Decontribuzione Sud, agevolazione under 36 e donne: proroga al 30 giugno 2022

27 genn 2022 Per effetto della decisione della Commissione europea dello scorso 11 gennaio, l’applicabilità delle agevolazioni under 36, decontribuzione Sud, esonero per l’occupazione femminile è stata prorogata fino al 30 giugno.

I benefici in parola possono trovare applicazione, dunque, anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, deve tenersi conto dei nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, deve essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al DM 402/2021.

Edilizia Industria Ancona: accordo in materia di E.V.R.

Firmato il 19/1/2022, tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Ancona aderente all’ANCE e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL Provinciale, l’accordo sulla verifica degli indicatori provinciali per la determinazione dell’E.V.R. per il settore dell’edilizia industria della provincia di Ancona

Le Parti firmatarie dei Contratti Integrativi per l’Edilizia Industria della Provincia di Ancona, si sono incontrate il 19 gennaio 2022 per effettuare il confronto dei parametri previsti per la determinazione dell’EVR, come disposto dalla contrattazione nazionale e territoriale.
Pertanto, verificato che tutti e quattro i parametri presentano una variazione positiva, hanno convenuto che l’EVR da liquidare nell’anno 2022 sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, così come determinato dalle tabelle che seguono:

OPERAI – MINIMI PAGA BASE ORARI/EVR – DECORRENZA 1/1/2022

 

1/7/2018

EVR

a) Operai di produzione    
Operaio di quarto livello 6,96 0,2784
Operaio specializzato 6,47 0,2588
Operaio qualificato 5,82 0,2328
Operaio comune 4,97 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 4,48 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,98 0,1592

IMPIEGATI – STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR – DECORRENZA 1/1/2022

Livelli

1/7/2018

EVR

7 1.720,71 68,83
6 1.548,63 61,94
5 1.290,52 51,62
4 1.204,51 48,18
3 1.118,46 44,74
2 1.006,62 40,26
1 860,36 34,41

Fondo Sanimoda: aumento del contributo per i dipendenti del CCNL Giocattoli

Decorre, dal mese di gennaio 2022, l’aumento del contributo mensile, a carico delle imprese, per i dipendenti delle industrie di giocattoli iscritte al Fondo di assistenza sanitaria integrativa

A seguito del  rinnovo CCNL siglato ne mese di giugno, da gennaio 2022, la contribuzione al Fondo Sanimoda per le aziende che applicano il CCNL Giocattoli passerà da 24€ a 36€ trimestrali per ogni dipendente avente diritto.
La contribuzione risulterà regolare a fronte di abbinamento tra distinta e bonifico di pari importo ed il mancato abbinamento comporta la sospensione della copertura sanitaria.
In fase di generazione della distinta o caricamento della distinta in formato TXT, l’importo da indicare per ogni lavoratore dovrà essere 36€.
Con la modifica contrattuale, i lavoratori con CCNL Giocattoli passeranno dal Piano Sanitario Base al Piano Sanitario Plus, quest’ultimo prevede:
– franchigie e scoperti inferiori
– aumento di massimali rispetto al precedente Piano
– assenza di franchigie per le prestazioni sostenute attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.
Le aziende che hanno già scelto di versare un importo pari o superiore a 36€, potranno continuare a versare l’importo precedentemente scelto, i Piani applicati non subiranno variazioni.

Disciplina antielusiva ACE esclusa per joint venture paritetica extragruppo

Nell’ambito dell’agevolazione ACE, la specifica disciplina antielusiva si applica alle sole operazioni intercorse all’interno del medesimo gruppo per le quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le operazioni siano effettuate tra soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, la disciplina antielusiva non si applica, mancando il rapporto di controllo rilevante. (Risposta 25 gennaio 2022, n. 1)

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione della disciplina ACE, e in particolare delle norme antielusive in caso di operazioni riguardanti una società controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto).
In altri termini, se ai fini ACE, una società che sia oggetto di controllo congiunto (joint-venture) possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società in questione.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica – (art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, da operare mediante una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata, in estrema sintesi, agli incrementi del capitale proprio. Lo scopo dell’agevolazione è di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Al fine di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo, la disciplina prevede disposizioni antielusive.
In particolare, la norma contenuta nelle disposizioni attuative (art. 10, D.M. 3 agosto 2017), contempla l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo. Nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Riguardo all’ipotesi di controllo congiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Ciò posto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, ai fini dell’agevolazione ACE, le operazioni “sorvegliate” effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.

Trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse

Forniti chiarimenti sul trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, codice civile, svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci (Agenzia delle entrate – Risposta di consulenza giuridica 25 gennaio 2022, n. 2).

Per il trattamento tributario ai fini IVA delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile svolte da una società cooperativa agricola che commercializza i prodotti agricoli conferiti dai propri soci, non essendo sostanzialmente mutato il contesto normativo di riferimento, sono da considerarsi ancora validi i principi richiamati nella risoluzione n. 65/E del 12 giugno 2012 dell’Agenzia delle entrate.
In particolare,
– ai fini civilistici e IVA, le cooperative sono produttori agricoli in quanto svolgono l’attività sui prodotti agricoli, conferiti dai soci;
– in virtù di tale connessione soggettiva è ravvisabile un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing;
– nell’ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti, le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore;
– lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dia luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
L’Agenzia sottolinea che i principi sopra richiamati ovviamente vanno coniugati con nuove consuetudini amministrative e/o commerciali, con essi non incompatibili e fintantoché le attività svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci siano da ritenersi connesse (quali quelle di manipolazione e trasformazione, ecc.) e costituiscano, nel quadro della previsione normativa di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.