Alluvione nelle Marche: dall’ INPS istruzioni per presentare domanda CIGO

Dall’ INPS arrivano chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche (messaggio del 26 settembre 2022, n. 3498).

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla CIGO utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.

Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Pertanto i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’obbligo dell’informativa sindacale (art. 14, co. 4, D.lgs n. 148/2015) non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

In particolare, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel territorio delle province di Ancona e Pesaro e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
La relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nel caso in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, a causa del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Con riferimento alle domande presentate con quest’ultima causale i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Per quanto concerne il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Qualora la comunicazione alle Organizzazioni sindacali non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall’Istituto.

Le imprese del settore edile e lapideo non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. La stessa deve essere, invece, resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Credito d’imposta R&S farmaci e vaccini: codice tributo 6981

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini (Agenzia delle entrate – Risoluzione 23 settembre 2022, n. 52/E).

L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Il medesimo articolo 31, al comma 4, stabilisce che il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Studi Professionali di Area Sanitaria: finanziata la formazione

Stanziati da Fondoprofessioni 450 mila euro per finanziare la formazione del personale dipendente di odontoiatri, medici di medicina generale, medici specialisti, veterinari, laboratori di analisi, strutture assistenziali, ambulatori.

Con l’Avviso n. 8/2022, Fondoprofessioni ha informato che saranno finanziati piani formativi pluriaziendali, ovvero rivolti a più Studi/Aziende provenienti dagli specifici settori coinvolti, progettati, presentati al Fondo, organizzati e rendicontati dagli Enti attuatori accreditati.
Si prevede che le costituende Ats/Ati, le Associazioni di categoria e le Fondazioni possano essere promotrici degli interventi formativi per conto di più Studi/Aziende, mentre l’Ente attuatore si occuperà degli aspetti organizzativi dei corsi e di tutti gli adempimenti amministrativi di accesso al contributo. Il singolo piano formativo potrà essere articolato in uno o più corsi con una durata dalle 4 alle 40 ore.
Dagli Enti attuatori, dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022, i piani formativi potranno essere presentati a Fondoprofessioni.
Sarà necessario per lo Studio/Azienda essere iscritto al Fondo prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale prenderà parte. Il Fondo erogherà il contributo all’Ente attuatore, a fronte della realizzazione e rendicontazione delle attività formative. Gli Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni potranno partecipare ai corsi approvati senza sostenere alcun costo.

INPS: indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi

L’Inps ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi (Circolare n. 105/2022).

La sospensione si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. L’Inps comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del DPCM.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto previdenziale.
La sospensione non riguarda eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Infine, la sospensione non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la stessa data, devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriscono nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

Si riportano le tabelle retributive per gli Impiegati agricoli della provincia di Verona – pubblicate dalle Parti territoriali – variate a seguito del nuovo CIPL sottoscritto il 9 agosto 2022

Retribuzioni in vigore dall’1/8/2022 al 31/12/2022

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 900,90 2.543,39
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 896,35 2.449,97
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 798,56 2.214,20
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 655,66 1.939,43
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 557,99 1.754,08
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 449,18 1.574,04

Premio di continuità a decorrere dall’1/8/2022

Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00

Retribuzioni in vigore dal 1/1/2023

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 950,29 2.592,78
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 943,92 2.497,54
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 841,55 2.257,19
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 693,32 1.977,09
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 592,05 1.788,14
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 479,74 1.604,60