Permessi 104 e abuso del diritto: proporzionalità del recesso datoriale

In materia di permessi 104, la Corte ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro per abuso del diritto della fruizione dei predetti permessi, e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria anziché la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice del reclamo è pervenuto all’accertamento del difetto di proporzionalità del recesso datoriale sulla base di una complessiva considerazione delle circostanze concrete, alla stregua delle quali ha ritenuto non giustificata la sanzione espulsiva. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta del lavoratore, che ha fruito dei permessi previsti dalla legge 104 per lo svolgimento di attività estranee alle finalità proprie dell’istituto, ma ha concluso che essa non presentasse una gravità tale da determinare la sanzione del licenziamento. Infatti, la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta, secondo la ricostruzione dei giudici di seconde cure, per un arco di tempo limitato, ossia per il 18.75% del tempo e, pertanto, l’abuso del diritto, seppur configurabile, non aveva assunto, a loro parere, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e quindi insindacabile in questa sede, una gravità tale da determinare il venire meno dell’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da non rendere possibile nemmeno la prosecuzione temporanea dello stesso.
La Corte di appello ha, dunque, ritenuto sussistenti, nella loro materialità, alcuni dei fatti contestati e giudicato gli stessi rilevanti, in via astratta, sul piano disciplinare, in quanto condotte integranti violazioni di disposizioni contrattuali; tuttavia, in concreto, ha escluso l’idoneità dell’inadempimento a configurare giusta causa o giustificato motivo soggettivo sotto il profilo della proporzionalità tra licenziamento e condotta così come effettivamente realizzata e ha conseguentemente applicato la tutela risarcitoria prevista dalla legge piuttosto che quella reintegratorio.
La medesima Corte territoriale, relativamente alla questione se la condotta tenuta dal lavoratore fosse passibile di sanzione conservativa ha, in primo luogo, rilevato che la statuizione negativa, su tale punto, del primo giudice non aveva formato oggetto di censure; la Corte ha, poi, attraverso il procedimento della sussunzione della fattispecie concreta in quella contrattuale, precisato che oggetto della contestazione disciplinare mossa al lavoratore non era l’inadempimento della prestazione lavorativa, bensì l’abuso nella fruizione dei permessi 104, per cui si trattava di un comportamento tenuto durante la sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione, così escludendo la ravvisabilità della fattispecie di assenza ingiustificata dal servizio invocata dal lavoratore e punita con sanzione conservativa.
In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro.
Dunque, non può essere accolta la ricostruzione proposta dalla società, secondo cui il divieto di cui all’art. 7 non sarebbe stato violato nel caso di specie, giacché deve essere considerata rilevante la circostanza del mero accertamento dello svolgimento di attività diverse rispetto a quelle originariamente contestate e poste alla base del licenziamento, perché anche lo svolgimento di tali attività incidono sulla sostanza fattuale del fatto addebitato in relazione al quale il lavoratore si è difeso (Cassazione, sentenza 2 marzo 2022, n. 6796).

Visto di conformità: meno vincoli per il rilascio da parte dei soci delle STP

I soci delle Società tra professionisti esercenti attività di assistenza fiscale possono rilasciare il visto di conformità anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti agli albi purché sia disposto che i soci certificatori detengano il controllo dei diritti di voto della società (Agenzia Entrate – risoluzione 04 marzo 2022, n. 10).

In un precedente documento di prassi del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire le condizione che devono essere rispettate affinchè il professionista socio di una società tra professionisti, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possa apporre il visto di conformità (art. 35, D.Lgs. n. 241/1997), utilizzando la partita IVA della società tra professionisti. Nel documento fu evidenziato che il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica appare rafforzato nella società tra professionisti rispetto alla società commerciale di servizi contabili, posto che i soci della prima sono unicamente professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali), il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Tale principio è in linea con quanto disposto dall’art. 10, co. 4, lett. b), L. n. 183/2011, secondo cui il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Sull’argomento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiarito come, al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro concorrenziali, vada privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, co. 4, lett. b), L. n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi.
Al riguardo, la necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali può essere assicurata ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance.
Infatti, le STP non costituiscono una tipologia societaria autonoma, ma possono assumere una delle forme societarie previste dal codice civile e sono quindi soggette alla disciplina legale del modello prescelto.
Invero, a seconda del modello societario adottato, possono essere adottati dei patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi.
Con l’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, il Garante ha auspicato un intervento sul testo dell’art. 10, co. 4, lett. b), L. n. 183/2011 in relazione ai requisiti ivi indicati, al fine di renderne più chiara la formulazione, assicurando così una sua applicazione uniforme da parte di tutti gli Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.

Pertanto, in attesa dell’intervento normativo si richiama il pronto ordini del CNDCEC n. 132 del 22 novembre 2021 per approfondire la costituzione di una STP nella forma di società semplice con la maggioranza della partecipazione al capitale sociale attribuita ai soci non professionisti.

È plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di STP che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della STP garantito attraverso l’adozione di patti parasociali o clausole statutarie e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro: imposta sugli intrattenimenti 2022

Il 16 marzo 2022 scade il termine per il pagamento annuale in unica soluzione dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. (Agenzia delle dogane e dei monopoli – Comunicato 04 marzo 2022).

Ai sensi dell’art. 110, co. 7, regio decreto n. 773/1931, si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1 maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo 104 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di individuazione delle nuove basi imponibili forfetarie, si comunica che sono provvisoriamente confermate, per l’anno 2022, le categorie di appartenenza degli apparecchi ed i relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti, contenuti nel decreto direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV e, per gli apparecchi di cui all’articolo110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., le basi imponibili di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Sono, altresì, provvisoriamente confermate le procedure di liquidazione e la relativa modulistica in essere.
Resta salva la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di intervenire nella rimodulazione a consuntivo o in corso di esercizio, per quanto necessario anche per l’anno corrente, sia in termini soggettivi che oggettivi, a Decreto Ministeriale adottato.

POSTE ITALIANE: lavoro agile

Siglato il 1/3/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo sul lavoro agile.

Con l’accordo in oggetto è stato  migliorato l’impianto normativo definito dalla precedente intesa del 18 dicembre 2020, anche in coerenza ai contenuti del Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021, sottoscritto in materia da Governo e Parti Sociali.
Qui di seguito le novità di rilievo:
– ampliata la platea dei fruitori, estesa alla totalità delle figure professionali coinvolte nel periodo pandemico, compresi i Responsabili di Struttura;
– confermato il modello di accesso misto, in grado di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro;
– istituito l’Osservatorio Paritetico di Monitoraggio, con il compito di seguire l’implementazione dell’accordo, soprattutto in riferimento a casistiche di rilevante impatto sul processo (ad esempio: incidenza delle trasformazioni tecnologiche sull’Istituto);
– confermato l’Istituto dell’Accomodamento Ragionevole, unitamente all’assistenza del Sindacato in favore dei lavoratori nella fase preliminare di sottoscrizione dell’Accordo Individuale.
Inoltre, l’Azienda si è resa disponibile ad individuare in un prossimo confronto misure di carattere economico, legate al Welfare Aziendale, che supportino dal punto di vista dei costi anche le attività di lavoro rese in Smart Working.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 CCNL 23/6/2021, confermano la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile all’interno degli ambiti organizzativi e per le figure professionali per le quali si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nell’ambito dell’Osservatorio di cui al quartultimo capoverso del presente accordo.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full time o part-time, ivi inclusi i Responsabili di Struttura tenendo conto della compatibilità dell’istituto rispetto all’attività lavorativa svolta. La concreta applicazione dell’istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento ai Responsabili, l’attivazione e il ricorso all’istituto terrà conto delle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare l’efficace coordinamento delle attività e risorse gestite.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui contenuto – coerente con le previsioni della presente Intesa – è riportato nel format allegato.
In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa, ferma restando la possibilità di avviare uno specifico confronto.
Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.
La sottoscrizione dell’accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all’invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell’assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante di una delle OO.SS. sottoscrittrici della presente Intesa che avrà indicato sull’applicativo medesimo. L’Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.
Il Lavoro Agile verrà concesso dall’Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.
In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’Azienda, il lavoratore riceverà via email l’accordo individuale di attivazione del Lavoro Agile, generato dal sistema; relativamente ai lavoratori che si siano avvalsi dell’assistenza sindacale, copia dell’accordo individuale sarà altresì inviata, per presa visione, all’Organizzazione Sindacale che ha fornito assistenza.
L’Azienda invierà mensilmente a ciascuna O.S. l’elenco dei propri iscritti per i quali sia stato attivato il Lavoro Agile.

Calcolo Inps delle contribuzioni

Con circolare Inps n. 35/2022 è stata illustrata, con riferimento all’anno 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Con la presente circolare vengono, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2022

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2022, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all’indennità di tubercolosi, invece, laddove sulla base della normativa vigente le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2022, alla circolare n. 6/2022.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2022 (NOTA 1), sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2022 a 49,91 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 1)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (cfr. il messaggio n. 29676/2007) che, per il 2022, è pari a 44,40 euro (cfr. la circolare n. 15/2022, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 121/2021 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 6/2022) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2021. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021 (cfr. la circolare n. 114/2021).
I salari definitivi per l’anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2021.
Come comunicato con la citata circolare n. 121/2021, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l’anno 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2021 pari a 59,66 euro (cfr. la circolare n. 121/2021).
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con decreto 23 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 18 gennaio 2022, n. 13, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2022, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2022 (cfr. la circolare n. 12/2022, allegato 2).
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2022):
– 7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;

– 8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25 euro e fino a 10,05 euro;
– 10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;
– 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 44,40 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2022 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2021 (art. 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).
Artigiani: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Commercianti: 49,91 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2022 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 15/2022, tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.
Pescatori: 27,73 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2022 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 15/2022, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2022.

B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2022, per altre prestazioni

Nella circolare in oggetto vengono riportati gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2022 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps. Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e gli importi massimi per l’anno 2022 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.