Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria.
Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022,…
Poste Italiane S.p.A. ha definito il limite del contratto a tempo determinato nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Marche, Campania e Calabria.
Poste Italiane S.p.A., con accordo del 6 settembre 2022,…
Firmato un accordo integrativo con i nuovi minimi retributivi del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica – Ceramica.
Ad integrazione dell’accordo firmato lo scorso maggio, le parti hanno sottoscritto un accordo contenente la riparametrazione degli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,86 | 87,00 |
6 | 43,27 | 38,33 | 81,60 |
5 | 39,77 | 35,23 | 75,00 |
4 | 36,59 | 32,41 | 69,00 |
3 | 35,00 | 31,00 | 66,00 |
2 | 33,73 | 29,87 | 63,60 |
1 | 31,82 | 28,18 | 60,00 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.798,68 | 1.844,82 | 1.885,68 |
6 | 1.683,90 | 1.727,17 | 1.765,50 |
5 | 1.543,11 | 1.582,88 | 1.618,11 |
4 | 1.426,60 | 1.463,19 | 1.495,60 |
3 | 1.368,03 | 1.403,03 | 1.434,03 |
2 | 1.309,04 | 1.342,77 | 1.372,64 |
1 | 1.238,05 | 1.269,87 | 1.298,05 |
SETTORE TESSILE CALZATURIERO
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,93 | 87,07 |
6 | 43,27 | 38,39 | 81,66 |
5 | 39,77 | 35,28 | 75,05 |
4 | 36,59 | 32,46 | 69,05 |
3 | 35,00 | 31,05 | 66,05 |
2 | 33,73 | 29,92 | 63,65 |
1 | 31,82 | 28,23 | 60,05 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.797,09 | 1.843,23 | 1.884,16 |
6 | 1.695,85 | 1.739,12 | 1.777,51 |
5 | 1.550,32 | 1.590,09 | 1.625,37 |
4 | 1.434,58 | 1.471,17 | 1.503,63 |
3 | 1.376,05 | 1.411,05 | 1.442,10 |
2 | 1.317,79 | 1.351,52 | 1.381,44 |
1 | 1.242,91 | 1.274,73 | 1.302,96 |
SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 39,90 | 86,04 |
6 | 43,27 | 37,42 | 80,69 |
5 | 39,77 | 34,40 | 74,17 |
4 | 36,59 | 31,65 | 68,24 |
3 | 35,00 | 30,27 | 65,27 |
2 | 33,73 | 29,17 | 62,90 |
1 | 31,82 | 27,52 | 59,34 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.795,81 | 1.841,95 | 1.881,85 |
6 | 1.675,67 | 1.718,94 | 1.756,36 |
5 | 1.534,88 | 1.574,65 | 1.609,05 |
4 | 1.418,42 | 1.455,01 | 1.486,66 |
3 | 1.359,92 | 1.394,92 | 1.425,19 |
2 | 1.300,91 | 1.334,64 | 1.363,81 |
1 | 1.229,95 | 1.261,77 | 1.289,29 |
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6s | 46,14 | 40,43 | 86,57 |
6 | 43,59 | 38,20 | 81,79 |
5 | 39,77 | 34,85 | 74,62 |
4 | 36,59 | 32,06 | 68,65 |
3 | 35,00 | 30,67 | 65,67 |
2 | 33,73 | 29,55 | 63,28 |
1 | 31,82 | 27,88 | 59,70 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6s | 1.800,85 | 1.846,99 | 1.887,42 |
6 | 1.698,74 | 1.742,33 | 1.780,53 |
5 | 1.545,65 | 1.585,42 | 1.620,27 |
4 | 1.426,71 | 1.463,30 | 1.495,36 |
3 | 1.368,16 | 1.403,16 | 1.433,83 |
2 | 1.311,53 | 1.345,26 | 1.374,81 |
1 | 1.240,58 | 1.272,40 | 1.300,28 |
SETTORE OCCHIALERIA
Aumenti retributivi
Livelli |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
6 | 44,07 | 39,84 | 83,91 |
5 | 39,86 | 36,03 | 75,89 |
4 | 37,27 | 33,69 | 70,96 |
3 | 35,00 | 31,64 | 66,64 |
2 | 33,70 | 30,47 | 64,17 |
1 | 32,41 | 29,30 | 61,71 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
6 | 1.746,40 | 1.790,47 | 1.830,31 |
5 | 1.581,53 | 1.621,39 | 1.657,42 |
4 | 1.478,11 | 1.515,38 | 1.549,07 |
3 | 1.388,45 | 1.423,45 | 1.455,09 |
2 | 1.338,66 | 1.372,36 | 1.402,83 |
1 | 1.283,52 | 1.315,93 | 1.345,23 |
SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO
Tabella degli aumenti retributivi
Livello |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
7 | 46,56 | 46,68 | 93,24 |
6 | 43,44 | 43,55 | 86,99 |
5s | 40,94 | 41,04 | 81,98 |
5 | 39,06 | 39,16 | 78,22 |
4 | 37,19 | 37,28 | 74,47 |
3 | 35,00 | 35,09 | 70,09 |
2 | 33,44 | 33,52 | 66,96 |
1 | 31,25 | 31,33 | 62,58 |
Tabella dei minimi retributivi
Livello |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
7 | 1.944,07 | 1.990,63 | 2.037,31 |
6 | 1.816,23 | 1.859,67 | 1.903,22 |
5s | 1.715,79 | 1.756,73 | 1.797,77 |
5 | 1.634,22 | 1.673,28 | 1.712,44 |
4 | 1.548,77 | 1.585,96 | 1.623,24 |
3 | 1.462,37 | 1.497,37 | 1.532,46 |
2 | 1.397,94 | 1.431,38 | 1.464,90 |
1 | 1.305,97 | 1.337,22 | 1.368,55 |
SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE
Tabella degli aumenti retributivi
Livello |
1° ottobre 2022 |
1° dicembre 2022 |
Totale incrementi |
---|---|---|---|
A | 43,59 | 38,93 | 82,52 |
B | 39,77 | 35,52 | 75,29 |
C | 37,55 | 33,53 | 71,08 |
D | 36,27 | 32,40 | 68,67 |
E | 35,00 | 31,26 | 66,26 |
F | 33,73 | 30,12 | 63,85 |
G | 31,82 | 28,42 | 60,24 |
Tabella dei minimi retributivi
Livello |
Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 |
Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022 |
---|---|---|---|
A | 1.725,43 | 1.769,02 | 1.807,95 |
B | 1.574,97 | 1.614,74 | 1.650,26 |
C | 1.492,16 | 1.529,71 | 1.563,24 |
D | 1.431,81 | 1.468,08 | 1.500,48 |
E | 1.380,49 | 1.415,49 | 1.446,75 |
F | 1.336,23 | 1.369,96 | 1.400,08 |
G | 1.259,69 | 1.291,51 | 1.319,93 |
Il realizzo delle partecipazioni a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto, laddove volte a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, co. 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (Agenzia Entrate – risposta 09 settembre 2022 n. 450).
In relazione al caso di specie, la riorganizzazione societaria è finalizzata alla realizzazione del dichiarato e palese intento di suddividere la holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facente capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali (favorendo l’assunzione di posizioni unitarie all’interno di ogni singolo ramo), consentire la scelta autonoma degli investimenti nei settori confacenti il singolo ramo, ed effettuare il passaggio generazionale all’interno di ogni ramo, secondo i tempi e le modalità più consone ai discendenti dei due nuclei familiari.
Con riferimento alla valutazione antiabuso delle operazioni di realizzo delle partecipazioni prodromiche all’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR si rammenta che, con la risposta n. 429 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che nella misura in cui sia riscontrabile in capo a ciascun conferente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR e la cristallizzazione del requisito di cui alla lettera b) subordinatamente a una serie di operazioni di compravendita a carattere realizzativi, non si realizza una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui la stessa si articola non sembrano consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
In particolare, la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita che, sia se valutate singolarmente che complessivamente, risultino parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e si presentino, insieme al successivo conferimento, coerenti con le finalità riorganizzative prospettate, consente di soddisfare i requisiti per applicare la previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (e della eventuale neutralità indotta) in luogo dell’applicazione del regime ordinario di tassazione di cui all’articolo 9 del TUIR.
In altri termini, il vantaggio fiscale, rappresentato dall’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR anziché dell’articolo 9 del TUIR, non risulta indebito, qualora l’operazione nel suo complesso sia coerente con la ratio del menzionato comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR.
Al riguardo, anche nel caso di specie, non si configura un indebito vantaggio fiscale ove le partecipazioni ostative vengano alienate a valori di mercato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR e regolate con mezzi propri, non essendo in tal caso rilevante la circostanza che tali trasferimenti avvengano in favore di terzi oppure delle due holding di ramo partecipate dai medesimi soci della società cedente.
Pertanto, il realizzo delle partecipazioni in esame a valori correnti non è censurabile ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo volto a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate.
Inoltre, in presenza delle suddette condizioni, anche le donazioni di azioni effettuate preliminarmente alle operazioni di conferimento nelle due holding di ramo non integrano una fattispecie abusiva.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi (cd. “bonus 200 euro per i lavoratori autonomi”) può essere presentata a decorrere dal 20 settembre e non oltre il 30 novembre 2022 (Consiglio Nazionale CDL – Comunicato 9 settembre 2022)
La presentazione delle domande del “Bonus 200 euro lavoratori autonomi” potrà essere effettuata a decorrere dal 20 settembre 2022, ma comunque entro il termine perentorio del 30 novembre 2022, in tempo per effettuare l’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate.
La notizia diffusa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, riprende quanto reso noto dall’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) a margine di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito all’applicazione dello schema di decreto interministeriale, di attuazione dell’articolo 33 del Decreto Aiuti, che è ancora al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto previsto dallo schema del suddetto decreto interministeriale, ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato deve presentare istanza all’ente di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dallo stesso ente.
Nel caso in cui il beneficiario sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza deve essere presentata esclusivamente all’INPS, pena l’inammissibilità della domanda.
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, pena l’inammissibilità della stessa:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’ADEPP ha precisato che non ci sarà alcun click day per i professionisti. Con l’individuazione di una data perentoria per l’invio delle domande (30/11/2022) viene data la possibilità di effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.
L’Associazione ha sottolineato, inoltre, che, rispetto alla platea dei beneficiari, le risorse stanziate sono sufficienti a garantire l’erogazione del bonus.
12 SETT 2022 É possibile presentare domanda dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022. (MINISTERO DEI BENI CULTURALI – Comunicato 08 settembre 2022)
É possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
ttps://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.
Con l’occasione si avvisa che per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.
Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it
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