Istruzioni sull’esonero contributivo nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica

L’INPS dà istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 60/2024 per incentivare l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 27 novembre 2025, n. 147).

Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024), all’articolo 21, ha introdotto un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

La misura dell’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

 

Il successivo Decreto interministeriale 3 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025, ha dato attuazione a quanto sopra, disponendo su criteri e modalità di accesso al beneficio in commento, nonché sui termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso allo stesso anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

L’INPS, con la circolare in commento, dopo aver riepilogato le condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, illustra, tra l’altro, gli adempimenti dei datori di lavoro e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024, tuttavia, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, l’INPS fornisce in allegato alla circolare l’elenco, concordato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.

 

Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

 

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le informazioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, ovvero:

 

a)  i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2007, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, l’INPS precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;

c)  i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e)  la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f)   la dichiarazione del datore di lavoro con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

 

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

 

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

 

Si ricorda che, considerata la ratio sottesa all’agevolazione, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro di apprendistato.

CCNL Panifici: nuovi minimi retributivi

Da novembre 2025 applicati gli incrementi salariali previsti dal CCNL del 18 luglio 2024

La Federazione Italiana Panificatori, Panificatori pasticceri ed Affini ha annunciato con comunicato del 27 novembre 2025 che, in attesa della stipula di un nuovo CCNL di settore, le aziende potranno applicare le disposizioni del contratto siglato il 18 luglio 2024, ai soli fini dell’adeguamento del trattamento economico.

Pertanto, a partire dalle retribuzioni di novembre 2025, verranno applicati i nuovi incrementi economici.

Di questi incrementi, è già stata erogata una somma pari a 50,00 euro dal mese di ottobre 2023 come superminimo assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

I sindacati esortano le aziende a trasmettere tale comunicazione a tutti i lavoratori, trattenendone una copia sottoscritta. 

Settore Panifici Artigiani

 

Livello Parametro Superminimo assorbibile dal 1.10.2024 Aumento 1.11.2025 Valore punto da parametro Valore da assorbire Aumento netto 1.11.2025
Gruppo A
A1 Super 193 50,00 158,26 0,82 50,00 108,26
A1 170 50,00 139,40 0,82 50,00 89,40
A2 149 50,00 122,00 0,82 50,00 72,00
A3 128 50,00 104,96 0,82 50,00 54,96
A4 113 50,00 92,66 0,82 50,00 42,66
Gruppo B
B1 188 50,00 154,16 0,82 50,00 104,16
B2 126 50,00 103,32 0,82 50,00 53,32
B3 Super 118 50,00 96,76 0,82 50,00 46,76
B3 112 50,00 91,84 0,82 50,00 41,84
B4 100 50,00 82,00 0,82 50,00 32,00

Settore Panifici Industriali

Livello Parametro Superminimo assorbibile dal 1.10.2024 Aumento 1.11.2025 Valore punto da parametro Valore da assorbire Aumento netto 1.11.2025
200 50,00 262,42 1,31 50,00 212,00
184 50,00 241,43 1,31 50,00 191,04
3°A 169 50,00 221,74 1,31 50,00 171,39
3°B 157 50,00 206,00 1,31 50,00 156,00
133 50,00 174,52 1,31 50,00 124,23
119 50,00 156,15 1,31 50,00 105,89
100 50,00 131,21 1,31 50,00 81,00

 

Operai agricoli: la rilevazione delle retribuzioni contrattuali

L’insieme degli adempimenti dovrà essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026 (INPS, circolare 26 novembre 2025, n. 146).

L’INPS ha annunciato il via alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo, ai sensi della normativa che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e di cui all’articolo 7 della Legge n. 233/1990, per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori.

La rilevazione dovrà essere effettuata dalle strutture territoriali dell’Istituto con riferimento alla data del 30 ottobre 2025, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002. L’insieme degli adempimenti dovrà essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026.

La circolare in commento, inoltre, include le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e per l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

 

“Prima casa”: nessuna estensione del termine per riacquisto con credito d’imposta dopo l’alienazione

L’Agenzia delle entrate affronta l’inapplicabilità della modifica normativa che estende a due anni il termine di rivendita dell’abitazione agevolata (ex comma 4-bis, Nota II-bis, TUR) al riacquisto di una nuova “prima casa” ai fini del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 26 novembre 2025, n. 297).

Nel caso di specie, l’Istante, dopo aver acquistato nel 2014 e venduto nel novembre 2024 una “prima casa”, intende acquistarne una nuova usufruendo del credito d’imposta (articolo 7, L. n. 448/1998). Il dubbio è se le modifiche introdotte dalla L. n. 207/2024, che hanno esteso i termini per la rivendita, si applichino anche al riacquisto agevolato. L’Istante, pertanto, chiede se il termine entro cui effettuare il riacquisto agevolato, nell’ipotesi in cui la vendita preceda il nuovo acquisto, sia esteso da uno a due anni ai fini del credito d’imposta

 

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Tale articolo prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta al 2% per atti traslativi di proprietà di case di abitazione (diverse da A/1, A/8, A/9) se si verificano precise condizioni:

  • l’immobile è ubicato nel comune di residenza o dove l’acquirente la stabilisca entro diciotto mesi;
  • nell’atto di acquisto si dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti su altra abitazione nel territorio del comune di acquisto;
  • nell’atto di acquisto si dichiara di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di diritti su altra abitazione acquistata con le agevolazioni in esame.

Il comma 4-bis della Nota II-bis, modificato dall’articolo 1, comma 116, Legge di bilancio 2025, ha innovato la disciplina. Esso consente l’applicazione dell’aliquota del 2% anche se il contribuente non soddisfa il requisito c) (possesso di altra casa agevolata), a condizione che l’immobile pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. Questa modifica ha elevato il termine per rivendere l’abitazione pre-posseduta da uno a due anni, al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione. Tale nuovo termine è applicabile anche agli acquisti per i quali il termine di un anno era ancora pendente al 31 dicembre 2024.

Il diritto al credito d’imposta è regolato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998. Tale norma stabilisce che il credito è attribuito ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni “prima casa”. Il credito è fino a concorrenza dell’imposta corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, e non può essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo acquisto agevolato. La norma fissa dunque in un anno il termine per il riacquisto.

 

A seguito dell’introduzione del comma 4-bis (ad opera della Legge n. 208/2015), la circolare 12/E/2016 dell’Agenzia ha già chiarito che il credito d’imposta spetta anche se il contribuente procede all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile pre-posseduto. La risposta n. 197/ 2025 ha poi precisato che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta non pregiudica il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, purché l’immobile venga alienato entro due anni dal nuovo acquisto.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025 ha innovato il termine per la rivendita postuma di cui al comma 4-bis della Nota II-bis. Tale modifica non riguarda la formulazione dell’articolo 7 della Legge n. 448/1998. L’articolo 7 continua a prevedere l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione entro il termine di un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Di conseguenza, non è possibile estendere il termine biennale per la rivendita postuma anche al riacquisto della “prima casa” ex articolo 7 della Legge n. 448/1998.

 

La natura agevolativa della disciplina “prima casa” non consente un’applicazione analogica, né una interpretazione estensiva della stessa. Le norme fiscali di agevolazione sono, infatti, di “stretta interpretazione,” applicabili solo a casi riconducibili al loro significato letterale. Per tali considerazioni, non è ritenuta possibile una estensione simmetrica del termine (di due anni) previsto per la vendita postuma (ex comma 4-bis) alle ipotesi di riacquisto previste dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998 ai fini del credito d’imposta.

CCNL Riscossione Tributi: apertura del confronto per il rinnovo

I sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici

Il 25 novembre 2025 si è svolto il 1° incontro tra l’ Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca, Unisin per il rinnovo del CCNL di settore.

Durante l’incontro le OO.SS. hanno chiarito le ragioni sulla base delle quali è stata presentata la piattaforma sindacale contenente proposte normative ed economiche volte a valorizzare il lavoro e adeguare il contratto alla mutata realtà lavorativa, garantendo, ai lavoratori, diritti rispondenti ai nuovi assetti organizzativi e ai risultati positivi del settore.

Le Parti datoriali hanno affermato che la trattativa sarà influenzata da:

– le modifiche normative che interverranno, ad opera del legislatore, sull’attività di Ader;

– le disponibilità economiche del Fondo di dotazione del Mef per finanziare il rinnovo contrattuale.

Le Parti datoriali hanno, inoltre, evidenziato l’esigenza di aggiornare il CCNL relativamente ad Equitalia Giustizia.

Per quanto riguarda le assunzioni, Ader ha comunicato che procederà ad una rivalutazione per il 2026, prevedendo 322 nuovi ingressi oltre i 470 già previsti per la 1° tranche.

Le OO.SS. hanno ribadito l’importanza di un adeguamento normativo ed economico che rispetti la professionalità e i risultati raggiunti dal comparto nell’ultimo biennio. È stata anche preannunciata la disdetta del contratto dei dirigenti con scadenza il 31 dicembre 2025.

Infine, in merito alla polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026, l’Ente ha comunicato che la gara sarà pubblicata tra fine novembre e dicembre di quest’anno.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 16 dicembre 2025.