CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: previsto incremento dei minimi tabellari

Si da seguito agli aumenti mensili con decorrenza 1° giugno 2025

In data 4 luglio 2025, Fim-Cisl informa tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico, di aver ricevuto conferma, da parte dell’associazione imprenditoriale di Confimi Industria meccanica, a poter procedere con gli incrementi dei minimi tabellari.

La Fim-Cisl ha pertanto proceduto a sottoscrivere il testo di accordo per dare seguito agli aumenti mensili con decorrenza 1° giugno 2025. Tali aumenti, non verranno inseriti nella retribuzione di giugno, in quanto ancora non si è ricevuto riscontro della sottoscrizione dell’accordo anche da parte dell’altra organizzazione sindacale firmataria. 

Difatti, è volontà della parte datoriale di riconoscere gli adeguamenti dalla retribuzione di luglio 2025, prevedendo la decorrenza comunque da giugno 2025, al fine di evitare perdite per i dipendenti del settore. 

Si riportano di seguito i nuovi minimi tabellari mensili calcolati applicando l’1,3%.

Categorie Minimi dal 1° giugno 2025
9^ 3.033,00
8^ 2.728,13
7^ 2.508,26
6^ 2.337,43 
5^ 2.179,32
4^ 2.034,68
3^ 1.949,54
2^ 1.758,03

Anche i valori dei minimi del contratto “Socrate” e i valori dell’indennità di Trasferta e Reperibilità saranno incrementati del 1,3%.

 

CCNL Ist. Socio Assistenziale Anaste: conclusa negativamente la procedura di raffreddamento

I sindacati chiedono l’avvio di campagne di sensibilizzazione nei posti di lavoro 

Lo scorso 1° luglio si è conclusa con verbale di mancato accordo la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro su richiesta delle federazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Il 10 giugno Anaste comunicava, infatti, l’intenzione di sottoscrivere il rinnovo del CCNL Anaste vigenza 2023-2025 con le seguenti proposte: 55,00 euro di aumento per il 4° livello, integrazione di 5,00 per l’assistenza sanitaria integrativa; un importo a titolo d UnaTantum pari a 200,00 euro sotto forma di welfare; il pagamento del terzo e del quarto evento di malattia al 75%.

I sindacati, però, non hanno ritenuto insufficiente la proposta dell’associazione datoriale e lesiva dei diritti dei lavoratori in quanto poco in linea con i contratti sottoscritti dalle altre sigle sindacali e pertanto si sono riservate di indire lo sciopero nazionale nelle prossime ore richiedendo l’avvio di campagne di informazione  mediante assemblee sindacali unitarie nei posti di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e  attraverso l’invio di comunicati.

Chiarimenti sul credito d’Imposta ZES Unica: limite del 50% per investimenti immobiliari

L’Agenzia delle entrate risponde a una richiesta di chiarimenti riguardo all’applicazione del credito d’imposta ZES Unica e nello specifico su come calcolare il limite del 50% relativo al valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione (Agenzia delle entrate, risposta 8 luglio 2025, n. 183).

L’Istante è una società che svolge la propria attività presso uno stabilimento in virtù di un contratto di locazione commerciale ed intende accedere al Credito di imposta ZES Unica per estendere la capacità dello stabilimento esistente. Tale progetto include:
– l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;

– l’acquisto dell’immobile strumentale, che comprende sia la parte attualmente locata sia una nuova porzione con immobile e piazzale.
Al riguardo, la società chiede chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023 e dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale del 17 maggio 2024, i quali prevedono che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

In risposta, l’Agenzia ricorda che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali per strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione nella ZES unica.

 

La ZES unica ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Le modalità di accesso e i criteri di applicazione del credito d’imposta sono stati definiti dal decreto attuativo del 17 maggio 2024.

 

Sono agevolabili gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Questi includono:

  • l’acquisto (anche tramite locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione;
  • l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Gli investimenti sono agevolabili se effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, con una proroga anche per quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.

 

L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124/2023 e l’articolo 3, comma 5, del decreto attuativo stabiliscono che “Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.

La ratio di questa limitazione è di circoscrivere la componente agevolata riferita all’acquisto di beni immobili strumentali (la “componente immobiliare”) rispetto a quella relativa all’acquisizione degli altri asset strumentali agevolati (la “componente non-immobiliare”).

Ciò significa che, per ogni singolo progetto di investimento, il valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Di conseguenza, il valore agevolato della componente immobiliare non può essere superiore a quello della componente non-immobiliare.

Se l’investimento immobiliare costituisce l’unica spesa del progetto di investimento iniziale, non è agevolabile per l’assenza di altri investimenti in asset strumentali (componente non-immobiliare).

Ai fini del calcolo di questo limite, concorrono al valore della componente immobiliare non solo il costo del mero acquisto di un’unità immobiliare strumentale (terreno o immobile) e i relativi costi accessori (es. costi notarili), ma anche altre spese attinenti all’unità acquistata, come i costi capitalizzati per l’ammodernamento e/o ampliamento del cespite.

 

Nel caso di specie, l’investimento in macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare) è di 270.000,00 euro, mentre l’investimento nell’immobile strumentale (componente immobiliare) è di 600.000,00 euro.
Pertanto, l’investimento ammesso al Credito di imposta ZES Unica, nel caso prospettato dalla società istante, avrà un valore complessivo pari a 540.000,00 euro così ripartito:
– 270.000,00 euro corrispondenti al costo di macchinari e attrezzature (componente non-immobiliare);

– 270.000,00 euro rappresentati dalla quota agevolabile dell’investimento nella componente immobiliare, in quanto questa non può superare la metà del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il Bonus mamme lavoratrici per il 2025

Le nuove disposizioni del D.L. n. 95/2025 pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno scorso (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 luglio 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L.n. 95/2025, le disposizioni per l’integrazione al reddito delle lavoratrici madri di 2 o più figli si integrano con la previsione di cui all’articolo 6 del D.L., valida solo per il 2025. Più precisamente, la misura approvata dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2025 dispone il riconoscimento di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di rapporto di lavoro o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40.000 euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2025 resta in vigore la previsione della Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023).

Infine, dal 2026 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla Legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024).

Regime forfetario e regime IVA del margine: nuove attività e criteri di incompatibilità

È stata pubblicata una risposta dell’Agenzia delle entrate riguardo al regime forfetario in relazione al regime IVA del margine e l’opzione per il regime IVA ordinario (Agenzia delle entrate, risposta 7 luglio 2025, n. 181).

Un commerciante al dettaglio dichiara di aver intenzione di adottare dal 1° gennaio 2025, ritenendo di averne i requisiti richiesti, il regime forfetario, poiché, dalla data sopraindicata, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cosiddetto regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (seguìto fino al 31 dicembre 2024). Inoltre, l’Istante rappresenta l’intenzione di voler svolgere, a decorrere dal 2025, anche l’attività ulteriore di vendita di piccoli elettrodomestici usati, continuando ad adottare il regime forfetario. In proposito, sottolinea che, ai fini dell’IVA, quest’ultima attività (vendita di piccoli elettrodomestici usati) sarebbe soggetta ex lege al regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore ai 516,00 euro, troverebbe applicazione il metodo globale secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del D.L. n. 41/1995.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il “regime fiscale di vantaggio” (ex articolo 27 del D.L. n. 98/2011) è stato progressivamente abrogato, permettendo ai contribuenti che già lo applicavano di continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (quinquennio o 35 anni di età) o di passare al regime forfetario.

Una delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario è prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge n. 190/2014, che esclude le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

La circolare n. 9/E/2019 chiarisce che l’incompatibilità con il regime forfetario è “in re ipsa” ogni qualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, la stessa circolare specifica che se il contribuente, avendo la facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Con riferimento al caso di specie, poiché non sussistono precedenti periodi d’imposta rispetto al 2025 in cui l’Istante abbia applicato il regime IVA del margine, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa adottare direttamente il regime forfetario in relazione alla nuova attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati (di valore inferiore a 516,46 euro), anche se questa attività rientrerebbe teoricamente nel regime IVA del margine.

 

L’adesione al regime forfetario dovrà essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A e indicando il valore “2” nella casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B.
Successivamente, l’adesione dovrà essere confermata nella dichiarazione dei redditi, attestando la presenza di tutti i requisiti e l’assenza di cause ostative.