Uniemens: correzione anomalie su esonero IVS lavoratori

Ai fini dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori l’Inps procederà d’ufficio alla correzione delle anomalie riscontrate sulle denunce contributive relative ai mesi da gennaio a luglio 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4270)

In relazione all’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2022 riguardante il riconoscimento dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori, in fase di elaborazione delle denunce mensili, l’Istituto ha riscontrato alcune anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens riferite ai mesi da gennaio a luglio 2022.
In particolare, è stata riscontrata l’esposizione degli imponibili riferiti ai codici “L024” e “L026” (nell’elemento “IdentMotivoUtilizzo” di “InfoAggCausaliContrib”) con formati diversi da quelli previsti dalle indicazioni fornite dall’Istituto.
Al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari, l’Inps procederà d’ufficio alla risoluzione del problema, con il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche.
Inoltre, con riferimento alla gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “4K”, l’Inps ha disposto il blocco:
– della notifica;
– della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.
Nei casi in cui l’attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, l’Inps provvede centralmente alla rielaborazione, allineando le informazioni negli archivi di gestione.
Anche le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente devono ritenersi attualmente bloccate.

Applicazione illegittima del contributo di solidarietà: decorrenza degli interessi

Gli interessi legali sulle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza decorrono dalla data di ciascun prelievo (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543).

È stata confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad un professionista in quiescenza le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati dal 2009 al 2013.
I giudici di merito, una volta accertata l’illegittima applicazione del detto contributo, avevano ritenuto, inoltre, che gli interessi legali sulle somme in questione decorressero dalla data di ciascun prelievo.

La Cassa ha proposto ricorso avverso tale sentenza, sostenendo, in primo luogo, che la Corte avesse errato nel negare che la Cassa stessa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c. e non dal pagamento.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando preliminarmente che l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 2 D. Lgs. n. 509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula, pertanto, da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

I Giudici di legittimità non hanno mancato, altresì, di evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi, nei casi come quello di specie, decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria; agli accessori della prestazione previdenziale non si applica, difatti, il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, conseguentemente gli interessi maturati devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.

Una tantum a novembre per il CCNL Estetica

 

 

La prima tranches di una tantum per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere Spetta spetta con la busta paga del mese di novembre

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10/10/2022 viene corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 246 euro.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 3 soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Domanda congedo parentale lavoratori autonomi: aggiornamento procedura

L’Inps ha aggiornato la procedura telematica di richiesta dei congedi parentali al fine di consentire ai padri lavoratori autonomi di inoltrare le domande di congedo introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e in vigore dal 13 agosto 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265)

Come noto, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Tali novità, che sostanzialmente aumentano i diritti dei lavoratori ad assentarsi dal lavoro per esigenze genitoriali e di assistenza familiari, sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. In attesa degli aggiornamenti procedurali, l’Inps ha riconosciuto la possibilità di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Completato l’aggiornamento della procedura di presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, l’Inps ha precisato che:
– le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e il 25 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio n. 4265/2022);
– per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
– sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con riferimento all’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e al congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto la procedura non è ancora aggiornata. Fino all’aggiornamento gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Grafica-Editoria: prorogata l’iscrizione al Fondo “Salute Sempre”

Firmato il 26/10/2022, tra ASSOGRAFICI, AIE, ANES e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo per la proroga dell’iscrizione automatica al Fondo sanitario “Salute Sempre”

Premesso che

Il CCNL 19 gennaio 2021, in scadenza a dicembre 2022, prevede che per gli anni 2021 e 2022 siano iscritti automaticamente al Fondo Salute Sempre tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo.

Si concorda

di prorogare l’iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, confermando che i relativi valori, e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL. Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo Salute Sempre le sole aziende, che prima dell’iscrizione al fondo-avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero.solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.