Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

Stipulato lo scorso 29 luglio 2022, il protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti considerando l’andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, hanno condiviso di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
Con il presente Protocollo, in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, sono state definite le previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le Parti indicano alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.

Estensione della disciplina in materia di versamento unitario

La Legge di conversione del DL semplificazioni (DL n. 73/2022) estende l’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario

Con l’art. 3 bis è stata inserita nel DL sempilifcazioni (DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73) l’estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà individuare e disciplinare le tipologie dei versamenti, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

Dal 1° settembre 2022 viene prevista una forma semplificata di comunicazione dei rapporti di lavoro agile ai fini dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DDL di conversione del Decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni (nel testo modificato sulla base del DDL di conversione approvato al Senato) modifica la disciplina del lavoro agile (cd. “smart working”) in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, è previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, ai fini dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di omissione della suddetta comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Successione: tassati c/c, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto

Si dichiarano interamente in successione conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati e quote versate come socio su libretto, seppur tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni, salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita (Agenzia delle entrate – Risposta 01 agosto 2022, n. 398).

Il contribuente dichiara che in data 5 giugno 2021 è deceduto il coniuge in regime di comunione legale dei beni, con conseguente apertura della successione, nella quale rientrano i seguenti beni di titolarità del de cuius:
– c/c n. radicato presso la banca;
– stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti non riscossi ;
– quote versate come socio prestatore sul libretto, produttive di interessi.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se rientri in successione “il valore corrispondente al 50% dei beni sopra indicati”.
Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 162 del codice civile, è costituito dalla comunione dei beni che implica prevalentemente la contitolarità e cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
Con riguardo alla fattispecie del conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale del beni, nella circolare n. 53 del 6 dicembre 1989 è stato precisato che non può ritenersi facente parte della comunione legale e, conseguentemente, cadere in successione, soltanto la metà della somma depositata in conto corrente (cioè la quota corrispondente al 50% del saldo del conto corrente esistente alla data della morte del coniuge intestatario), ma l’intero importo del conto corrente.
La tesi secondo cui anche i diritti di credito derivanti da deposito bancario formerebbero oggetto della comunione legale c.d. “de residuo” – e quindi già nella titolarità al 50% del coniuge superstite iure proprio – si fonda sul presupposto che le somme di cui trattasi siano riferibili specificamente ed esclusivamente a frutti di beni personali o a proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, che si trovino ad essere non consumati al momento dello scioglimento della comunione (per effetto del decesso del coniuge).
La stessa circolare precisa che “fino a dimostrazione contraria (la quale, peraltro, ben difficilmente potrebbe presentare i requisiti di certezza idonei) non possa superarsi l’apparenza della situazione giuridica creata con l’intestazione del deposito ad uno solo dei coniugi”.
Non appare in contrasto con tali conclusioni quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4393 del 2011 relativa alla possibilità di ricondurre nella comunione ai sensi dell’articolo 177 del c.c. anche i crediti.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno statuito che anche il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell’attività svolta dallo stesso, deve considerarsi facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell’intestatario stesso, con la precisazione che “lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, persino anche nelle ipotesi in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto”.
L’Agenzia ritiene, quindi, che debba costituire oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente che sussistono i presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.
Analoghe considerazioni valgono anche per il libretto.
Per quanto riguarda, infine, le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento decesso (quali quelli indicati in istanza come stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal de cuius) si ritiene che anch’essi sono da ricomprendere fra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Per le suesposte considerazioni, tali somme potrebbero confluire nella comunione “de residuo” in quanto non consumati.

Scuole private religiose – Agidae: incentivo economico di produttività ad agosto

 

 

Erogato, con la retribuzione del mese di agosto, un premio annuale di professionalità, al personale delle scuole Private Religiose – Agidae

Il CCNL prevede, per il personale assunto a tempo indeterminato, una progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:

a) PER IL PERSONALE DOCENTE

 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 10
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
5 Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e/o privati, da effettuarsi in orario extracurriculare + 2 per ciascun evento

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie ordinarie e i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);

– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;
– i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

b) PER IL PERSONALE NON DOCENTE

 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane). + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 5
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie;
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);
– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola;
– i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE:

– L’orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si considera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all’art. 9 e dei permessi orari retribuiti.
– Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il periodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.
– In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno (c.d. ciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.
Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il Premio Annuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti.
Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di Carriera).
Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico.