Agevolazioni “Prima casa” per gli iscritti AIRE trasferiti per lavoro

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito riguardo alla possibilità per un soggetto iscritto all’AIRE e trasferitosi all’estero per ragioni di lavoro di fruire delle agevolazioni “prima casa” (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2025, n. 312).

L’Istante espone di risiedere all’estero per motivi di lavoro, di essere iscritto all’AIRE e di aver svolto l’intero percorso scolastico, comprese scuole medie, superiori e università in Italia. L’Istante intende acquistare un immobile ad uso abitativo e chiede se possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” previste per i cittadini italiani residenti all’estero, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023. La richiesta viene avanzata pur non essendo l’immobile ubicato nel comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica in Italia.

L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023 ha modificato la Nota II-bis del TUR, disciplinando l’agevolazione per l’acquisto di “prima casa” in Italia da parte di soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Secondo la lettera a) della Nota II-bis, come modificata dal citato decreto, per beneficiare dell’agevolazione, l‘immobile deve essere ubicato:

– nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;

– se diverso, nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;

– se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

 

La circolare n. 3/E/2024 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il beneficio fiscale viene ancorato a un criterio oggettivo. Le persone fisiche possono accedere al beneficio purché ricorrano contestualmente tre requisiti:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro (qualsiasi tipologia di rapporto, non solo subordinato, purché il trasferimento sia avvenuto prima dell’acquisto dell’immobile);
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni o vi abbiano svolto la loro attività per il medesimo periodo prima dell’acquisto. Il quinquennio non deve essere inteso in senso continuativo. Il termine “attività” intende ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, di precedente residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Per queste specifiche ipotesi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune di acquisto né che destini l’immobile ad abitazione principale. Devono comunque sussistere le condizioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis, riguardanti l’assenza di altri diritti reali su immobili nello stesso comune o sul territorio nazionale.
In merito all’interpretazione del termine “attività”, precedenti documenti di prassi specificano che il legislatore ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva.
Nel caso di specie, l’Istante intende acquistare un immobile nel comune dove ha svolto l’intero percorso scolastico, compresa l’università. Poiché le attività di studio rientrano nel concetto di “attività” rilevante, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l’Istante possa fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’immobile.

CIPL Cooperative Sociali Mantova: sottoscritto il rinnovo

Soddisfazione dei sindacati per le nuove regole ma resta l’allarme sui salari

Lo scorso 3 dicembre 2025 le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil Mantova, Cisl Mantova, Uil Mantova, Centrali Cooperative Mantova e le Associazioni datoriali Confcooperative Mantova, Legacoop Lombardia hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo territoriale per la cooperazione sociale della provincia di Mantova, coinvolgendo circa 5.500 lavoratori di cui il 90% donne.

L’accordo, che entra in vigore il 1° gennaio 2026, ha l’obiettivo di stabilire regole più chiare, omogenee e trasparenti per il settore.

La Sigla sindacale Fp-Cgil Mantova ha espresso piena soddisfazione e ha evidenziato i tre punti principali:

– la stabilizzazione definitiva della Banca Ore che supera la fase sperimentale e viene estesa in modo definitivo anche alle cooperative di tipo B. 
– il rafforzamento del controllo del Comitato Misto Paritetico Provinciale che avrà strumenti di controllo reali e potrà richiedere i saldi della Banca Ore in qualsiasi momento, superando le precedenti verifiche semestrali. 
– la tutela del diritto allo studio con l’inclusione, nelle 150 ore di permesso studio già previste, includono ora anche i tirocini obbligatori necessari per l’ottenimento di un titolo di studio. Inoltre, anche le 100 ore previste dall’art. 70 possono essere utilizzate per tirocini legati a percorsi di riqualificazione professionale.

Altri elementi rilevanti dell’accordo riguardano: smart working per il quale è previsto l’uso esclusivo di dispositivi aziendali e l’introduzione di un sistema di monitoraggio su adesioni, orari, diritto alla disconnessione e sicurezza; sicurezza sul lavoro per la quale è stato introdotto un vademecum vincolante relativo all’elezione dei RLS. 
Il contratto aggiorna, inoltre, le norme su precettazione e contingenti in caso di sciopero, tempi di vestizione e conferma il Premio Territoriale di Risultato e chiarisce le procedure nei cambi di appalto.

Infine i sindacati sottolineano, nonostante la soddisfazione espressa, che resta senza soluzione la questione salariale e che le retribuzioni attuali non riflettono la complessità delle attività svolte nel lavoro sociale. Pertanto, per sostenere il settore, sono necessari investimenti pubblici maggiori.

CCNL Salute, Sanità e Cura Confcommercio: resoconto dell’incontro tra le Parti

Rimangono distanti le posizioni, le OO.SS. spingono per interventi risolutivi su TEP e banca ore

Il 10 dicembre scorso le OO.SS. Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno reso noto l’esito dell’incontro con la Parte datoriale Confcommercio Salute, Sanità e Cura avvenuto in data 3 dicembre 2025. Nel corso del meeting, Confcommercio si è detta disponibile a giungere alla firma del rinnovo in tempi brevi, senza mancare di evidenziare le difficoltà riscontrate lungo il percorso tra cui: rincari energetici e mancati incassi da parte delle Istituzioni pubbliche, oltre alla difficoltà nel trovare figure professionali adeguate.

Inoltre, la Parte datoriale ha voluto formulare una proposta di aumento tabellare a condizioni contrattuali invariate, pari al 6,5%, senza specificare il numero o il peso delle tranches, contravvenendo a quanto previsto nei punti all’ordine del giorno in tema di TEP e banca ore. La decisione unilaterale di Confcommercio ha spinto le OO.SS. a precisare che la proposta è da ritenersi insoddisfacente, evidenziando come sia imprescindibile una soluzione positiva alle questioni relative al TEP e alla banca ore

Il prossimo incontro è stato calendarizzato per il 18 dicembre. 

Autoliquidazione 2025-2026: disponibile il servizio online

Disponibili dal 12 dicembre 2025 i servizi “Comunicazione Basi di Calcolo”, “Visualizza Basi di Calcolo”, “Richiesta Basi di Calcolo” pat e “Visualizza elementi di calcolo” pan (INAIL, nota 10 dicembre 2025, n. 10899).

Dal 12 dicembre scorso sul sito istituzionale dell’INAIL sono disponibili i servizi online “Comunicazione Basi di Calcolo“, “Visualizza Basi di Calcolo”, “Richiesta Basi di Calcolo” pat e “Visualizza elementi di calcolo” pan.

In particolare, l’Istituto informa che  che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile nel proprio sito nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

Inoltre, per quanto riguarda il servizio online “Richiesta Basi di calcolo”, quest’anno è possibile acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf e nella versione. json.

 

Decreto fiscale in G.U.: nuove disposizioni per IVA, Terzo settore, sport e crisi d’impresa

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, riguardante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto IVA, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 ed è vigente dal 13 dicembre 2025.

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

L’articolo 1 inserisce l’articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore (CTS), di cui al D.Lgs. 3 n. 117/2017. Tale articolo regola il passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale a seguito del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata.
Gli ETS possono optare per la non concorrenza della plusvalenza (di cui all’articolo 86 del TUIR) alla formazione del reddito imponibile, a condizione che i beni continuino a essere utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine esclusivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi. La plusvalenza sospesa concorre a formare il reddito imponibile se i beni vengono destinati a finalità diverse da quelle statutarie o se sono ceduti a titolo oneroso o risarciti (anche in forma assicurativa) per perdita o danneggiamento.
Vengono specificate le modalità di calcolo della plusvalenza imponibile nelle diverse ipotesi di concorso al reddito.
Per gli enti che istituiscono patrimoni destinati (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, CTS), le disposizioni si applicano limitatamente ai beni inclusi in tale patrimonio.

 

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
L’articolo 2 modifica due normative relative ai regimi forfettari per il Terzo settore.
Il comma 1 modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021, sostituendo il limite di reddito massimo per l’applicazione del regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale da “non superiori a euro 65.000” a “non superiori a euro 85.000“.
Il comma 2 modifica l’articolo 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato), comma 1, del CTS, sostituendo la soglia di ricavi o compensi da “130.000 euro” (o soglia armonizzata) a “85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea“. Viene inoltre soppresso il secondo periodo di tale comma.

 

L’Articolo 3 del D.Lgs. n. 186/2025 al comma 1 stabilisce che l’articolo 89, comma 7, secondo periodo, del Codice del Terzo settore è soppresso; mentre il comma 2 adegua il D.P.R. n. 633/1972 (normativa IVA) alla realtà del Codice del Terzo settore, superando definitivamente i riferimenti alle soppresse ONLUS.

Tali modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 633/1972 (descritte al comma 2) si applicano a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 4, estende l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, prevista dal numero 1 della Tabella A, Parte II-bis, alle “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”, aggiungendole dopo la menzione delle cooperative sociali e loro consorzi.

 

L’articolo 5, poi, apporta modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. In particolare, all’articolo 86, comma 8, primo periodo, del CTS, le parole “di certificazione dei corrispettivi” sono soppresse.
A decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS, all’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. n. 696/1996, le parole relative alle associazioni senza fini di lucro e pro-loco sono sostituite con “e dalle organizzazioni di volontariato di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

 

A seguire, all’articolo 6 del nuovo decreto fiscale, si colloca la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi, modificando l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 234/2021 (sostituzione della data del “1° gennaio 2026” con “1° gennaio 2036”).

 

Capo III – Disposizioni in materia di sport
L’articolo 7 prevede disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici, con la modifica l’articolo 1 della Legge n. 398/1991.
Il regime viene esteso dalle “Le associazioni sportive” a “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.
Il limite massimo di proventi rilevante per l’applicazione del regime agevolato viene innalzato, sostituendo il precedente limite di “lire 100 milioni” con “400.000 euro” sia al comma 1 che al comma 2.

 

Titolo II – Disposizioni in materia di Crisi d’Impresa
Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Viene modificato, con l’articolo 8 del nuovo D.Lgs. n. 186/2025, l’articolo 88 del TUIR, fornendo un’interpretazione autentica del comma 4-ter, in materia di sopravvenienze attive. Al riguardo, si stabilisce che le riduzioni dei debiti d’impresa non si considerano sopravvenienze attive ai sensi del primo periodo del comma 4-ter, anche se avvenute nell’ambito di concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Inoltre, le riduzioni dei debiti non costituiscono sopravvenienze attive ai sensi del secondo periodo del comma 4-ter, anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.
Non è previsto il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza di interpretazioni precedenti e difformi da quella stabilita dal comma 1.

 

Titolo III – Disposizioni in materia di IVA
Capo I – Revisione della disciplina della detrazione
Con l’articolo 9 viene abrogato il comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972.
A seguire, l’articolo 10 sostituisce interamente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 (Detrazione per gli enti non commerciali).
Il nuovo comma 1 stabilisce che, per i soggetti che svolgono attività economica non esclusivamente, la detrazione IVA su acquisti/importazioni utilizzati parzialmente per fini estranei all’attività economica è ammessa solo per la quota imputabile a tale attività economica, determinata secondo criteri obiettivi.
Il comma 2 introduce l’obbligo, per tali soggetti, di gestire con contabilità separata le attività per cui sono soggetti passivi e quelle per cui non lo sono, ai fini del diritto alla detrazione.
Il comma 3 stabilisce che, per regioni, province, comuni, consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata deve essere realizzata nel rispetto delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria. Tale obbligo si estende anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza, a quelli di previdenza, all’ACI e agli automobile clubs.

 

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
L’articolo 11 prevede modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633/1972, riguardante i servizi di pagamento.
Nella definizione di prestatori di servizi di pagamento (lettera a)), vengono esplicitamente escluse la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (anche quando non agiscono come autorità monetarie), altre autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali (anche quando non agiscono come autorità pubbliche).
Vengono sostituite le definizioni di “servizio di pagamento” (lettera b)) e “operazione di pagamento” (lettera c)), con riferimenti specifici al D.Lgs. n. 385/1993 e al D.Lgs. n. 11/2010.

 

Viene anche modificato, dall’articolo 12 del nuovo Decreto, l’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, dove le parole “dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari”.

 

Capo III – Abrogazioni

Infine con l’articolo 13 viene stabilita l’abrogazione dell’articolo 1, comma 151, della Legge n. 197/2022.