Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulla sospensione o riduzione delle attività lavorative, l’Inps fornisce chiarimenti sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria (Messaggio 28 luglio 2022, n. 2999).

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, il datore di lavoro può chiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario (o “CIGO”) con la casuale “eventi meteo”.
A tal fine sono considerate temperature elevate, quelle superiori a 35° centigradi.
L’Inps chiarisce che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cd. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.
Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.

L’Inps precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione/riduzione delle attività lavorative.
Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, l’Inps attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio.

L’Istituto sottolinea, inoltre, che la CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile inoltrare la richiesta di integrazione salariale ordinaria.
Qualora alla domanda non sia stata allegata l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa è richiesta dall’Istituto mediante il supplemento di istruttoria. L’integrazione non è necessaria acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Sottoscritto un protocollo di Intesa per l’adozione di misure idonee a sostenere il settore italiano della calzatura

Il settore calzaturiero deve essere messe in condizione di competere maggiormente nei mercati internazionali, adottando misure di lungo periodo e superando quelle previste da una fase emergenziale, per approdare a provvedimenti che consentano di affrontare, con concretezza e determinazione, i problemi strutturali.

Con l’ Etichettatura d’origine obbligatoria ben evidente nel prodotto:

1) il consumatore verrà tutelato e potrà fare una scelta consapevole se acquistare un prodotto italiano o proveniente da paesi diversi, anche extraeuropei;

2) i rivenditori dovranno specificare la provenienza del prodotto e non potranno più, a parità di prezzo, far passare per fatto in Italia un prodotto che italiano non è..

Le imprese produttrici italiane che concorrono ai bandi pubblici costituiscono una nicchia nel settore delle calzature da salvaguardare e sviluppare.

I vari Enti che, all’interno della Pubblica Amministrazione, promuovono i bandi per la fornitura devono definire maggiormente i perimetri di azione degli assegnatari, sia nell’ambito delle normative applicabili che dei costi, a vario titolo, da sostenere. Tra questi, anche quello relativo al costo minimo della manodopera che rappresenta, di per sé stesso, un ulteriore elemento di garanzia della qualità del prodotto e della fornitura nel suo complesso.

Attualmente chi produce in Italia è gravato da costi che lo rendono sempre perdente nei confronti di chi produce all’estero.

In tal senso, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC, chiedono la certificazione presso il Ministero del Lavoro, del costo del lavoro del Settore Calzature Industria, così come avviene per gli altri settori soggetti a bandi di gara per l’assegnazione di lavori pubblici (es. Lavanderie Industriali e Servizi affini).

Pertanto, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC hanno redatto un documento analitico ed esplicativo delle proposte tecniche inerenti alle tematiche sopra elencate, da presentare ai Ministeri interessati e all’opinione pubblica attraverso un momento di incontro con la stampa.

Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

Stipulato lo scorso 29 luglio 2022, il protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti considerando l’andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, hanno condiviso di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
Con il presente Protocollo, in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, sono state definite le previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le Parti indicano alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.

Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

Dal 1° settembre 2022 viene prevista una forma semplificata di comunicazione dei rapporti di lavoro agile ai fini dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DDL di conversione del Decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni (nel testo modificato sulla base del DDL di conversione approvato al Senato) modifica la disciplina del lavoro agile (cd. “smart working”) in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, è previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, ai fini dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di omissione della suddetta comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Scuole private religiose – Agidae: incentivo economico di produttività ad agosto

 

 

Erogato, con la retribuzione del mese di agosto, un premio annuale di professionalità, al personale delle scuole Private Religiose – Agidae

Il CCNL prevede, per il personale assunto a tempo indeterminato, una progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:

a) PER IL PERSONALE DOCENTE

 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 10
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
5 Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e/o privati, da effettuarsi in orario extracurriculare + 2 per ciascun evento

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie ordinarie e i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);

– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;
– i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

b) PER IL PERSONALE NON DOCENTE

 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane). + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 5
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie;
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);
– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola;
– i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE:

– L’orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si considera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all’art. 9 e dei permessi orari retribuiti.
– Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il periodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.
– In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno (c.d. ciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.
Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il Premio Annuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti.
Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di Carriera).
Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico.