Gestione dell’azienda agricola, credito d’imposta per spese per la partecipazione a corsi di formazione

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato. La comunicazione deve essere inviata in via telematica entro il 24 settembre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 agosto 2025).

L’articolo 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

 

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
  • abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:

– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

 

Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1973.

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Viene considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

 

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.  

CCNL Poste: proclamato sciopero nazionale

Indetto sciopero delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 

Lo scorso 23 agosto 2025 le Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil e UIL-Poste hanno proclamato lo sciopero del personale di Poste Italiane Spa su tutto il territorio nazionale, in linea con quanto previsto dalle Leggi n.146/1990 e n. 83/2000.

Pertanto, la mobilitazione prevista dal 2 settembre al 1° ottobre 2025 riguarderà le prestazioni di lavoro straordinario, supplementare e aggiuntivo.

Tale decisione è arrivata a seguito dell’esito negativo della trattativa svoltasi l’8 luglio 2025 a livello nazionale tra Poste Italiane e le OO.SS.

Intermittenti: chiarimenti sulle conseguenze dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923

Fornite delucidazioni soprattutto a seguito di richieste pervenute dal settore del turismo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 27 agosto 2025, n. 15).

In considerazione dell’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 a opera della legge n. 56/2025, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, presso il quale il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Al riguardo, è stato posto  il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre
1923, n. 2657”. 

In proposito, la circolare in commento conferma il precedente orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro secondo cui la Legge 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama. 

Peraltro, il Dicastero rammenta che già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle “tipologie di attività” di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”.

Sul punto va inoltre precisato che il citato D.M. è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’articolo 55, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso decreto legislativo.

Pertanto, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico. 

Misure urgenti per imprese e attività economiche: la Legge di conversione in Gazzetta

Con la Legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di seguito si riportano le modificazioni e integrazioni più significative apportate al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

 

Sostegno agli interventi PNRR e Piano Nazionale Complementare

È stata introdotta una nuova disposizione (articolo 1, comma 3-bis) che permette a comuni, città metropolitane e province di richiedere una rideterminazione del contributo, nella misura massima dell’80% dell’importo già assegnato, per interventi già aggiudicati e finanziati da PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti complementari. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 10 dicembre 2025. Gli enti che non provvedono alla richiesta di rideterminazione subiranno la revoca dell’assegnazione.
   
Disposizioni per le “medie opere”

Con il nuovo articolo 3-bis, vengono apportate modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le medie opere. In particolare, le risorse residue del decreto del Ministero dell’interno del 28 marzo 2025 saranno destinate a coprire le richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025. È stata inoltre prevista una proroga di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari per l’avvio degli interventi per gli enti locali che si trovano in situazione di dissesto finanziario o riequilibrio finanziario pluriennale

 

Misure per la conciliazione lavoro-vita privata

Viene data un’interpretazione autentica che chiarisce che le rette degli asili nido pubblici e privati a cui si riferisce la normativa (Legge n. 232/2016) includono i servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo abilitativo. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la domanda per questi benefici, se accolta, produrrà effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità (nuovo articolo 6-bis).

 

Incremento del fondo di garanzia per la prima casa

Nel nuovo articolo 6-ter, le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa sono incrementate di 30 milioni di euro per il 2025.

 

Interpretazione autentica sicurezza sul lavoro
Si interpreta che, per le cooperative sociali, organizzazioni di volontariato di protezione civile e volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai fini dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008 (nuovo articolo 6-quater).

 

Sostegno alle aziende fornitrici di dispositivi medici

Le aziende che hanno versato importi eccedenti una certa quota (il 25%) per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per i dispositivi medici, potranno riconoscere tali importi in detrazione per quanto eventualmente dovuto negli anni successivi al 2018. Inoltre, le piccole e medie imprese soggette a questo obbligo potranno richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia di un Fondo specifico per esigenze di liquidità (articolo 7).
In particolare, nel nuovo comma 4-bis, viene stabilito che le piccole e medie imprese soggette all’obbligo di ripiano possono richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/1996.

 

Concordato preventivo biennale
Il nuovo articolo 9-bis dispone che il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) degli importi dovuti è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, purché eseguito prima della notifica degli atti.

 

Adeguamento della normativa relativa ai  mercati delle cripto-attività
All’articolo 10 vengono apportate modifiche al D.Lgs. n. 129/2024:

– abrogato l’articolo 3 il comma 10;

– le parole “1° gennaio 2025” sono sostituite da “1° gennaio 2027” e “1° gennaio 2026” da “1° gennaio 2028” in materia di applicazione di alcune disposizioni. Il termine di “18 mesi dall’entrata in vigore” è sostituito con “31 ottobre 2028”.
Inoltre con il nuovo comma 1-ter vengono introdotte modifiche relative alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo che possono essere determinate in una o più soluzioni per coprire obbligazioni, perdite, costi e passività, eliminando il limite temporale di due anni.
 
Disposizioni in materia di turismo 

Il termine del 31 dicembre 2025, relativo alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), è sostituito con il 31 dicembre 2026 (articolo 14).

 

Disposizioni in materia di cultura

Con il nuovo articolo 14-bis, il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 201/2024 è incrementato di 30 milioni di euro per il 2025.
 

Disposizioni in materia di start-up

Con l’articolo 18, viene inserita l’interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016.

Nello specifico le parole “gli investimenti qualificati” sono interpretate come “gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Vengono, inoltre, modificate le percentuali e le annualità degli investimenti qualificati, specificando che a far data dal 1° gennaio 2025, devono essere almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente, per l’anno 2026, e che la decorrenza “a partire dall’anno 2026” è sostituita da “a partire dall’anno 2027”.

 

Contributo straordinario per il settore radiotelevisivo

Infine, è autorizzata una spesa di 16,5 milioni di euro per il 2025 per erogare un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive, ripristinando il livello di contribuzione (nuovo articolo 18-bis).

CIRL Edilizia Industria-Artigianato-Cooperative Mantova: siglato l’accordo per l’EVR 2025

Prevista erogazione nel valore massimo del 4%

Il 3 luglio 2025 le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil appartenenti alla provincia di Mantova hanno siglato l’accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione stabilito dal CCNL del 3 ottobre 2023 e relativo al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, con previsione di erogazione nel 2025.

La valutazione si basa su 4 parametri territoriali forniti dalla Cassa Edile di Mantova (monte salari denunciato; numero di lavoratori iscritti; ore lavorate denunciate, al netto delle ore di Cassa Integrazione; andamento totale delle ore di Cassa Integrazione).

Dal raffronto del triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021 è emersa la valutazione positiva di tutti e 4 i parametri considerati.

Pertanto le Parti Sociali riconoscono l’EVR nella misura pari al 100% e al valore massimo stabilito territorialmente del 4% dei minimi salariali in vigore.

Determinato il valore dell’EVR le imprese, entro il mese di aprile/maggio di ogni anno, devono verificare l’andamento dei due indicatori aziendali stabiliti dal CCNL (ore denunciate e volume di affari Iva). In base a tale valutazione verranno stabilite le modalità di erogazione dell’importo secondo quanto segue:

– nell’ipotesi di valutazione pari o positiva degli indicatori suddetti, l’azienda è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 100%;

– nell’ipotesi di valutazione negativa di entrambi i parametri, l’EVR non viene erogato.

– nell’ipotesi di valutazione positiva di uno solo degli indicatori aziendali, l’impresa è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 65%.

Gli importi a titolo di EVR verranno corrisposti ai lavoratori in forza il 1° gennaio 2023 in 4 tranches:

– gli importi maturati da gennaio a marzo 2024 ad ottobre con la retribuzione di settembre 2025;

– gli importi maturati da aprile a giugno 2024 a novembre con la retribuzione di ottobre 2025;

– gli importi maturati da luglio a settembre 2024 a dicembre con la retribuzione di novembre 2025;

– gli importi maturati da ottobre a dicembre 2024 a gennaio con la retribuzione di dicembre 2025.

Settore Industria – Operai

Qualifiche

Minimo al

1/3/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

Operaio IV 7,67 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,41 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Settore Industria – Impiegati

Livello

Minimo al

1/3/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

1° Cat Sup./Quadri 1894,71 75,79 75,79 49,26
1° Categoria 1705,23 68,21 68,21 44,34
2° Categoria 1421,02 56,84 56,84 36,95
Assitsente Tecnico 1326,31 53,05 53,05 34,48
3° Categoria 1231,56 49,26 49,26 32,02
4° Categoria 1108,41 44,34 44,34 28,82
4° Categoria (1° imp.) 947,36 37,89 37,89 24,63

Settore Artigianato – Operai

Qualifiche

Minimo al

1/5/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR 

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

Operaio IV 7,66 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,40 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Settore Artigianato – Impiegati

Livello

Minimo al

1/5/2022

EVR

4%

2 Parametri positivi

1 Parametro positivo

EVR 

Valore orario (100%)

EVR

Valore orario (65%)

7 1911,46 76,46 76,46 49,70
6 1705,08 68,20 68,20 44,33
5 1421,04 56,84 56,84 36,95
4 1325,38 53,01 53,01 34,46
3 1231,72 49,27 49,27 32,02
2 1107,65 44,31 44,31 28,80
1 947,3 37,89 37,89 24,63