Reintegra del lavoratore in caso di licenziamento prima del trasferimento

In tema di trasferimento d’azienda, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria si realizza per i lavoratori che sono dipendenti della cedente al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell’annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro.

In caso di trasferimento d’azienda, l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché questo abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo.
La tutela prevista dall’art. 2112 cc in caso di trasferimento d’azienda o di ramo, è affidata all’automatica “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e alla “conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell’annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.
Deve, invece, escludersi che possa “continuare” in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all’epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto e anche de iure, per la mancata impugnativa dell’atto di recesso.
Nell’ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all’art. 2112 cod. civ. può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.
La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo – sul piano logico e su quello giuridico – rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti.
In conclusione, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria (o della retrocessionaria) si realizza per i lavoratori che sono dipendenti della cedente (o della retrocecedente) al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell’annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro (Cassazione, sentenza 11 marzo 2022, n. 8039).

Assegno di integrazione salariale FIS per causali straordinarie

Definiti i criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie da parte dei datori di lavoro che accedono all’assegno di integrazione salariale FIS. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 25 febbraio 2022, n. 33).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in seguito al riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, sono soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del “trattamento di integrazione salariale ordinario”, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il FIS garantisce l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale in relazione alle causali ordinarie e straordinarie.
In particolare, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie.

Con il Decreto n. 33 del 25 febbraio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale FIS per le causali riorganizzazione, crisi aziendale ed a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.

Anagrafe tributaria: prorogati i termini per comunicare i dati relativi agli interventi edilizi ed energet

Prorogati al 7 aprile 2022 i termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. (Agenzia delle entrate – provvedimento 16/3/2022 n. 83833)

In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 7 aprile 2022.

Rapporti di mero fatto e obblighi del datore sulle tutele antinfortunistiche

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche in favore dei lavoratori subordinati sussiste indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto di lavoro e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività lavorativa.

La Corte di Appello territoriale ha rigettato la domanda di un lavoratore, volta ad ottenere l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere alla manutenzione ed al lavaggio del vestiario fornitogli (tute con barre catarifrangenti), costituente – secondo l’assunto del lavoratore – dispositivo di protezione individuale.
Tale pronuncia è stata motivata affermando che l’amministrazione datrice non fosse il datore di lavoro e, quand’anche la si fosse considerata tale, avrebbe dovuto essere qualificata come datore di mero fatto, responsabile, pertanto, per il solo pagamento delle retribuzioni e dei contributi, ma non anche per le pretese risarcitorie;
La stessa Corte ha ritenuto, inoltre, che le tute con strisce luminose utilizzate dagli addetti al prelievo dei rifiuti urbani non potessero essere qualificate quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La Suprema Corte ha accolto il suddetto ricorso, ribadendo il principio in base al quale l’obbligo di apprestare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore sussiste in capo al datore di lavoro indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto.
La Corte ha sancito, in tale sede, anche il principio che prevede, con riguardo agli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale il dipendente del caso in oggetto, che le caratteristiche peculiari degli “indumenti ad alta visibilità” bastano di per sé a qualificarli come D.P.I. perché volti a proteggere i lavoratori dai pericoli connessi alla raccolta dei rifiuti in strada in concomitanza con la ordinaria circolazione dei veicoli (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 marzo 2022, n. 8042).

Bonus Farmacie: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta a favore delle farmacie per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina (Agenzia Entrate – risoluzione 14 marzo 2022, n. 11).

L’art. 19-septies, D.L. n. 137/2020, conv., con modif., dalla L. n. 176/2020, ha previsto il riconoscimento a favore delle farmacie di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% delle spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 da presentare, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero della salute.
In tal senso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
– “6959” denominato “credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il Ministero della salute trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti che nel mese precedente sono stati ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
L’Agenzia delle entrate in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della salute e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
L’ammontare complessivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.