CIPL Edilizia – Industria Verbania: sottoscritto il verbale

Principali argomenti del rinnovo sono l’incremento dell’indennità di mensa, l’introduzione dell’indennità per lavori in alta montagna e in galleria, dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra Ance Verbania e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Novara il verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale relativo al settore edile, per la provincia del Verbano.
Di seguito gli argomenti considerati di maggior rilievo.
Indennità sostitutiva di mensa 
A decorrere dal 1°agosto 2023, l’indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze: 
 – 0,55 euro orari fino al 31 dicembre 2023, 
 – 0,60 euro orari dal 1°gennaio 2024 al 28 febbraio 2025,
 – 0,65 euro orari dal 1°marzo 2025.
A decorrere dal 1°agosto 2023, per gli impiegati l’importo mensile dell’indennità sostitutiva di mensa viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze:
– 95,00 euro mensili fino al 31 dicembre 2023;
– 103,00 euro mensili dal 1°gennaio 2024.
Indennità per lavori in alta montagna 
Sono stati concordati i seguenti parametri:
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1100 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 13%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 18,5%.
Lavori in galleria 
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità fissata nelle seguenti percentuali:
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 55%;
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 51%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 32%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 28%;
–  per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
Indennità di trasferta
L’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria ad una trasferta così determinata: 
– senza presentazione di documentazione:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  10,10 euro 
oltre i 45 km  11,80 euro 

– con presentazione di documentazione:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  10,20 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  13,10 euro 
oltre i 45 km  15 euro 

Agli impiegati tecnici di cantiere, in assenza delle pattuizioni aziendali, è dovuta una trasferta, senza presentazione di documentazione, così determinata:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  10,10 euro 
oltre i 45 km  11,80 euro 

Elemento Variabile della Retribuzione
E’ confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), con decorrenza dal 24 luglio 2023. 

La misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 30 giugno 2023.
A livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell’E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa.
Indennità di reperibilità
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa, compete un’indennità di reperibilità pari a 7,50 euro giornalieri.
Bonus straordinario energia e spesa 
A causa dell’aumento del tasso di inflazione, le aziende mettono a disposizione di tutti i lavoratori un importo di 250,00 euro a titolo di welfare (non erogabile in denaro), anche attraverso la modalità di consegna di carte carburante

Ebap Piemonte: contributo per attività sportive

Previsto un rimborso spese del 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive

L’Ebap, Ente Bilaterale Artigianato del Piemonte, ha messo a disposizione un contributo pari al 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive, comprese eventuali quote d’iscrizione/assicurazione, per un massimo di 100,00 euro per ogni richiesta, con un massimo di 2 richieste per nucleo familiare. 
Il rimborso delle spese sostenute viene erogato per l’effettuazione di attività sportive quali:
– associazioni sportive;
– palestre;
– piscine;
– altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica.
Requisito necessario è la presentazione della seguente documentazione:
– copia ricevuta pagamento effettuato;
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro;
– modello C.
Per richiedere il contributo l’iscritto può rivolgersi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento.  

Competitività delle PMI: le agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile

Pubblicato sulla G.U. del 2 settembre 2023 il decreto ministeriale che disciplina l’intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese (D.M. 13 luglio 2023).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il decreto in oggetto, ha illustrato le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI.

 

Le agevolazioni in questione sostengono i progetti realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, ovvero quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione.

 

Una quota pari al 60% delle risorse attivate è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

 

Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:

 

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195, numeri 1) e 3) del c.c. (ovvero un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 c.c., in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca;

e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c., che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto;

f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto.

 

Tra i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda elencati dall’art. 3, comma 3 del decreto, vi è anche quello di non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, con l’impegno a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

 

I progetti devono essere diretti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

 

Per essere ammissibili alle agevolazioni i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a un milione di euro e non superiori a cinque milioni di euro e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente e devono avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi, prorogabili massimo per dodici mesi.

 

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

 

a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;

 

b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

 1) 35% per le imprese di piccola dimensione;

 2) 30% per le imprese di media dimensione;

 3) 25% per le imprese di grande dimensione.

 

Per gli organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

 

Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

 

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli gli organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

 

Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

Epar: rimborso per l’acquisto di libri scolastici 

 

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile inoltrare la domanda di rimborso per le spese sostenute 

L’Ente paritetico Cifa-Confsal ha reso nota la possibilità di accedere al rimborso per le spese relative all’acquisto dei libri scolastici/testi universitari sostenute nell’anno 2022. A beneficare del contributo sono i figli dei lavoratori e/o gli studenti lavoratori iscritti all’Ente, in regola con il pagamento della quota associativa, con l’inoltro del modulo di adesione e con l’anzianità di versamento delle quote di servizio ininterrotta per 12 mensilità. Va precisato che per i lavoratori stagionali, le suddette previsioni sono da intendersi cumulative e non continuative.
Inoltre, per l’anno 2023 vengono riconosciute 30 prestazioni da un massimo di 100,00 euro l’una; mentre, se gli importi certificati corrispondono ad un cifra inferiore a 100,00 euro viene riconosciuto come contributo l’importo riportato sulla ricevuta presentata. Le domande devono essere comprensive dei seguenti documenti:
– modello di richiesta prestazioni;
– certificato di iscrizione scolastica;
– copia della ricevuta e delle spese sostenute fino all’importo di 100,00 euro;
– modello di adesione all’Ente;
– copia dell’ultima busta paga emessa;
– dichiarazione sostitutiva atto notorio. 
E’ possibile inoltrare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

Definizione agevolata delle liti pendenti e possibilità di rigenerazione di un credito IVA

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la rigenerazione di un credito IVA è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422).

L’articolo 1, comma 186, della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

 

In riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha già avuto modo di chiarire che, il suddetto comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Al riguardo, la circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

 

Nel caso di specie, l’istante sta valutando l’ipotesi di definizione agevolata di due contenziosi, soltanto a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, chiedendo pertanto chiarimenti in merito all’ammontare dell’IVA recuperabile e la modalità di utilizzo del credito riversato.

In risposta l’Agenzia precisa che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di bilancio 2023. Dunque, dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta e sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Infine l’Agenzia chiarisce che, qualora l’istante decida di ”rigenerare” il credito IVA, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia.