Procedura di consultazione sindacale Fsba per gli artigiani veneti

Siglato il 4/3/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Regionale Veneto, la CISL Regionale Veneto, la UIL Regionale Veneto, l’accordo interconfederale regionale procedura di consultazione sindacale assegno di integrazione salariale fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA).

Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa in Veneto.
Potrà essere richiesta la prestazione anche in relazione ai lavoranti a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’ anzianità richiesta di 90 gg. Nel caso in cui il regolamento FSBA, non abbia ancora recepito quanto previsto in termini di anzianità soggettiva o per l’estensione ai lavoranti a domicilio, le posizioni di questi lavoratori saranno trattate con apposita prestazione EBAV prevista al punto 6) del presente accordo.
L’impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA 2022 (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno precedentemente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.
Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano, etc) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.
La procedura sindacale entra in vigore il 7/3/2022.
Il modello di avvio di procedura sindacale qui convenuto è valido dal 7/3/2022.
Per i periodi di sospensioni intercorrenti dall’1/1/2022 al 6/3/2022 la procedura potrà essere attivata entro il 30/3/2022 con valenza retroattiva dall’1/1/2022, a valere per 4 settimane.
A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell’allegato 2. Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l’accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane o, comunque, per il numero di settimane successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo, al termine delle quali, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale d’accordo.
Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.
Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, una apposita informativa (allegato 3), la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione deH’autorità competente attestante l’evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.
Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CIRL.

Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l’estensione della tutela dall’1/1/2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni, le Parti valuteranno di confermare ed estendere anche ai dipendenti con anzianità tra 30 e 90 gg, in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all’accordo 25/6/2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.
Le parti si incontreranno per l’aggiornamento del servizio la cui esigibilità non potrà andare oltre al 30/6/2022.
Il presente accordo ha decorrenza dal 7/3/2022, sostituendo integralmente l’A.I. 14/1/2020.

Uneba Marche: Comunicato sull’erogazione dell’Elemento di Garanzia

Uneba comunica che essendosi concluse senza accordo le trattative sul contratto regionale tra Uneba Marche e le OO.SS. territoriali, l’Elemento di Garanzia dovrà erogarsi secondo l’art. 43 del CCNL

Uneba, con comunicato del 4 marzo 2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Marche, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di Garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assistenziali Uneba del 20/1/2020, tutte le organizzazioni delle Marche che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della “quota A” (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.

Finanziamento del reddito di libertà con risorse delle Regioni

L’Inps provvederà all’erogazione, in unica soluzione, delle prestazioni sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della Regione/Provincia autonoma, riconoscendo il Reddito di Libertà nella misura massima di 400,00 euro mensili e fino a un massimo di 12 mensilità, fino a esaurimento della provvista, salvo ulteriori successivi stanziamenti a cura della stessa Regione/Provincia autonoma e dell’accredito della provvista finanziaria anticipata; laddove siano disponibili anche risorse statali, per i pagamenti l’Istituto utilizzerà previamente dette risorse.

Tale misura è riconosciuta, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda è presentata all’Inps sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possono essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, da trasmettere all’indirizzo PEC della Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile dc.inclusionesocialeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it.
L’accoglimento della richiesta della Regione/Provincia autonoma si perfezionerà con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT70L0100003245350200020350, intestato a questo Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 – Regione/Provincia autonoma ______”.
L’Istituto utilizzerà tali risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima (INPS – Messaggio 07 marzo 2022, n. 1053).

Permessi 104 e abuso del diritto: proporzionalità del recesso datoriale

In materia di permessi 104, la Corte ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro per abuso del diritto della fruizione dei predetti permessi, e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria anziché la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice del reclamo è pervenuto all’accertamento del difetto di proporzionalità del recesso datoriale sulla base di una complessiva considerazione delle circostanze concrete, alla stregua delle quali ha ritenuto non giustificata la sanzione espulsiva. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta del lavoratore, che ha fruito dei permessi previsti dalla legge 104 per lo svolgimento di attività estranee alle finalità proprie dell’istituto, ma ha concluso che essa non presentasse una gravità tale da determinare la sanzione del licenziamento. Infatti, la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta, secondo la ricostruzione dei giudici di seconde cure, per un arco di tempo limitato, ossia per il 18.75% del tempo e, pertanto, l’abuso del diritto, seppur configurabile, non aveva assunto, a loro parere, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e quindi insindacabile in questa sede, una gravità tale da determinare il venire meno dell’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da non rendere possibile nemmeno la prosecuzione temporanea dello stesso.
La Corte di appello ha, dunque, ritenuto sussistenti, nella loro materialità, alcuni dei fatti contestati e giudicato gli stessi rilevanti, in via astratta, sul piano disciplinare, in quanto condotte integranti violazioni di disposizioni contrattuali; tuttavia, in concreto, ha escluso l’idoneità dell’inadempimento a configurare giusta causa o giustificato motivo soggettivo sotto il profilo della proporzionalità tra licenziamento e condotta così come effettivamente realizzata e ha conseguentemente applicato la tutela risarcitoria prevista dalla legge piuttosto che quella reintegratorio.
La medesima Corte territoriale, relativamente alla questione se la condotta tenuta dal lavoratore fosse passibile di sanzione conservativa ha, in primo luogo, rilevato che la statuizione negativa, su tale punto, del primo giudice non aveva formato oggetto di censure; la Corte ha, poi, attraverso il procedimento della sussunzione della fattispecie concreta in quella contrattuale, precisato che oggetto della contestazione disciplinare mossa al lavoratore non era l’inadempimento della prestazione lavorativa, bensì l’abuso nella fruizione dei permessi 104, per cui si trattava di un comportamento tenuto durante la sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione, così escludendo la ravvisabilità della fattispecie di assenza ingiustificata dal servizio invocata dal lavoratore e punita con sanzione conservativa.
In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro.
Dunque, non può essere accolta la ricostruzione proposta dalla società, secondo cui il divieto di cui all’art. 7 non sarebbe stato violato nel caso di specie, giacché deve essere considerata rilevante la circostanza del mero accertamento dello svolgimento di attività diverse rispetto a quelle originariamente contestate e poste alla base del licenziamento, perché anche lo svolgimento di tali attività incidono sulla sostanza fattuale del fatto addebitato in relazione al quale il lavoratore si è difeso (Cassazione, sentenza 2 marzo 2022, n. 6796).

Metalmeccanica Confapi – EBM – Diritto allo studio

EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – comunica una nuova proroga dei termini per la presentazione domande per Iscrizione Asilo Nido e Scuola Media Superiore

Nella riunione del 2 marzo 2022, il Comitato Esecutivo di EMB, l’Ente Bilaterale per il settore Unionmeccanica Confapi, ha deliberato che il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni relative al Diritto allo Studio, nello specifico per “Iscrizione Asilo Nido” e “Iscrizione Scuole Medie Superiori”, in scadenza al 28 febbraio 2022 e già prorogato al 7 marzo, viene prorogato ulteriormente fino al prossimo lunedì 21 marzo incluso.