Cantieri stradali: firmato il protocollo in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Diffondere la cultura della prevenzione contro gli incidenti sul lavoro per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri stradali, attraverso la collaborazione strutturata con Autostrade per l’Italia e le organizzazioni sindacali della filiera. Questo è l’obiettivo del protocollo per la sicurezza nei cantieri stradali firmato dall’Inail e dalle parti economiche suindicate. (INAIL – Comunicato 7 ottobre 2022).

L’intesa, alla quale hanno aderito anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e delle costruzioni, mette le basi per una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera, attraverso iniziative congiunte che comprendono la sperimentazione di soluzioni ad alto valore tecnologico e il ricorso a innovative metodologie di formazione.
La sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti è al centro del protocollo d’intesa firmato dall’Inail, da Autostrade per l’Italia e dalle organizzazioni sindacali dei trasporti e delle costruzioni (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sla Cisal, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil).
Con la sottoscrizione dell’accordo, l’INAIL e le parti firmatarie promuovono iniziative congiunte nell’ambito delle grandi realtà economiche, con l’obiettivo di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita economica trainata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli ambiti di collaborazione definiti dal protocollo, che ha durata quinquennale, in coerenza con la scadenza del PNRR nel 2026, riguardano in particolare iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza, l’erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, lo studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle patologie lavoro-correlate, la progettazione di modelli di organizzazione per la prevenzione degli infortuni e la promozione del benessere organizzativo, e l’analisi dei flussi informativi relativi agli infortuni e alle malattie professionali nei comparti di interesse e nella realizzazione di grandi opere.
All’interno di “cantieri modello” appositamente individuati saranno inoltre sperimentate soluzioni tecnologiche innovative, come l’utilizzo di sensori e dispositivi di protezione individuale “intelligenti”, e introdotte nuove metodologie di formazione dei lavoratori, che prevedono anche il ricorso alla realtà virtuale in 3D. Il punto di partenza sono i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva, della sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo e dei dispositivi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, come gli esoscheletri collaborativi.
Ciascuna iniziativa oggetto della collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di un accordo attuativo, in cui saranno indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da svolgere, il cronoprogramma e i profili dei componenti del relativo Comitato di gestione. I risultati ottenuti saranno valutati anche nell’ottica della replicabilità degli interventi e del numero dei destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente, nella filiera autostradale.

INPS: incremento mensile delle pensioni per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima

L’Inps ha fornito indicazioni sull’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima, di cui all’art. 21 del DL n. 115/2022 (Circolare n. 114/2022).

L’incremento è disposto nelle more dell’applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, e non rileva ai fini della stessa né per l’individuazione dell’aliquota di perequazione né per la determinazione dell’importo da assoggettare a perequazione. Al fine di determinare l’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata  l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:
1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200- ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
Sono da escludere dall’incremento le prestazioni di cui ai punti 3) e 4).
Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.
Laddove le pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto (piani “M4”, “Z9” e “M7”), l’incremento è stato calcolato come indicato al paragrafo 2) e l’importo ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Nel caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso e per le quali non è prevista la perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare.
L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, laddove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto.
Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.
L’incremento in parola è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, laddove dovute.
Tale importo è identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.

 

IPCEI Idrogeno: 700 milioni per le imprese italiane

Dal 28 novembre le domande per gli investimenti al fine di favorire la diversificazione energetica in Europa (MISE – DM 14 ottobre 2022)

 

A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno (H2 Technology) potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, sviluppo e innovazione nelle componenti “abilitanti” per la realizzazione della filiera dell’idrogeno, tra cui Gigafactory per la produzione di elettrolizzatori.
Per incentivare gli investimenti il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione 700 milioni di euro del Fondo IPCEI (attivando anche risorse PNRR), che sono parte dei complessivi 5,4 miliardi di euro di aiuti autorizzati dalla Commissione Ue lo scorso mese di luglio.
L’IPCEI H2 Technology – a cui partecipano Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna – rientra tra le principali iniziative di politica industriale. Con questi investimenti si compie un ulteriore passo in avanti nel percorso della diversificazione energetica che punta a favorire il raggiungimento dell’autonomia strategica dell’Europa anche attraverso la creazione di una filiera basata sullo sviluppo dell’idrogeno, nella quale l’Italia potrà giocare un ruolo da protagonista con le tecnologie all’avanguardia delle sue aziende.
In particolare, sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo: Ansaldo, Fincantieri, Iveco Italia, Alstom Ferroviaria, Enel e De Nora (in partnership con Snam). A queste si aggiungono anche due enti di ricerca, Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK).

Fondo PMI: operative le modifiche alle Disposizioni operative

Dal 14 ottobre sono operative le modifiche e le integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo di garanzia approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 (MISE – comunicato 14 ottobre 2022 e Mediocredito/Invitalia – Circolare 14 ottobre 2022, n. 8).

Tra le principali novità di segnalano:
– la modifica, per la riassicurazione, della disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente;
– la modifica della disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti;
– il ripristino delle condizioni di ammissibilità nei confronti delle imprese già ammesse in precedenza al Fondo, in caso di rimborso totale della perdita, rinuncia totale o parziale della garanzia nel caso di accordi transattivi, da parte del soggetto richiedente, dichiarazione di inefficacia della garanzia, ritiro della comunicazione di evento di rischio da parte del soggetto richiedente;
– la riformulazione del paragrafo relativo alla comunicazione degli eventi di rischio;
– la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi e ai prolungamenti della durata della garanzia,

Bonus imprese energivore: parametro iniziale di riferimento per le imprese inattive

Per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh (Agenzia delle entrate – risposta 14 ottobre 2022 n. 512).

L’art. 4, co. 1, D.L. n. 17/2022 ha disposto che alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il citato contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisito della componente energia utilizzata, è stato rideterminato in misura pari al 25% della stessa, in virtù dell’intervento normativo di cui all’art. 5, co. 1, D.L. n. 21/2022.
Detto questo, per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.