cui dati sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con le istituzioni previdenziali olandesi;
– che hanno ritirato personalmente almeno una pensione presso Western Union;
– con rate già sospese.

Inoltre, il messaggio in commento fornisce le indicazioni e le modalità affinché i pensionati possano fornire la prova di esistenza in vita e verificare lo stato delle pratiche.