Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti: codici tributo

26 SETT 2022 Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 23 settembre 2022, n. 50/E)

 

L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, consentendo ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate.
L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in argomento e definito le modalità e i termini per il versamento delle somme dovute.
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione, non è ammesso il pagamento rateale, per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento ed è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
– LP30 – IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022
– LP31 – Altri tributi erariali e relativi interessi –- Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022
– LP32 –  Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022
– LP33 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022
– LP34 –  Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022
– LP35 – Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022
– LP36 – Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 5 L n. 130/2022

 

Accordo nel Gruppo Enel sull’Apprendistato scuola-lavoro

Firmato il 19 settembre 2022, tra ENEL Italia S.p.A., in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’adeguamento dell’Accordo Sindacale Quadro del 13 febbraio 2014 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato scolastico di primo livello e professionalizzante

Premesso che le Parti hanno già condiviso con accordo 13 febbraio 2014 un progetto sperimentale rivolto agli studenti del 4° anno degli istituti tecnici per avviare nell’ultimo biennio di scuola secondaria superiore un’esperienza di apprendistato scuola lavoro, con la firma dell’accordo 19 settembre 2022 hanno inteso adeguare le precedenti disposizioni alle novità normative e contrattuali successivamente intervenute.

In conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nell’art. 15 “Apprendistato” del CCNL – che al co. 23 precisa che “restano ferme le intese vigenti a livello aziendale e le eventuali ulteriori regolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico interesse” – le Parti definiscono i trattamenti economici e normativi al fine di raccordare la disciplina contrattuale al programma Enel di inserimento in apprendistato di primo livello nell’ultimo biennio della secondaria superiore e al periodo di apprendistato successivo al conseguimento del diploma.

Ai fini del programma saranno presi a riferimento gli istituti tecnici della scuola secondaria superiore con indirizzi quali: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanico, meccanico, meccatronica ed energia, chimico, termotecnica.

Il programma è così articolato:

– Fase 1 apprendistato scuola-lavoro: con apprendistato di primo livello (art. 43 DLgs n. 81/2015), della durata, di norma, di 23 mesi, nelle classi 4° e 5° degli istituti tecnici industriali, al termine della quale è previsto il conseguimento del diploma tecnico e la valutazione di merito del percorso effettuato.

– Fase 2 apprendistato professionalizzante: con durata, di norma, di 13 mesi che sarà attivata in relazione alle esigenze aziendali per i partecipanti alla prima fase che hanno conseguito il titolo di studio ed un livello di preparazione ritenuto adeguato ad affrontare l’ulteriore fase formativa professionalizzante aziendale.

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti

Nella GU n. 223 è stato pubblicato il Decreto aiuti-ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. Il provvedimento, tra le diverse misure, ha previsto l’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

In particolare, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità di cui al successivo articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di  lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al medesimo articolo 19, commi 1 e 16. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato  da eventi con copertura di contribuzione  figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. La stessa indennità non è cedibile, né sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti  risultino titolari esclusivamente di trattamenti non  gestiti dall’INPS, il  casellario centrale  dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennita’ una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. L’Ente erogatore  procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme  corrisposte  in  eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 
L’indennità una tantum è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
L’INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del Dl 17 maggio 2022, n. 50, che abbiano in essere uno o più rapporti  di lavoro, nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è riconosciuta dall’INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.
L’Istituto, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del DL 17 maggio 2022, n. 50, e che sono iscritti alla Gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021.
Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del DL 22 marzo 2021 n. 41, e dall’articolo 42 del DL 25 maggio 2021 n. 73, l’INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall’articolo 32, comma 12, secondo periodo, del DL 17 maggio 2022, n. 50, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all’entrata del bilancio dello Stato.
L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 150 euro.

Lavoratori dello spettacolo: aumentato il massimale di contribuzione malattia e maternità

L’inps ha adeguato, con effetto dal 1° ottobre 2022, il massimale giornaliero di contribuzione della malattia e della maternità per i lavoratori dello spettacolo titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (Messaggio 23 settembre 2022, n. 3473)

Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e dell’indennità economica di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera.
Con la Legge delega in materia di spettacolo (L. n. 106/2022) è stato disposto l’innalzamento del massimale contributivo giornaliero da euro 100,00 a euro 120,00, a decorrere dal 1° luglio 2022.

L’Inps ha di conseguenza adeguato i propri sistemi, comunicando che il nuovo massimale deve essere applicato a partire dal periodo di competenza ottobre 2022.
Pertanto, a partire da detto periodo, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo (dipendenti o autonomi) devono assumere come massimale giornaliero pari a euro 120,00.

Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti devono utilizzare i codici causale già in uso:
– “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito;
– “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Dette operazioni possono essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore in caso di prassi scorretta

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore, dà luogo alla responsabilità di questi per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 34968.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata per il delitto di lesioni personali colpose, in danno di un lavoratore.

Quest’ultimo si era procurato le lesioni, dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni, cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC.
Alla datrice di lavoro, in particolare, era stato contestato di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell’art. 37, D.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un’adeguata informazione sull’utilizzo corretto della scala.

I giudici di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano affermato la penale responsabilità della datrice, sulla scorta delle seguenti evidenze: il predetto lavoratore era salito sulla scala in questione, essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla datrice, che non aveva mai interdetto l’uso della scala; l’impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d’uso, contenute in apposito manuale.

Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza di condanna, ha ribadito che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l’instaurazione di prassi scorrette foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, ne determina la responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse.
Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente.

A fondamento della decisione, la Corte ha, difatti, rilevato che la circostanza che il lavoratore, nel caso di specie, sia pure nell’espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l’impiego della scala utilizzata evidenziava la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa era certamente a conoscenza.