CCNL Lavoro domestico: siglato il rinnovo

Aumenti retributivi e tutele genitoriali tra le novità

Il 28 ottobre è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.

Il contratti decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

A livello economico sono previsti i seguenti aumenti.

Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di 100,00 euro con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

–  1° gennaio 2026: 40,00 euro oltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2027: 30,00 euro ltre rivalutazione ISTAT;

–  1° gennaio 2028: 15,00 euroltre rivalutazione ISTAT;

–  1° settembre 2028:15,00 euro oltre rivalutazione ISTAT .

Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.

L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggionata a 30,00 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

A livello normativo, invece, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

– per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita dei un figlio.

Introdotta, inoltre, la possibilità di frure di permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata affine entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado qualora il genitore o coniuge e parente siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

E’ stata riconosciuta come festività anche la giornata del 4 novembre.

Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e domande

Per accedere al beneficio le madri con due o più figli devono presentare domanda all’INPS entro il 9 dicembre 2025 (INPS, circolare 28 ottobre 2025, n. 139).

L’INPS illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal D.L. n. 95/2025 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

 

Il Bonus spetta alle:

 

– madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

– madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

 

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata, e anche le mamme che hanno rapporti di lavoro intermittenti, nonché a scopo di somministrazione.

 

L’INPS, relativamente al requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, precisa che lo stesso deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

 

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

 

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

 

Il beneficio è erogato su domanda da presentarsi entro 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), ma l’Istituto avverte che le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono comunque presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero, come detto, entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

 

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

 

CCNL Commercio Cifa – Confsal: nuovi minimi dal 1° novembre 2026

Definite nuove decorrenze che integrano le tabelle previste dal CCNL

Il 20 ottobre 2025 è stato siglato da Cifa e Confsal il verbale di accordo che contiene tabelle contenenti i nuovi minimi per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e Turismo e Pubblici Esercizi, dal 1° novembre 2026  e dal 1° febbraio 2027.

Tabella minimi salariali Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Livelli Minimo Tabellare

dal 1° marzo 2025

al 31 ottobre 2025

Minimo Tabellare

dal 1° novembre 2025

Minimo tabellare

dal 1° novembre 2026

Minimo tabellare

dal 1° febbraio 2027

Q* 2.930 2.990 3.045 3.115
7 2.455 2.510 2.560 2.625
6 2.190 2.240 2.285 2.340
5 1.945 1.990 2.025 2.070
4 1.750 1.790 1.820 1.860
3 1.630 1.660 1.690 1.730
2 1.515 1.545 1.570 1.605
1 1.375 1.405 1.425 1.450
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a: 180 euro da corrispondere per 14 mensilità.

Tabella minimi salariali Settore Turismo e Pubblici Esercizi

Livelli Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2025

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2026

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2027

Minimo Tabellare

dal 1° dicembre 2027

Q* 2.290 2.345 2.390 2.450
7 2.045 2.110 2.150 2.205
6 1.870 1.920 1.955 2.000
5 1.765 1.805 1.835 1.880
4 1.665 1.695 1.725 1.765
3 1.560 1.585 1.610 1.645
2S 1.500 1.515 1.545 1.575
2 1.480 1.495 1.520 1.550
1 1.390 1.395 1.415 1.445
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a 70,00 € mensili lordi.

CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): sottoscritto l’accordo ponte 2025

Stabilito un aumento retributivo per i dipendenti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 27 ottobre 2025 le Parti Sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca, Agci-Agroalimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca hanno siglato un accordo ponte valido per il 2025. 

Tale accordo risulta necessario per l’applicazione del contratto collettivo del settore, scaduto in data 31 dicembre 2024.

Dal punto di vista economico, l’accordo riconosce un aumento retributivo sul parametro 100 pari a 100,22 euro per i lavoratori dipendenti, che saranno erogati in tre tranche:

20,22 euro da settembre 2025;

30,00 euro da gennaio 2026;

50,00 euro da febbraio 2026.

Inoltre, ai soci lavoratori sarà riconosciuto un aumento del minimo monetario garantito pari al 3% con decorrenza dal primo settembre 2025.

Le misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la tutela dei lavoratori con il rafforzamento di formazione e controlli (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Nella seduta del 28 ottobre 2025, il governo ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

In particolare, per quel che concerne la tutela dei lavoratori, il provvedimento individua quali punti cardine la formazione, i controlli e la prevenzione, introducendo, tra l’altro, sistemi premiali per le imprese, il badge di cantiere come richiesto trasversalmente dalle parti sociali, il potenziamento della rete agricola di qualità, ulteriori assunzioni per 300 ispettori e 100 Carabinieri del Comando Tutela del Lavoro, oltre alla stabilizzazione di 94 medici e infermieri dell’INAIL.

Previste anche una serie di azioni a favore dei più giovani, compresa l’estensione della tutela INAIL anche agli infortuni avvenuti in itinere per gli studenti impegnati nella formazione scuola-lavoro e la previsione che non possano essere impegnati in attività ad alto rischio. Tra le novità del decreto, l’istituzione di una borsa di studio per gli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro o di malattie professionali.

Inoltre, il decreto individua come misure: 

– la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli;

– attenzione specifica al subappalto e agli strumenti digitali;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– mancati infortuni e prevenzione;

– visite mediche aggiuntive;

– destinazione esclusiva delle sanzioni.