Lavoratori autonomi e professionisti: domanda per l’indennità una tantum

Con la Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti e incrementata dal Decreto Aiuti-ter.

Con il Decreto Aiuti è stato previsto un sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e i professionisti attraverso un indennità una tantum di 200 euro riconosciuta, previa domanda all’ente di previdenza di appartenenza, in presenza di determinati requisiti.
Con il Decreto Aiuti-ter l’indennità è stata incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione della misura (Ministero Lavoro – decreto 19/8/2022), l’Inps ha definito le modalità e i termini per la richiesta e la fruizione del beneficio.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
La stessa è incrementata di 150 euro (quindi l’indennità è pari a 350 euro) in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere all’indennità una tantum:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Possono beneficiare dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri in relazione all’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, ovvero non superiore a 20.000 euro per ottenere l’incremento di 150,00 euro;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
f) non essere percettore dell’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Ente previdenziale di appartenenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, la domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Inps.
In particolare, si accede dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, autenticandosi con le credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi, e poi selezionando la categoria di appartenenza. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento e monitorare lo stato di lavorazione della domanda.
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso di lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS.

I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, invece, sono tenuti a presentare la domanda agli stessi enti previdenziali di appartenenza nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, rilasciate sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) – sono tra loro alternative.

Tasso per le agevolazioni in favore delle imprese

27 SETT 2022 Fissato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione (MISE – Decreto 22 settembre 2022)

Il Mise ha approvato il decreto in oggetto che fissa il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
A decorrere dal 1° ottobre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,03%.

Erogazione arretrati per i Consorzi ed Enti di Industrializzazione FICEI

A partire dal mese di settembre vanno erogati gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla Ficei

L’accordo sottoscritto lo scorso mese di agosto, ha previsto incrementi retributivi relativi al triennio 2021/2024 ma decorrenti dal 1 gennaio 2022
Pertanto, gli importi arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 31 agosto 2022 devono essere erogati, a discrezione del datore di lavoro, in un’unica soluzione o in alternativa in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre, di cui la prima al 30 settembre 2022 e l’ultima il 30 dicembre 2022.

Categoria

Arretrati gennaio/agosto 2022

A1 560,83
A2 572,33
A3 577,41
B1 592,25
B2 597,50
B3 615,11
C1 709,91
C2 815,40
C3 834,20
Q1 841,28
Q2 861,54

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona

Si riportano le tabelle retributive per gli Impiegati agricoli della provincia di Verona – pubblicate dalle Parti territoriali – variate a seguito del nuovo CIPL sottoscritto il 9 agosto 2022

Retribuzioni in vigore dall’1/8/2022 al 31/12/2022

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 900,90 2.543,39
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 896,35 2.449,97
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 798,56 2.214,20
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 655,66 1.939,43
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 557,99 1.754,08
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 449,18 1.574,04

Premio di continuità a decorrere dall’1/8/2022

Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00

Retribuzioni in vigore dal 1/1/2023

Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 950,29 2.592,78
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 943,92 2.497,54
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 841,55 2.257,19
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 693,32 1.977,09
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 592,05 1.788,14
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 479,74 1.604,60

INPS: indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi

L’Inps ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi (Circolare n. 105/2022).

La sospensione si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. L’Inps comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del DPCM.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto previdenziale.
La sospensione non riguarda eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Infine, la sospensione non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la stessa data, devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriscono nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.