Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza

4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente.

CCNL Panifici – Federpanificatori: una tantum a ottobre

Sottosritto il nuovo CCNL per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022

 

Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati

Livello

Retribuzione mensile mensile/oraria

Orario ordinario mensile

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li

Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.

Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

In gazzetta ufficiale disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, indicata alla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) sopra indicata, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita alla lettera a), venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).
Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 22 ottobre 2022.

Onlus: escluso il bonus beni strumentali per le attività solidali

La Onlus per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell’ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può avvalersi del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, trattandosi di attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (Agenzia Entrate – risposta 21 ottobre 2022 n. 522).

L’art. 1, co. da 184 a 197, L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in sostituzione delle previgenti disposizioni riguardanti il c.d. “super ammortamento” e il c.d.”iper ammortamento”.

Successivamente, l’art. 1, co. da 1051 a 1063, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina agevolativa in oggetto confermandone la struttura fondamentale ma con alcune novità (il perimetro di applicazione viene esteso anche ai beni immateriali generici; è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati modificati i tempi di fruizione del credito.

Detto questo, in relazione al caso di specie, il comma 1051 dell’art. 1 della cit. Legge n. 178/2020 prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

L’ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende, anche “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.

Pertanto, nel caso in esame, la Onlus può fruire dell’agevolazione in oggetto, se le attività per cui sono acquistati i “beni strumentali nuovi” agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

Fondi di solidarietà, l’adeguamento entro il 31.12.2022

Il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chirimenti sulla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circolare 21 ottobre 2022, n. 20).

L’art. 1, co. 204, lett. b, L. n. 234/2021, ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo 1 lavoratore dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della citata L. n. 234 si adeguino alle disposizioni suddette entro il 31.12.2022.
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1.1.2023, nel fondo di integrazione salariale laddove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dagli stessi datori di lavoro.
Dunque, per l’adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del D.Lgs. n. 148, conriferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo.
In assenza di detto adeguamento, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale.
Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore e qualora il Fondo preveda una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31.12.2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (otto anni), alla luce delle modifiche che si intendono apportare.
L’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo porta quale logica conseguenza a una valutazione, anche delle parti sociali in sede di sottoscrizione dell’accordo, circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo qualora il medesimo dovesse risultare non sostenibile finanziariamente nel medio periodo alla luce delle modifiche da apportarsi.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sempre con riferimento agli obblighi di adeguamento relativi alla platea dei datori, analoga disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge.
Il comma 1 bis dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”
Anche in questo caso, a livello operativo, le parti sociali dovranno verificare la disciplina del Fondo di solidarietà territoriale e qualora il medesimo preveda una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo dovranno adeguare la disciplina del medesimo con la sottoscrizione dell’accordo collettivo innanzi citato entro il 31 dicembre 2022 da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale.
Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria dei medesimi Fondi nel medio periodo (otto anni).
Anche in questa ipotesi, sarà utile una valutazione anche delle parti sociali circa una eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento del Fondo al fine di garantire che il Fondo stesso sia sostenibile finanziariamente nel medio periodo, in considerazione dell’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto ministeriale, d’intesa, nel caso di Fondi di solidarietà territoriali, con il Presidente della Provincia Autonoma.

Quanro alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuta dai Fondi di solidarietà bilaterali, l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comma 1 bis, stabilisce che “per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, dal 1° gennaio 2023.”
Quindi, laddove i fondi di solidarietà già costituti di cui agli articoli 26 e 40, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell’adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 148.
In assenza di detto adeguamento entro il 31.12.2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
A livello operativo, le parti sociali comparativamente più rappresentative relativamente a ciascun Fondo di solidarietà, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, dovranno verificare la disciplina del Fondo di settore o del Fondo territoriale, con riferimento alla prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale.
Nell’ipotesi in cui la prestazione dell’assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, non sarà rispondente ai requisiti innanzi indicati, al fine di non confluire nel FIS, le parti sociali entro il 31 dicembre 2022 dovranno rimodulare in un accordo collettivo, da sottoscriversi entro la data innanzi indicata e da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV, la prestazione medesima in termini di causali, misura e durata, verificando altresì quale conseguenza e diretto corollario della rimodulazione della prestazione se la modifica della stessa incide sulla sostenibilità finanziaria del medesimo Fondo nel medio periodo, eventualmente prevedendo la conseguente rimodulazione della contribuzione di finanziamento.