INPS: i criteri per le domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria

L’Inps fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal DM n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie (Circolare 5 ottobre 2022, n. 109).

 

Dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione. Tale nuova previsione normativa inserisce, nel modello di riorganizzazione aziendale finora conosciuto, una nuova situazione che non postula necessariamente la presenza di significative inefficienze gestionali dell’azienda, ma che si realizza allorquando il datore di lavoro intenda porre in essere un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.
Per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione.
Con specifico riferimento alla gestione dei processi di transizione, l’Istituto precisa che, in relazione alla previsione normativa, rientrano in detto ambito: i processi finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale; i processi di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica; i processi di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;
– il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione di cui al precedente punto a) e riguardanti l’unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo;
– i datori di lavoro devono evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che intendono realizzare e le sospensioni/riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede l’assegno di integrazione salariale;
– il programma deve essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;
– il programma deve contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.

Alla luce dell’articolo 2-bis del D.M. n. 94033/2016, per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale:
– il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi (ad esempio, diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, ovvero un decremento delle vendite o ancora i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti alla annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto, o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di un anno). Al riguardo, si evidenzia che, in funzione della semplificazione prevista dalla norma, la disposizione in esame fornisce ai datori di lavoro un’elencazione delle possibili motivazioni; inoltre, si fa presente che la produzione dei dati economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale;
– il datore deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;
– il datore deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni con articolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero – in presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale – deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte (ad esempio, assunzione riferita a personale che svolge mansioni inizialmente non presenti nell’organico aziendale);
– il datore medesimo deve illustrare il piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
– il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
– il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale. Conseguentemente, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare il piano di gestione non traumatica dei suddetti esuberi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ecc.).
Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, il cui piano deve essere stato adottato dai datori di lavoro richiedenti, deve riscontrarsi la presenza delle condizioni suddette.

In forza di quanto previsto dall’articolo 4-bis del D.M. n. 94033/2016 in parola, per l’accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:
– la riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali di riduzioni di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015;
– il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
– i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In tale senso sono esclusi i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea;
– in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà;
– nel corso della fruizione dell’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale – è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
– qualora le Parti stipulanti il contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione dell’orario di lavoro, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’avvenuta variazione di orario alla Struttura dell’Istituto territorialmente competente;
– in tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Nuova contribuzione per la Cassa Edile della provincia di Catania

6 OTT 2022 In armonia con le disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Catania pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

Contributi Cassa Edile Catania dall’1/10/2022

CONTRIBUTI

Totale (%)

Quota Impresa (%)

Quota Lavoratore (%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo APE 2,43 2,43
Contributo unificato Formazione e Sicurezza 1,00 1,00
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) 1,9788 0,9894 0,9894
Contributo RLST 0,125 0,125
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Contributo Fondo prepensionamenti 0,20 0,20
TOTALE CONTRIBUTI 8,0838 6,7194 1,3644
Fondo sanitario SANEDIL operai 0,60 0,60
Fondo sanitario SANEDIL impiegati 0,26 0,26

Avvocati: recupero contributi gestione separata Inps senza sanzioni

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022, l’Inps chiarisce che il recupero dei contributi dovuti alla Gestione separata fino all’anno di imposta 2011, da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari, è effettuato senza l’applicazione delle sanzioni civili. (Circolare 03 ottobre 2022, n. 107).

Con norma di interpretazione autentica (art. 18, co. 12, D.L. n. 98/2011) è stato stabilito che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d’affari.
Al contempo, la medesime sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari minimo previsti dal regime previdenziale forense, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, ossia fino all’anno di imposta 2011.

Per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, l’Inps ha chiarito che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011.
Gli effetti della sentenza si applicano esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’esclusione delle sanzioni civili avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
Con successivo messaggio l’Inps renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute per effetto della sentenza in oggetto.

Autorizzazione deroghe VLE per esposizione a campi elettromagnetici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri e le modalità che, ai fini della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro devono osservare per ottenere l’autorizzazione per le deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) nelle attività che comportano esposizione ai campi elettromagnetici (Decreto 30 settembre 2022).

In base alle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di attività che comportino esposizione ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che l’esposizione dei lavoratori non superi i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari e i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sensoriali.
In presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, il datore di lavoro può richiedere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’autorizzazione a derogare al rispetto dei VLE, informando altresì il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

L’istanza di autorizzazione alla deroga deve essere presentata dal datore di lavoro, con apposito modello (vedi allegato in fine), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it), esclusivamente in via telematica.
In particolare, l’istanza deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
c) l’ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b;
d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;
f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d;
g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante nel rispetto della normativa europea;
j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d) sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h);
l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.
La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

L’eventuale variazione dei dati comunicati nell’istanza di autorizzazione deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).
Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione.
Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di 4 anni salvo rinnovi.
Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)

Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
A seguito della segnalazione del datore di lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere del tavolo tecnico, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Licenziamento disciplinare: illegittimo se la contestazione non è specifica

5 ott 2022 La contestazione dell’addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l’esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28502.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento intimato da un istituto di credito nei confronti del direttore di una filiale, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento dell’ indennità risarcitoria.

Il licenziamento era stato intimato al lavoratore a seguito di contestazione disciplinare per una serie di irregolarità, riscontrate da una relazione ispettiva sulla anomala operatività della filiale.
La Corte territoriale, in particolare, premesso che la contestazione disciplinare appariva oscura ed ambigua in alcuni punti, senza che vi fosse una chiara indicazione del comportamento richiesto al lavoratore, rilevava che il datore di lavoro non aveva dimostrato il giustificato motivo soggettivo, cioè il notevole inadempimento da parte dello stesso direttore, con conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio a suo carico.
Secondo quanto evidenziato dai giudici del gravame, inoltre, la contestazione disciplinare era in larga parte frutto di frettoloso “copia-incolla” della relazione di ispezione. Tale circostanza emergeva dalla lettura comparata della nota di servizio AUDIT sull’anomala operatività presso la filiale e la contestazione disciplinare, in gran parte identiche.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Banca, ha ritenuto inammissibili i relativi motivi, richiamando, in primo luogo, l’ orientamento secondo cui la contestazione dell’addebito deve essere specifica, dovendo contenere l’esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
La verifica della specificità degli addebiti contestati al lavoratore è rimessa al giudice di merito e l’ apprezzamento di quest’ultimo è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato, come avvenuto, a parere della Corte di legittimità, nel caso sottoposto ad esame.

Il Collegio in proposito ha affermato che i motivi di ricorso proposti dalla Banca tendevano ad un’ inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, attività non consentite in sede di legittimità.

In conclusione è stata ritenuta immune da censure la ricostruzione operata, nella specie, dalla Corte territoriale. La stessa aveva correttamente sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, l’ evidente mancanza di prova sulla illiceità dei fatti e sulla ricorrenza del notevole inadempimento, in capo al lavoratore, tale da radicare legittimamente il giustificato motivo soggettivo, essendo la Banca venuta meno all’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti nel loro rilievo illecito.