Welfare aziendale: coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di APP informatica

I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale da appilcare all’applicazione informatica volta ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2022, n. 273)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società istante S.P.A. rappresenta di voler introdurre un piano di welfare aziendale attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Il piano di welfare prevede che il personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale) abbia diritto all’utilizzo per un anno di una applicazione informatica (cd. App).
Al riguardo, l’istante precisa che l’App, che può funzionare anche dall’estero, mette a disposizione dell’utente un sistema di ricerca in tempo reale. La ricerca si basa su alcuni parametri: il luogo, le lingue parlate e le specializzazioni. Pertanto, l’App risponde all’esigenza estemporanea di accedere ad una prestazione sanitaria, che, altrimenti, sarebbe in molti casi preclusa per la difficoltà nel reperimento del personale.
La società istante, nell’ambito del piano welfare, evidenzia che fornirà ad ogni dipendente un coupon in euro che garantirà il servizio dell’App per un anno. In merito, l’istante fa presente che il coupon non è comprensivo della prestazione o in quanto il servizio si pone l’obiettivo di rendere disponibile la prestazione a tutte le persone che la necessitano in relazione ad un luogo, all’orario, alla specialità ed alla lingua. Pertanto, l’App garantisce l’accesso alla prestazione, non la prestazione che verrà liberamente scelta e concordata dall’utente.
Ciò esposto, l’istante chiede se le somme corrisposte per consentire ai propri dipendenti di usufruire del servizio in oggetto assumano rilevanza in capo al soggetto beneficiario del servizio ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e se i costi relativi a tale servizio siano detraibili ai fini IVA per la società istante.
Il Fisco ritiene che l’utilizzazione della APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell’individuazione del servizio disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e come tale rientri nell’ambito di applicazione della lettera f), comma 2, dell’articolo 51 del TUIR e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un coupon che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita tramite la APP, integri i requisiti di cui al comma 3- bis del medesimo articolo 51, pertanto, il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP, possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera f), e 3- bis, del TUIR.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, si ritiene che le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
In relazione al comparto IVA, invece, non può essere riconosciuto in capo alla Società il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi alla fornitura, al proprio personale dipendente, dell’applicazione informatica. Il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti – in base alla descrizione resa dall’Istante – sembra avere le caratteristiche di un voucher multiuso di cui all’articolo 6- quater del Decreto IVA.

Chiarimenti sui crediti d’imposta 2022

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021, dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

Entrando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sul:

– “Tax credit beni strumentali”, prorogato e rimodulato dalla legge di Bilancio 2022, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”;

– “Tax credit in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative”, anch’esso prorogato e rimodulato dalla legge di Bilancio 2022;

– “Tax credit librerie”, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

– “Tax credit acqua potabile”, previsto per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Pari opportunità: presentazione del rapporto biennale entro il 30 settembre

Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti che deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2022 attraverso l’apposito applicativo informatico reso disponibile sul portale del Ministero (Decreto 29 marzo 2022).

Secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.
Le aziende, in particolare, sono chiamate a redigere il rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo dedicato.
A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro è reso disponibile un apposito applicativo informatico, al quale le aziende possono accedere utilizzando esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, affinchè i dati riportati non siano suscettibili di determinare l’identificabilità degli interessati.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico, in assenza di errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Il medesimo servizio informatico attribuisce, poi, alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e al CNEL.

Una copia del rapporto, in uno alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 30 settembre 2022.
Ulteriore copia del rapporto deve essere, inoltre, resa disponibile dalla consigliera o dal consigliere regionale o provinciale di parità, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali che già ne sono in possesso, al lavoratore che ne faccia richiesta.

L’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso l’applicativo informatico del Ministero del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

Con riguardo al solo biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, viceversa, il termine è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, forniscono il primo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.

Il rapporto per il biennio 2020-2021 deve essere redatto nei termini indicati in conformità al nuovo modello previsto.anche dalle aziende che, nelle more dell’adozione del decreto, abbiano redatto il rapporto secondo le previgenti modalità.

Decreto Aiuti: superbonus e cessione dei crediti

3 Pubblicato nella G.U. n.114 del 17 maggio 2022, il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. L’art. 14 apporta modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Nello specifico,:
– per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (precedentemente 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati;
– alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Precedentemente era previsto che alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le disposizioni del Decreto Aiuti entrano in vigore il 18 maggio 2022.

CCNL Area Comunicazione: sottoscritta l’Ipotesi di accordo

Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione

L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 mentre per le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno convenuto, per le imprese non artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dal 1° giugno 2022 e dal 1° dicembre 2022, così come da tabella che segue.

Livello

Prima tranche dal 1° giugno 2022

Seconda Tranche dal 1° dicembre 2022

Incremento salariale a regime

30 € 50 € 80 €

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito con decorrenza dal 1° giugno 2022.

Nuove figure professionali
La classificazione del personale viene aggiornata con le seguenti figure professionali e entro il 31 maggio 2022 le Parti definiranno i livelli di inquadramento di riferimento:
– Addetto al copywriting;
– Addetto alle relazioni con i media;
– Digital content creator;
– Addetto al social management;

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Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
Rientrano nella stagionalità:
a) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere;
b) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo ( es. mod.CU,mod.770 ,mod.730,autoliquidazione,nuove modalità di fatturazione;ecc. )
Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.

Vengono previste ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato In applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015  individuando  specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato

Apprendistato professionalizzante
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem

X sem.

60% 60% 70% 70% 85% 85% 90% 90% 100% 100%
60% 60% 70% 70% 85% 85% 90% 90% 100% 100%
2°(Figure a 3 anni) 60% 60% 75% 75% 90% 90%        
60% 60% 70% 70% 90% 90% 100% 100%    
3°(Figure a 2 anni) 60% 80% 85% 95%            
Impiegati amministrativi 60% 60% 70% 70% 90% 90%        

Flessibilità
Le ore passano a 160 ore annue.  Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

Preavviso -Imprese dell’ICT
In caso di dimissioni e licenziamento dei soli lavoratori dipendenti non in prova delle imprese operanti nel settore dell’lCT il periodo di preavviso dovuto è stabilito nella seguente misura:
A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 2 mesi e 7 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) 5 mesi per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) 6 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°