Concordato preventivo: rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenza da cessione di marchio d’impresa

In risposta ad un interpello posto da una società soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, l’Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito all’eventuale rilevanza ai fini dell’IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa (Agenzia delle entrate, risposta 31 gennaio 2024, n. 27).

L’articolo 160 del Regio decreto n. 267/1942 stabiliva che l’impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d’azienda.

Tale concordato preventivo è oggi regolato dall’articolo 84 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

L’Agenzia delle entrate osserva che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.

 

In relazione alle società di capitali, tra le quali è riconducibile l’istante, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

 

Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/2009 ha già avuto modo di chiarire che non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Un’interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

 

In particolare riguardo ai marchi d’impresa, l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto. A ciò va aggiunto che nell’ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l’ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui­ derivino da operazioni di cessione d’azienda.

 

Nel caso di specie, dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico.

Manageritalia: nuova copertura sanitaria per i Quadri

Prevista per i Quadri la nuova polizza sanitaria individuale integrativa Quas

La Cassa Sanitaria De Lellis e Assidir hanno realizzato la copertura sanitaria individuale per i quadri associati a Manageritalia, che integra le prestazioni previste ed erogate dal Quas, la cassa di assistenza sanitaria per i quadri del commercio, turismo e servizi e della distribuzione moderna organizzata, con la possibilità di estensione al nucleo familiare.
Il piano sanitario prevede due diversi livelli di prestazioni:
– la Forma Completa che offre assistenza per i ricoveri ospedalieri, l’alta diagnostica, le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici, le analisi di laboratorio, le lenti/occhiali, le protesi, il “pacchetto maternità”, le prestazioni fisioterapiche, i “pacchetti prevenzione”, le cure e gli interventi chirurgici odontoiatrici;
– la Forma Completa escluse le cure dentarie che prevede tutto, con l’esclusione delle cure odontoiatriche e ortodontiche.
La prestazione integrativa consiste nel rimborso della parte di spesa rimasta a carico del quadro successivamente al rimborso ottenuto dal Quas, o della quota a suo carico in caso di prestazione in convenzione.
Per le prestazioni a favore dei familiari è invece previsto uno scoperto del 25% su tutte le prestazioni.
I pagamenti sono effettuati trimestrale e differenziati in base al piano sanitario:
– da 547,00 euro l’anno per singolo aderente;
– da 1.640,00 euro l’anno per l’intero nucleo familiare, indipendentemente dal numero delle persone che lo compongono.

Lavoro sportivo, differiti i termini per le scritturazioni nel LUL

Ancora assente l’apposito D.P.C.M. per l’adozione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti (INL, circolare 30 gennaio 2024, n. 1).

Dopo la circolare n. 2/2023 dell’ottobre scorso, l’Ispettorato Nazionale del lavoro torna sul tema del lavoro sportivo. Questa volta l’INL si occupa dell’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dalla Riforma dello sport (articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021).

In teoria, infatti, tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Tuttavia l’Ispettorato rileva nella circolare in commento che il comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per l’adozione delle “disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (…) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l’iscrizione del libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente”.

Pertanto, l’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni (articolo 39, commi 6 e 7 del D.L. n. 112/2008).

Ne deriva che  il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, dato che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, l’Ispettorato  rinvia alla disciplina che sarà dettata dal decreto previsto dall’articolo 28, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL. 

CIPL Edilizia Industria Bolzano: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore

Definiti gli importi per impiegati ed operai edili per il 2024

Il 18 gennaio 2024 il Collegio Costruttori della provincia autonoma di Bolzano insieme alla Flc-Lfb Federazione lavoratori costruzioni, composta da Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl e Fillea-Agb/Cgil, e l’Usas-Sezione edili hanno sottoscritto il verbale di accordo che definisce l’importo relativo all’Elemento Variabile della Retribuzione da erogare ad operai ed impiegati del settore edile della provincia di Bolzano.
Le Parti hanno verificato l’esito positivo dei quattro indicatori dei sei previsti per il riconoscimento dell’emolumento e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 6% calcolata sui minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili.

Impiegati edilizia industria

EVR mensile da erogare agli impiegati
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
56,84 66,51 73,89 79,58 85,26 102,31 113,68

Operai edilizia industria

EVR orario da erogare agli operai
1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
0,33 0,38 0,43 0,46

Trattamenti di integrazione salariale: aggiornati gli importi massimi

L’INPS riporta le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell’assegno di integrazione salariale del FIS (INPS, circolare 29 gennaio 2024, n. 25).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla Legge di bilancio 2022, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori, sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

 

In considerazione di quanto sopra, nella circolare in oggetto l’INPS ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, dell’importo massimo degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e trattamenti di integrazione salariale).

 

Vengono indicati, tra gli altri, gli importi massimi dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

 

L’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2024, indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%, è di 1.392,89 euro (importo lordo) e di 1.311,56 euro (importo netto).

 

Questo importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge n. 549/1995, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali con importi che saranno pari a: 1.671,48 euro (lordo) e 1.573,86 euro (netto).

 

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

 

Nel caso della NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.425,21 euro per il 2024. L’importo massimo mensile di questa indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

Valgono la medesima retribuzione e lo stesso limite massimo anche per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

 

Indennità di disoccupazione agricola

 

Per tale indennità da liquidare nel 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno, pari a 1321,53 euro.

 

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

 

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2024 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.000 euro (articolo 1, comma 144, lettera d), Legge n. 213/2023).

 

Secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata Legge di bilancio 2024, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno in corso non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l’importo di 800 euro.