CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva

CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva

Stabiliti i nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale del Comparto Funzioni Centrali, – triennio 2019/2021

Si riportano i nuovi importi dell’IVC 2022 come segnalato dalla Ragioneria di Stato, ricalcolati sulla base dei nuovi stipendi applicati dopo l’entrata in vigore del CCNL 1919-2021

 

MINISTERI – IVC 2022

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE SANITARIO (EX DIR PROF.SANIT. E DIR II PROF SANIT) 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – FASCIA 7 8,40 14,01
TERZA AREA – FASCIA 6 7,91 13,18
TERZA AREA – FASCIA 5 7,41 12,36
TERZA AREA – FASCIA 4 6,96 11,61
TERZA AREA – FASCIA 3 6,34 10,57
TERZA AREA – FASCIA 2 6,03 10,04
TERZA AREA – FASCIA 1 5,82 9,71
SECONDA AREA – FASCIA 6 6,01 10,02
SECONDA AREA – FASCIA 5 5,85 9,74
SECONDA AREA – FASCIA 4 5,63 9,50
SECONDA AREA – FASCIA 3 5,30 8,94
SECONDA AREA – FASCIA 2 4,98 8,40
SECONDA AREA – FASCIA 1 4,74 8,00
PRIMA AREA – FASCIA 3 4,83 8,15
PRIMA AREA – FASCIA 2 4,66 7,86
PRIMA AREA – FASCIA 1 4,50 7,60

 

AGENZIE FISCALI

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – F6 7,94 13,23
TERZA AREA – F5 7,41 12,36
TERZA AREA – F4 6,96 11,61
TERZA AREA – F3 6,34 10,57
TERZA AREA – F2 6,03 10,04
TERZA AREA – F1 5,82 9,71
SECONDA AREA – F6 6,03 10,05
SECONDA AREA – F5 5,85 9,74
SECONDA AREA – F4 5,63 9,50
SECONDA AREA – F3 5,30 8,94
SECONDA AREA – F2 4,98 8,40
SECONDA AREA – F1 4,74 8,00
PRIMA AREA – F2 4,66 7,86
PRIMA AREA – F1 4,50 7,60

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
MEDICO II FASCIA T.P. 10,92 18,20
MEDICO I FASCIA T.P. 8,71 14,52
MEDICO II FASCIA T.D. 8,18 13,63
MEDICO I FASCIA T.D. 6,24 10,40
PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ISPETTORE GENERALE r.e. 8,66 14,43
DIRETTORE DIVISIONE r.e. 8,05 13,41
POSIZIONE ECONOMICA C5 7,42 12,37
POSIZIONE ECONOMICA C4 6,97 11,62
POSIZIONE ECONOMICA C3 6,35 10,58
POSIZIONE ECONOMICA C2 6,03 10,05
POSIZIONE ECONOMICA C1 5,83 9,72
POSIZIONE ECONOMICA B3 5,63 9,50
POSIZIONE ECONOMICA B2 5,30 8,94
POSIZIONE ECONOMICA B1 4,99 8,41
POSIZIONE ECONOMICA A3 4,89 8,25
POSIZIONE ECONOMICA A2 4,74 8,00
POSIZIONE ECONOMICA A1 4,51 7,60

Il via al Premio di Risultato 2022 nelle Poste Italiane

Siglato il 29 luglio 2022 il verbale di accordo sul Premio di Risultato 2022 in Poste Italiane.

L’intesa si basa sostanzialmente su una proroga per il solo anno 2022 e prevede un incremento economico del 5% (100 euro medi) che tiene conto del rialzo inflattivo e di importanti novità per quanto riguarda la possibilità di avvalersi – su base volontaria – di benefici ulteriori tramite la piattaforma del Welfare aziendale. Entro la fine dell’anno le Parti si incontreranno per avviare un confronto per la costruzione di un impianto regolatorio di valenza triennale per il 2023-205.
La determinazione del Premio verrà definita secondo i criteri di raggiungimento del parametro EBIT del Gruppo.
In particolare viene disposto un credito aggiuntivo pari a 50 € per la destinazione di una somma di almeno del 10% del PdR, un altro di ulteriori 100 € scegliendo la parte del 50% e ulteriori 50 € quando viene scelta la quota del 90%.
Previsto un Bonus ulteriore di 50 euro qualora non vi sia stata da parte del lavoratore alcuna assenza nel corso dell’anno.

DIREZIONE STAFF

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

PRODUZIONE SPORTELLERIA

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL – A2 DUP – REFERENTE COORDINAMENTO UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1669,61 1.113,07

PRODUZIONE RECAPITO

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

PRODUZIONE CRP

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2 – A2 VENDITORI IMPRESE/P.A.L. 2.100,38 1260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78

La corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota.
L’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulla sospensione o riduzione delle attività lavorative, l’Inps fornisce chiarimenti sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria (Messaggio 28 luglio 2022, n. 2999).

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, il datore di lavoro può chiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario (o “CIGO”) con la casuale “eventi meteo”.
A tal fine sono considerate temperature elevate, quelle superiori a 35° centigradi.
L’Inps chiarisce che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cd. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.
Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.

L’Inps precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione/riduzione delle attività lavorative.
Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, l’Inps attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio.

L’Istituto sottolinea, inoltre, che la CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile inoltrare la richiesta di integrazione salariale ordinaria.
Qualora alla domanda non sia stata allegata l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa è richiesta dall’Istituto mediante il supplemento di istruttoria. L’integrazione non è necessaria acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Sottoscritto un protocollo di Intesa per l’adozione di misure idonee a sostenere il settore italiano della calzatura

Il settore calzaturiero deve essere messe in condizione di competere maggiormente nei mercati internazionali, adottando misure di lungo periodo e superando quelle previste da una fase emergenziale, per approdare a provvedimenti che consentano di affrontare, con concretezza e determinazione, i problemi strutturali.

Con l’ Etichettatura d’origine obbligatoria ben evidente nel prodotto:

1) il consumatore verrà tutelato e potrà fare una scelta consapevole se acquistare un prodotto italiano o proveniente da paesi diversi, anche extraeuropei;

2) i rivenditori dovranno specificare la provenienza del prodotto e non potranno più, a parità di prezzo, far passare per fatto in Italia un prodotto che italiano non è..

Le imprese produttrici italiane che concorrono ai bandi pubblici costituiscono una nicchia nel settore delle calzature da salvaguardare e sviluppare.

I vari Enti che, all’interno della Pubblica Amministrazione, promuovono i bandi per la fornitura devono definire maggiormente i perimetri di azione degli assegnatari, sia nell’ambito delle normative applicabili che dei costi, a vario titolo, da sostenere. Tra questi, anche quello relativo al costo minimo della manodopera che rappresenta, di per sé stesso, un ulteriore elemento di garanzia della qualità del prodotto e della fornitura nel suo complesso.

Attualmente chi produce in Italia è gravato da costi che lo rendono sempre perdente nei confronti di chi produce all’estero.

In tal senso, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC, chiedono la certificazione presso il Ministero del Lavoro, del costo del lavoro del Settore Calzature Industria, così come avviene per gli altri settori soggetti a bandi di gara per l’assegnazione di lavori pubblici (es. Lavanderie Industriali e Servizi affini).

Pertanto, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC hanno redatto un documento analitico ed esplicativo delle proposte tecniche inerenti alle tematiche sopra elencate, da presentare ai Ministeri interessati e all’opinione pubblica attraverso un momento di incontro con la stampa.

Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

Stipulato lo scorso 29 luglio 2022, il protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti considerando l’andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, hanno condiviso di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
Con il presente Protocollo, in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, sono state definite le previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le Parti indicano alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.