Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.

Aggiornato il Regolamento del Fondo Metasalute

Dal 24/1/2022 è in vigore il regolamento aggiornato del Fondo Sanitario dei lavoratori metalmeccanici (Metasalute), approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nella sezione “Documenti del Fondo Metasalute” è disponibile il Regolamento aggiornato, vigente a dal 24/1/2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 sul nucleo familiare a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 230/2021;

– il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.

Convenzione Inps/Regione Marche sulle misure di sostegno integrative per lo spettacolo

Si forniscono indicazioni sull’Accordo tra la Regione Marche e l’Inps sulle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19.

L’Accordo riguarda le seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;
– lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo ex art. 9 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità Covid-19 (commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137), che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”.
La misura dell’indennità è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate.
I beneficiari della integrazione sono residenti nella Regione Marche over devono aver ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali.
L’indennità integrativa è erogata dall’lnps ai predetti beneficiari, secondo quanto stabilito nell’Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dall’Accordo in parola, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
L’Inps eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.

Approvato il modello di dichiarazione IRAP 2022

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021 (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729).

Il Modello IRAP 2022 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
I contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2021 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).
Qualora il modello IRAP 2021 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2022, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In particolare:
– per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
– per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Nel nuovo modello di dichiarazione IRAP 2022, sono state introdotte novità nella sezione Patent box. Nello specifico, la possibilità di utilizzare, nella determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Sono state introdotte anche novità per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali e per l’applicazione della disciplina c.d. ACE.

 

INPS: nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Tuttavia, il Ministero del lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati di seguito.

1 FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1)
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
3 69.10.10 Attività degli studi legali 70701
4 – difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro
5 – attività di consulenza giuridica e legale
6 69.10.20 Attività degli studi notarili 70701
7 – consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc.
8 – altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione
9 – attività di notai
10 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 70701
11 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
12 – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
13 – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
14 – funzioni di sindaco
15 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 70701
16 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
17 – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
18 – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
19 – funzioni di sindaco
20 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 70701
21 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
22 – attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie
23 – funzioni di sindaco
24 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

25 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70701
26 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

27 – revisione e certificazione dei bilanci
28 – elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari
29 – consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale
30 69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 70701
31 71.11.00 Attività degli studi di architettura 70701
32 – attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio
33 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 70701
  A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
34 – attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche 70701
35 – elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza
36 – elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
37 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

38 – attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali
39 – realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano”
40 refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
41 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 70701
42 – attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri
43 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

44 – attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa
45 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

46 – indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
47 – attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo
48 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 70701
49 attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc.
50 – prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare
51 – analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc.
52 prove di qualificazione e di affidabilità
53 – test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc.
54 esami radiografici di saldature e giunzioni
55 analisi dei guasti
56 analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc.
57 attività dei laboratori della polizia scientifica
58 prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.)
59 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi 70701
60 – certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc.
61 – prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)
62 – certificazione dei processi di produzione ecc.
63 – certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
64 71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 70701
65 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 70701
  A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
66 72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 70701
67 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 70701
68 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
69 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

70 – servizi prestati da agronomi
71 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

72 – servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc.
73 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

74 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

75 – consulenza ambientale
76 – consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
77 – consulenza risparmio energetico
78 74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

79 – attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
80 – attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
81 – attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..)
82 – attività dei periti calligrafici, sommelier ecc.
83 – agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti
84 – servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
85 – gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc.
86 – attività degli archeologi
87 75.00.00 Servizi veterinari 70702
88 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 70702
89 visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici
90 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 70702
91 86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 70702
92 86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 70702
93 86.22.04 Attività dei centri di dialisi 70702
94 86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 70702
95 86.22.06 Centri di medicina estetica 70702
96 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 70702
97 – visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti
98 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 70702
99 86.90.11 Laboratori radiografici 70702
100 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 70702
101 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 70702
102 86.90.21 Fisioterapia 70702
A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
103 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 70702
104 – servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.
105 – attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
106 86.90.30 Attività svolta da psicologi 70702
107 – servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti
108 86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 70702
109 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 70704
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servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di autoaiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili
114 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 70701
115 93.19.92 Attività delle guide alpine 70401 se con 3X o 3B solo tra +3 e <50
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